Incarto n. 52.2005.156
Lugano 15 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 maggio 2005 di
RI 1 patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 19 aprile 2005 (n. 1872) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 febbraio 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
17 maggio 2005 del Dipartimento delle istituzioni;
18 maggio 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 giugno 1995 il cittadino tunisino RI 1 ha ottenuto dalle autorità italiane un permesso di soggiorno per stranieri, con ultima scadenza fissata per il 12 luglio 2005, per vivere con la cittadina italiana V__________ a Campione d'Italia, dove ha lavorato come aiuto cuoco successivamente come cameriere.
Il 14 giugno 2001 il ricorrente ha divorziato dalla moglie.
B. Il 4 luglio 2002, RI 1 si è sposato a __________ con la cittadina elvetica A__________, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato fino al 3 luglio 2004.
A__________, invalida al 100%, è madre di E__________, nato da una precedente relazione.
Attualmente l'insorgente lavora in qualità di operaio presso una ditta del __________.
C. a) Con decreto supercautelare del 30 settembre 2003, allorquando A__________ aspettava un figlio dal ricorrente, il Pretore __________ ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati. Il 7 novembre 2003 RI 1 ha lasciato l'abitazione coniugale. Il 1° aprile 2004 è nato V__________.
b) Interrogato il 28 agosto 2004 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione famigliare e in particolare al suo rapporto con il figlio V__________, RI 1 ha confermato di vivere separato dalla moglie dal novembre 2003. Ha inoltre dichiarato di non averlo mai visto a causa del comportamento della moglie, ma di sperare di potergli rendere visita.
Con decreto supercautelare 26 ottobre 2004, il Pretore __________ ha affidato V__________ alle cure e alla custodia della madre, riservando al padre il più ampio diritto di visita nella misura di almeno due volte alla settimana per tre ore, poi modificato con decreto 25 novembre 2004 in ragione di due ore ogni fine settimana da esercitare presso __________ a . Inoltre, dal 1° novembre 2004, RI 1 è tenuto a versare fr. 200.– mensili a titolo di contributo alimentare in favore di V.
c) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 28 febbraio 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, fissandogli un termine con scadenza il 30 aprile 2005 per lasciare il territorio cantonale.
Ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso gli era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione nel novembre 2003 della vita in comune con la moglie, ritenendo in tal modo che egli invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese. Il dipartimento ha inoltre indicato che l'interessato avrebbe potuto esercitare il diritto di visita al figlio nell'ambito della normativa per i turisti.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS.
d) L'11 marzo 2005 il ricorrente ha visto suo figlio per la prima volta.
Con decreto supercautelare 21 marzo 2005, il Pretore ha incaricato la Commissione tutoria regionale __________ di __________ di procedere alla nomina di un curatore educativo per V__________, con il compito di occuparsi del diritto alle relazioni personali tra padre e figlio.
D. Con giudizio 19 aprile 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1RI 1
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per rifiutare il rinnovo del permesso all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento, considerando esigibile il suo rientro in Tunisia. Ha pure rilevato che egli poteva trasferirsi nuovamente in Italia, dove era titolare di un'autorizzazione di soggiorno prima di entrare in Svizzera.
Inoltre l'Esecutivo cantonale ha ritenuto il provvedimento adottato dall'autorità di prime cure conforme al principio della proporzionalità anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU per quanto riguarda le relazioni con il figlio. Secondo l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico a non rinnovare il permesso di dimora all'insorgente era prevalente su quello dello stesso di vivere in Svizzera per esercitare il suo diritto di visita, sorvegliato e limitato a 2 ore settimanali, a V__________.
Infine, ha respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
E. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora.
Sostiene di avere lasciato l'abitazione coniugale per permettere alla moglie, che soffrirebbe di problemi psichici e avrebbe già abortito in precedenza, di portare a termine serenamente la gravidanza. Non esclude però di riconciliarsi con la stessa: lo dimostrerebbe a suo dire il fatto che non vi sono procedure di separazione o di divorzio pendenti.
Il ricorrente ritiene inoltre che il provvedimento impugnato violi l'art. 8 CEDU. Sostiene che il suo interesse privato ad esercitare il suo diritto di visita al figlio prevalga rispetto all'interesse pubblico ad allontanarlo dal territorio elvetico. Contesta di essersi disinteressato di V__________, sostenendo che se non ha dei contatti regolari con lo stesso, ciò sarebbe dovuto al comportamento di sua moglie, che gli impedirebbe di vederlo. Per questo motivo, nell'ottobre 2004 egli ha promosso un'istanza in Pretura per ottenerne il diritto di visita. Afferma che, da allora, egli ha sempre onorato il suo obbligo di versare gli alimenti al figlio.
Contesta di poter soggiornare nuovamente in Italia, perché dovrebbe cercarsi prima un lavoro e non sarebbe facile trovarne. Un suo rientro in Tunisia sarebbe invece da escludere, in quanto comprometterebbe le sue relazioni con il figlio a causa della lunga distanza che li separerebbe.
Anche in questa sede chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
F. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, RI 1 è sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso sollecitato non possa essergli rinnovato è una questione di merito.
1.4.
1.4.1. Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c). Simili relazioni possono sussistere anche tra il figlio e il genitore privo dell'affidamento e dell'autorità parentale (DTF 115 Ib 97 consid. 2e). In questi casi l'intensità del rapporto tra gli stessi può risultare dai contatti regolari tenuti in altro modo, ad esempio con l'esercizio del diritto di visita (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 258; DTF 120 Ib 1 consid. 1d, 119 Ib 81 consid. 1c, 118 Ib consid. 1c).
1.4.2. In concreto, essendo figlio di una cittadina elvetica, V__________ ha un diritto certo a risiedere in Svizzera. Di conseguenza, la prima condizione affinché RI 1 possa invocare l'art. 8 CEDU è adempiuta.
Per quanto riguarda invece le relazioni dell'insorgente con V__________, si sa solo che con decreto supercautelare 26 ottobre 2004 il Pretore __________ lo ha affidato alle cure e alla custodia della madre, riservando al padre il più ampio diritto di visita ma almeno due volte alla settimana per tre ore, poi modificato con decreto 25 novembre 2004 in ragione di due ore ogni fine settimana da esercitare presso il Punto d'incontro di __________ a __________, e che padre e figlio si sono visti per la prima volta l'11 marzo 2005.
Ci si può pertanto chiedere se, date le circostanze del caso, una simile modalità d'esercizio del diritto di visita sia usuale e se il ricorso sia ammissibile anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU.
Sia come sia, la questione può rimanere indecisa dal momento che, come si vedrà in seguito, il ricorso andrebbe respinto nel merito.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
Già dopo poco più di un anno, il matrimonio dei coniugi __________ è entrato in crisi e il 30 settembre 2003 il Pretore__________ li ha autorizzati a vivere separati.
RI 1 ha infine lasciato l'abitazione coniugale il 7 novembre 2003. Da allora, egli vive in un appartamento di un locale e mezzo. Ora, sapere se la disunione sia imputabile alla moglie che soffrirebbe di disturbi psichici è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
La separazione dura ormai da un anno e sette mesi e nessun elemento agli atti permette di ritenere che si tratti di una situazione provvisoria e che la loro riconciliazione sia imminente.
Non porta a diversa conclusione l'assenza di una procedura di separazione o di divorzio pendente. Giova infatti ricordare che le autorità amministrative responsabili dell'applicazione delle norme in materia di diritto degli stranieri sono sostanzialmente tenute a valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge straniero, senza essere vincolati dalla situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid. 2.2.; STF del 25 ottobre 2002 nella causa 2A.245/2002 consid. 4.1.2).
Inoltre l'insorgente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà di ricomporre la comunione coniugale non appena la moglie cambierà il proprio atteggiamento nei suoi confronti.
3.2. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai almeno dal novembre 2003, al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciatogli per vivere con la moglie.
RI 1 ha 36 anni e risiede da poco meno di tre anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata. Inoltre egli ha tutti i suoi principali legami familiari, sociali e culturali in Tunisia, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di giungere in Europa nel corso degli anni '90. Per questi motivi, il suo rientro in patria non gli pone insormontabili problemi di riadattamento. Il semplice fatto che egli si senta ben integrato nel nostro cantone non permette quindi di pervenire ad una conclusione a lui più favorevole.
Va poi rilevato che prima di entrare in Svizzera il ricorrente soggiornava stabilmente dal 1995 in Italia, a Campione, dove lavorava come cameriere. Nulla gli impedisce pertanto di richiedere un nuovo permesso di dimora nella vicina penisola qualora egli non intendesse rientrare in Tunisia. Egli afferma peraltro che l'unica condizione per riottenerlo è trovare un posto di lavoro (ricorso ad 3g, pag. 10), cosa questa che non dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile.
Ne consegue che, dal profilo dell'applicazione dell'art. 7 LDDS, la risoluzione impugnata non risulta lesiva del principio della proporzionalità.
4.1. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU se la stessa è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Se un permesso di soggiorno possa essere rilasciato - o rinnovato - in base all'art. 8 CEDU è una questione che va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 1 consid. 3c, 22 consid. 4a).
Per quanto concerne gli interessi pubblici, va rammentato che la Svizzera pratica una politica restrittiva in materia di soggiorno di stranieri, segnatamente per garantire un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, ed anche per migliorare la struttura del mercato del lavoro ed assicurare un equilibrio ottimale dell'impiego (art. 16 LDDS e 1 OLS). Questi scopi sono legittimi ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 120 Ib 1 consid. 3b, 22 consid. 4a) e devono essere presi in considerazione nell'ambito della ponderazione degli interessi. Soltanto forti legami familiari dal profilo affettivo ed economico possono avere la preminenza sugli stessi, facendoli passare in secondo piano (DTF 120 Ib 1 consid. 3c). Determinante è, inoltre, il grado d'integrazione dello straniero nel paese ospitante, per la definizione del quale vanno considerati la durata effettiva del soggiorno in Svizzera e il comportamento assunto dall'interessato durante questo periodo, sia sul piano generale sia su quello professionale. In particolare va esaminato se, nel caso di specie, sussistono altri motivi per rinviare o allontanare l'interessato, segnatamente se questi ha infranto disposizioni penali o di polizia degli stranieri (DTF 122 II 1 consid. 1). In effetti, il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'art. 8 CEDU presuppone che lo straniero abbia avuto un comportamento irreprensibile.
Dal profilo dell'interesse privato al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, va osservato che, in linea di principio, un diritto di visita può essere esercitato anche quando il genitore vive all'estero, adattandone se necessario le modalità (durata e frequenza). Non è indispensabile che il genitore beneficiario del diritto di visita e il figlio vivano nello stesso paese. Si deve piuttosto tener conto dell'intensità del legame e della distanza che potrebbe separare lo straniero dalla Svizzera qualora gli fosse negato un permesso di dimora, ossia del fatto che, a causa della distanza, i già citati stretti legami familiari affettivi ed economici non potrebbero essere mantenuti.
4.2. V__________ è nato il 1° aprile 2004 e vive con la madre, cui è affidato. Dall'ottobre 2004 il ricorrente è al beneficio del relativo diritto di visita, attualmente sorvegliato in ragione di due ore ogni fine settimana, da esercitare presso il Punto d'incontro __________ a __________. Dal 1° novembre 2004, egli è tenuto a versargli fr. 200.– mensili a titolo di contributo alimentare. L'insorgente lo ha incontrato per la prima volta solo l'11 marzo 2005.
RI 1 addebita la mancanza di incontri frequenti con il figlio alla moglie, la quale non gli permetterebbe di vederlo regolarmente nonostante il Pretore le avesse ordinato di rispettare il diritto di visita alle scadenze fissate, sotto la comminatoria dell'art. 292 CP (disobbedienza alle decisioni dell'autorità).
Ci si può comunque chiedere se il ricorrente abbia fatto tutto il possibile per instaurare e coltivare uno stretto legame con V__________. Dagli atti risulta infatti che è solo il 20 ottobre 2004, un paio di mesi dopo essere stato interrogato dalla polizia in merito al suo rapporto con il figlio, che egli ha chiesto al Pretore di regolare il diritto di visita ed è solo l'11 marzo 2005, dopo che il dipartimento ha deciso di non rinnovargli il permesso, che egli ha incontrato V__________. Inoltre il fatto che egli avrebbe agito in tal modo perché così consigliato dalla sua legale allo scopo di cercare una soluzione extragiudiziaria e non incrinare ulteriormente i rapporti con la moglie può lasciare perplessi.
Sia come sia, sapere se la limitazione delle visite sia da ricondurre esclusivamente al malvolere della madre oppure perché il ricorrente abbia trascurato suo figlio non versandogli gli alimenti sin dall'inizio, può rimanere indeciso.
Considerata l'assenza di stretti legami affettivi con il figlio, così come richiesti dalla giurisprudenza, bisogna ritenere che l'attuale relazione con V__________ non è in ogni caso sufficiente per considerare l'interesse privato di RI 1 prevalente su quello pubblico. Non bisogna nemmeno dimenticare che l'interessato risiede da poco tempo in Svizzera e ha ottenuto un permesso di dimora per vivere insieme alla moglie.
Certo, tenuto conto della lontananza, la partenza alla volta della Tunisia gli renderà l'esercizio del diritto di visita alquanto difficile. Il suo rientro in Patria non è tuttavia atto a creargli ostacoli insormontabili dal momento che tale diritto potrà, con i dovuti adeguamenti, continuare ad essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici, ritenuto pure che egli può contare su un curatore educativo che avrà il compito di occuparsi delle relazioni personali tra padre e figlio (v. decreto supercautelare 21 marzo 2005 del Pretore__________).
Come visto in precedenza (v. consid. 3.2.), non è inoltre escluso che il ricorrente possa riottenere un permesso di soggiorno in Italia, ciò che potrebbe relativizzare ulteriormente il problema della lontananza da V__________.
4.3. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU nella misura in cui è applicabile nel caso di specie.
Tassa e spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1, 4, 7 LDDS; 14 Lag; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Ufficio stranieri,;
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario