52.2004.82

Incarto n. 52.2004.82

Lugano 4 maggio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 marzo 2004 di

RI 1 patrocinato da: PA 1,

contro

la decisione 17 febbraio 2004 (no. 701) del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 4 dicembre 2003 con cui la Sezione dei permessi e dell’immi-grazione, Ufficio permessi, ha disposto il ritiro definitivo di 8 armi e 82 cartucce;

viste le risposte:

  • 16 marzo 2004 del Dipartimento delle istituzioni (Ufficio dei permessi);

  • 23 marzo 2004 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 28 gennaio 1997 RI 1, allora domiciliato a , usando violenza e minacce ha impedito alla moglie e all’amica di lasciare l’appartamento di L nel quale si trovavano, ha percosso la padrona di casa e l’ha minacciata con una pistola. La notte stessa la Polizia cantonale __________ ha provveduto al sequestro di 13 armi da fuoco e varie munizioni rinvenute nell'abitazione del ricorrente.

A seguito di tali avvenimenti, con decreto d'accusa 16 giugno 1997 il Procuratore Pubblico ha condannato RI 1 al pagamento di una multa di fr. 2'200.-, ritenendolo colpevole di coazione, minacce, ripetute vie di fatto, contravvenzione alla LC commercio armi e munizioni e sul porto d’arma e circolazione in stato di ebrietà. La proposta di pena è cresciuta in giudicato incontestata.

B. Ad istanza di RI 1, il 29 aprile 2003 il Ministero Pubblico di Lugano ha deciso il dissequestro delle armi e delle munizioni sequestrate il 28 gennaio 1997, mettendole a disposizione dell’Ufficio dei permessi (UP) per l'eventuale adozione di un provvedimento fondato sulla LArm.

Con risoluzione 4 dicembre 2003 quest’ultimo ha confermato il dissequestro di 5 fucili militari svizzeri considerati dalla legge con minore rigore, disponendo nel contempo il ritiro definitivo di tutte le altre armi (2 pistole, 1 rivoltella, 3 pistole mitragliatrici semiautomatiche e 2 fucili a pompa).

C. Con giudizio 17 febbraio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l’impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

L'autorità di ricorso di prime cure, richiamandosi all’art. 31 cpv. 3 della Legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni (LArm), ha rilevato che il ritiro definitivo di oggetti sequestrati può aver luogo solo quando vi è il rischio di utilizzazione abusiva. Ne ha dedotto che al ricorrente non potevano essere restituite tutte le armi sequestrate a suo tempo, giacché “pur considerando che da allora egli non ha più avuto problemi con la giustizia penale, non è possibile ignorare la gravità oggettiva di quanto successo in passato”. Ha poi precisato che in un simile contesto il fatto che la condanna non fosse più iscritta a casellario giudiziale e che l'insorgente avrebbe potuto acquistare un’arma da un privato era ininfluente.

In sostanza, il Governo ha reputato legittimo il ritiro definitivo delle armi maggiormente pericolose per potenza di fuoco o facilità di occultamento.

D. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando, in via principale, il dissequestro di tutte le armi e, in via subordinata, l'avvio di una procedura d’indennizzo ai sensi dell’art. 34 OArm.

Eccepisce in primo luogo che non si è trattato di sequestro, bensì di deposito volontario.

Precisa inoltre che alla presente fattispecie è applicabile unicamente la lett. d) dell’art. 8 cpv. 2 LArm e non invece la lett. c).

Sottolinea in seguito che la multa è stata nel frattempo cancellata dal casellario giudiziale, che da quell’episodio il suo comportamento è stato irreprensibile e che nessun elemento comprova la sua supposta pericolosità.

Per di più, soggiunge il ricorrente, fondare il sequestro definitivo su fatti avvenuti 7 anni or sono è in contrasto con la revisione della parte generale del codice penale, segnatamente con l'art. 369 CP che regola l’eliminazione dell’iscrizione.

E. All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene l'UP, il quale contesta succintamente le tesi del ricorrente ribadendo che il sequestro definitivo di una parte delle armi appare giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità.

Considerato, in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 16 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 31 gennaio 2000 (LCLArm).

La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo (art. 16 cpv. 2 LCLArm e 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è compito di questo Tribunale rimediare ad eventuali carenze istruttorie poste in essere dal Consiglio di Stato.

  1. L’art. 63 cpv. 2 PAmm prevede che dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo statuente quale autorità di ricorso non sono ammesse nuove domande. Non spetta infatti al giudice amministrativo evadere questioni sulle quali la precedente istanza non ha deciso, né aveva a decidere (cfr. M. Borghi, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 57, p. 295).

In concreto, davanti al Consiglio di Stato l’insorgente ha chiesto unicamente il dissequestro di tutte le armi di sua proprietà. Nel ricorso a questo Tribunale ha postulato in via subordinata anche l'avvio di una procedura di indennizzo giusta l’art. 34 OArm. Posto che tale domanda è inammissibile in forza dell’art. 63 cpv. 2 PAmm, il presente giudizio verterà esclusivamente sul quesito a sapere se RI 1 può ottenere la restituzione di tutte le armi negatagli dall'UP. Tanto più che il ritiro di un’arma per pericolo di utilizzazione abusiva non da comunque adito ad alcun risarcimento (H. Würst, Waffenrecht, 1999, p. 194).

  1. 3.1. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LArm l’autorità competente procede al sequestro di armi portate da persone non legittimate (lett. a) o armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni in possesso di persone in merito alle quali è dato un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 cpv. 2 (lett. b).

Il cpv. 3 precisa inoltre che gli oggetti sequestrati sono ritirati definitivamente in caso di rischio di utilizzazione abusiva.

In Ticino, l’autorità competente per il sequestro ed il ritiro definitivo previsto dall’art. 31 LArm, è il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio Permessi (art. 2 cpv.1 lett. f e cpv. 2 LCLArm, nonché art. 1 RLCLArm).

3.2. Il sequestro delle armi, da un lato, e il loro ritiro definitivo, dall'altro, entrambi contemplati all'art. 31 LArm, sono due provvedimenti diversi. Come ricordato dal Consiglio di Stato, il Tribunale federale si è posto la domanda a sapere se questa diversità avesse rilevanza dal profilo giuridico e se del caso con quali conseguenze, lasciandola aperta dopo aver constatato che i materiali legislativi non potevano essere d’aiuto a chiarire il problema, poiché la norma era stata introdotta nella legge senza discussione davanti alle Camere federali (STF 2A.358/2000 del 30 marzo 2001, consid. 6a). Certo è che la natura delle due misure è del tutto differente. Intanto il sequestro, a differenza del ritiro definitivo, è una misura di polizia a valenza cautelare (H. Würst, op. cit., 1999, p. 187). A mente di questo Tribunale, il ritiro definitivo previsto all'art. 31 cpv. 3 LArm è invece un mero provvedimento amministrativo, paragonabile per le sue conseguenze alla confisca ordinata dal giudice penale se le armi sequestrate hanno servito o erano destinate a compiere un reato, oppure costituiscono il profitto di un reato giusta l'art. 58 CP. In mancanza dei presupposti per una confisca ex art. 58 CP, la legge riserva nondimeno all'autorità amministrativa la facoltà di adottare una misura espletante effetti identici a quella penale se la riconsegna delle armi comporta un rischio di utilizzazione abusiva.

A quest'ultimo proposito, la dottrina (Würst, op. cit., p. 194) annota che l'autorità chiamata a decidere in merito al ritiro definitivo deve basarsi su indicazioni concrete, tali da indurla a credere che il proprietario dell’arma la utilizzerà abusivamente anche in futuro. Questo non vuol ancora dire che l'autore di un atto punibile penalmente commesso con un’arma debba forzatamente subirne il ritiro definitivo. Tale misura deve infatti basarsi sull’effettivo rischio di utilizzazione abusiva in caso di restituzione della stessa. L'autorità competente deve perciò formulare una prognosi, basandosi su elementi oggettivi e sulla personalità dell'interessato. Nell'ambito di tale valutazione dovrà analizzare in particolare il comportamento avuto dal proprietario in relazione all'impiego dell’arma. In caso di molteplici utilizzazioni abusive la prognosi non potrà essere che sfavorevole.

3.3. Nel caso di specie, è fuor di dubbio che le armi in questione sono state sequestrate dalla Polizia e che non si è trattato, come sostenuto dal ricorrente, di un deposito volontario.

È inoltre opportuno rilevare che a torto l’insorgente invoca l’art. 8 LArm. Oggetto di controversia è infatti unicamente la questione inerente al ritiro definitivo di una parte delle armi sequestrate nel 1997, non invece il permesso o il divieto di acquistarne.

Irrilevante è inoltre il fatto che il ricorrente potrebbe facilmente comperare un’arma da un privato senza dover ottenere alcun permesso (art. 9 LArm).

3.4. Il 4 dicembre 2003 l’UP ha risolto il dissequestro di 5 fucili militari svizzeri, considerati dalla legge con minore rigore, mentre ha ordinato il ritiro definitivo di tutte le altre armi (2 pistole, 1 rivoltella, 3 pistole mitragliatrici semiautomatiche e 2 fucili a pompa). Richiamandosi unicamente all’episodio del 28 gennaio 1997, l'UP ha ritenuto che l'esito della ponderazione degli interessi in gioco imponeva il ritiro definitivo delle armi più pericolose, misura - questa - reputata giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità.

Il Consiglio di Stato, dal canto suo, dopo aver premesso che il rischio di utilizzazione abusiva ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 LArm deve essere esaminato alla luce di tutte le circostanze rilevanti, compresi il comportamento generale del ricorrente, la sua personalità e i precedenti, ha confermato la decisione dell'UP sulla scorta del solo abuso commesso nel 1997, al quale ha attribuito importanza decisiva.

Siffatto giudizio non può essere tutelato, poiché nel contesto dell'apprezzamento del rischio di un'utilizzazione abusiva delle armi prende in considerazione soltanto l'evento del 1997, peraltro isolato e ormai lontano negli anni, ignorando ogni altro elemento di valutazione necessario per esprimere correttamente la prognosi imposta dall'art. 31 cpv. 3 LArm. In particolare, il Consiglio di Stato non ha effettuato alcun accertamento sul comportamento generale del ricorrente, sul suo carattere e la sua mentalità per rapporto alla detenzione ed all'uso di armi da fuoco. L'autorità di ricorso di prima cure, al pari dell'UC, non ha svolto insomma alcuna inchiesta sulla personalità del ricorrente, il che gli ha impedito di valutare la fattispecie dal profilo soggettivo. A fronte di simili lacune, questo Tribunale non può che annullare la risoluzione impugnata e retrocedere gli atti all’istanza inferiore per nuovo giudizio previa adeguata istruttoria, da esperirsi all'occorrenza ordinando adeguate indagini d'ordine medico-psico-logico.

  1. In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto.

Dato l'esito dell'impugnativa non si prelevano spese, né tassa di giustizia (art. 28 PAmm). Lo stato del Cantone Ticino dovrà però rifondere al ricorrente, assistito da un legale iscritto nel registro degli avvocati, un’adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 31 LArm; 34 OArm; 2 LCLArm; 1 RLCLArm; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 63, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. la decisione 17 febbraio 2004, no. 701, del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa adeguata istruttoria come ai considerandi.

2.Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.

Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

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