Incarto n. 52.2004.366

Lugano 4 febbraio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 novembre 2004 di

RI 1

contro

la decisione 28 settembre 2004 (n. 4338) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 maggio 2004 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, le ha inflitto un ammonimento;

vista la risposta 23 novembre 2004 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 6 ottobre 1978 RI 1 ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore. Da allora non ha mai interessato le autorità amministrative preposte alla sorveglianza della sicurezza della circolazione.

B. Il 22 dicembre 2003, verso le ore 19.35, la ricorrente, alla guida della vettura targata, è entrata in collisione con una motoleggera proveniente da destra mentre stava per immettersi su via uscendo dal parcheggio della propria abitazione.

C. A seguito della suddetta infrazione, la Sezione della circolazione l'ha condannata al pagamento di una multa di fr. 400.-, oltre a tasse di giustizia e spese. La sanzione è cresciuta in giudicato incontestata.

Con decisione 28 maggio 2004 la stessa autorità ha inoltre inflitto all'interessata un ammonimento.

D. Il 28 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato quest'ultima risoluzione dipartimentale, respingendo il ricorso contro di essa interposto dalla ricorrente.

Il Governo ha ritenuto in sostanza che non vi fossero motivi per scostarsi dagli accertamenti esperiti in sede penale.

E. Contro il predetto giudicato governativo RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.

La ricorrente invoca in primo luogo un vizio di procedura, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna intimazione di contravvenzione. Contesta inoltre i fatti posti a fondamento della sanzione penale e della misura amministrativa. Ribadisce di essersi immessa su via a passo d'uomo e con estrema prudenza, per poter scorgere a tempo eventuali altri utenti della strada. Evidenzia infine che la collisione è imputabile alla motociclista, che a suo dire circolava a velocità eccessiva.

F. Con scritto 16 novembre 2004 la ricorrente ha precisato di aver inoltrato il proprio gravame a questo tribunale già il 9 novembre 2004. A tal proposito dichiara di essersi recata all'ufficio postale, alla presenza di due testimoni, verso le ore 19.35 (cfr. dichiarazioni). Ritenuto che a quell'ora l'ufficio postale era già chiuso, al proprio ricorso sarebbe stato apposto il timbro postale del 10 novembre 2004. Evidenzia inoltre che la risoluzione governativa 28 settembre 2004 sarebbe stata spedita solo il 15 ottobre. Ritenuto che la Posta ha indicato un termine di giacenza fino al 25 ottobre 2004, il termine di ricorso avrebbe iniziato a decorrere il 26 ottobre e il gravame 9 novembre 2004 sarebbe pertanto a suo avviso tempestivo.

G. Con lettera raccomandata 30 novembre 2004 questo tribunale ha trasmesso alla ricorrente le risultanze degli accertamenti postali compiuti in relazione all'intimazione della risoluzione governativa 28 settembre 2004, assegnandole un termine di 7 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. La ricorrente, che non ha ritirato la raccomandata, è rimasta silente.

H. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. Prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa, l'autorità adita esamina d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti.

1.2. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm).

  1. Resta da verificare la tempestività del gravame.

2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm il ricorso deve essere insinuato all'autorità competente entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata.

I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 PAmm).

Per quanto riguarda la decorrenza dei termini ricorsuali, va osservato quanto segue. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene stilato un invito di ritiro, lasciato nella bucalettere o nella casella postale del destinatario. Questo avviso avverte il destinatario che è autorizzato a ritirare l'invio entro sette giorni (cfr. Condizioni generali della Posta, cifra 2.3.7 lett. b, 1° periodo).

Se non viene ritirata prima, la raccomandata è considerata validamente notificata il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (STF 14.01.2004 N. 1P.536/2003, consid. 2 segg.; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14).

La regola secondo cui il termine di ricorso inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della posta rappresenta un principio generale riconosciuto (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa). Il Tribunale federale ha più volte ribadito che l'applicazione della suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF 127 I 31 consid. 2b).

La notificazione si dà per avvenuta il settimo giorno di giacenza dell'avviso di ritiro, indipendentemente dal fatto che questo sia un sabato o un giorno festivo (STF 14.01.2004 N. 1P.536/2003, consid. 2 segg.; DTF 127 I 31, consid. 2b).

Si rileva infine che, riservata la tutela della buona fede, il termine di intimazione non viene prorogato qualora il ritiro dell'invio presso la Posta avvenga materialmente dopo la scadenza dei sette giorni, sia a seguito di un ordine di fermo-posta (DTF 123 III 492 consid. 1), sia perché la Posta trattiene spontaneamente la raccomandata (DTF 127 I 31 consid. 2b).

2.2. Nel caso in esame, la ricorrente sostiene che il Governo le ha trasmesso la decisione in oggetto con invio raccomandato del 15 novembre 2004.

Gli accertamenti postali esperiti d'ufficio attestano invece che la decisione 28 settembre 2004, munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per raccomandata venerdì 1. ottobre 2004. Lunedì 4 ottobre 2004 è stato emesso e collocato nella bucalettere dell'interessata un invito di ritiro. Non essendo stato ritirato durante il periodo di giacenza, l'invio è stato retrocesso al mittente il 13 ottobre 2004.

In virtù dei principi sopra enunciati, l'invio raccomandato va considerato come validamente notificato il 10 ottobre 2004. Avendo inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato, RI 1 doveva infatti attendersi l'intimazione di una decisione formale e doveva vegliare di conseguenza affinché l'atto amministrativo le potesse essere recapitato (DTF 123 I 492 consid. 1).

In concreto, il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere lunedì 11 ottobre ed è giunto a scadenza lunedì 25 ottobre 2004.

Pertanto il gravame inoltrato il 9 novembre 2004 risulta chiaramente tardivo. Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che il Consiglio di Stato abbia nuovamente inviato per raccomandata la suddetta decisione. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di evidenziare, né la Costituzione federale né il diritto cantonale impongono all'autorità di ripetere l'intimazione di un invio che non ha potuto essere notificato nel quadro di una prima distribuzione (RDAT II-2001 n. 12).

D'altra parte, il ricorso si avvera tardivo anche per rapporto alla seconda notifica. In effetti, gli accertamenti postali eseguiti comprovano che la seconda intimazione della decisione impugnata, effettuata con invio raccomandato 15 ottobre 2004, è stata ritirata il 22 ottobre e non già il 25 ottobre 2004 come sostenuto dalla ricorrente. Ne consegue che il termine di ricorso risulta in ogni modo scaduto infruttuosamente.

  1. Sulla scorta di quanto precede l'impugnativa deve essere quindi dichiarata irricevibile in ordine siccome tardiva.

La tassa di giustizia e le spese seguono l'esito (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16 cpv. 2 LCStr; 10 LALCStr; 3, 10, 11, 13, 21, 28, 43, 46, 47, 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.- sono a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

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