Incarto n. 52.2004.353

Lugano 21 dicembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 29 ottobre 2004 della

RI 1

Contro

la decisione 19 ottobre 2004 del Dipartimento delle Finanze e Economia, che ha autorizzato i nuovi negozi del centro commerciale __________ ad occupare personale domenica 31 ottobre 2004;

vista la risposta 17 novembre 2004 dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 12 ottobre 2004 l’CO 1 ha chiesto all’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro (UIL) di rilasciare a 30 negozi insediatisi nella nuova ala del centro commerciale __________ un’autorizzazione al lavoro domenicale per la giornata del 31 ottobre 2004 dalle 10 alle 18. Quale motivo ha addotto l’inaugurazione dell’edificio. Con domanda separata di ugual data, la stessa società ha inoltre chiesto il permesso di aprire anche i negozi che erano già in attività nella parte vecchia dell’immobile.

Con decisioni del 18 ottobre 2004, la Sezione della promozione economica (SPE) ha accolto la prima istanza e respinto la seconda. Ha quindi autorizzato i negozi di nuova formazione ad aprire domenica 31 ottobre 2004 dalle 10 alle 18.

Sulla scorta di questa autorizzazione, il 19 ottobre 2004 l’UIL ha a sua volta autorizzato gli stessi negozi ad occupare personale maschile e femminile domenica 31 ottobre 2004 (cifra 1). L’autorizzazione precisava che il lavoratore doveva essere consenziente (cifra 2), che aveva diritto ad un supplemento salariale del 50% (cifra 3), che il lavoro domenicale di durata superiore alle 5 ore doveva essere compensato con un riposo non inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo seguente il riposo giornaliero della settimana precedente o successiva (cifra 4) e che il datore di lavoro non poteva derogare ad accordi contrattuali più favorevoli ai lavoratori (cifra 5).

B. Contro la decisione dell’UIL l’RI 1 (RI 1) è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia ritenuta abusiva e non conforme ai disposti di legge.

L’insorgente lamenta anzitutto che l’autorizzazione sia stata rilasciata in tempi ristretti senza consultare il personale e senza neppure sentire la commissione paritetica del settore. L’apertura domenicale, prosegue, non sarebbe giustificata dall’urgente bisogno, da motivi tecnici o economici delle aziende e neppure dall’indispensabilità economica e dai bisogni dei consumatori. Conclude sottolineando l’importanza del divieto del lavoro domenicale e la discriminazione sia per il personale che per gli altri commerci che a rigore di legge sarebbero rimasti chiusi.

C. All’accoglimento del ricorso si è opposto l’UIL, contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso. L’CO 1 non ha preso posizione.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 26 cpv. 2 della legge cantonale sul lavoro (Llav). Oggetto dell’impugnativa è infatti un provvedimento fondato sulla legge federale sul lavoro (LL).

Il sindacato ricorrente rappresenta numerosi lavoratori del settore della vendita occupati nel centro commerciale di Grancia. Gli va quindi riconosciuta la legittimazione attiva (art. 58 cpv. 1 LL). Considerato che la fattispecie potrebbe ripetersi, il ricorrente ha tuttora un interesse degno di protezione all’accertamento della legittimità dell’autorizzazione impugnata (DTF 123 II 285 consid. 4; RJJ 2001, 137 seg.; RDAT 1995 II n. 3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1996, ad art. 43 PAmm, n. 3).

Il ricorso, tempestivo (art. 56 LL), è dunque ricevibile in ordine. Non essendovi contestazione sui fatti, può essere evaso senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. Il lavoro domenicale è per principio vietato (art. 18 LL). Sebbene non abbia conseguenze dirette sulla salute, la sua incidenza sul piano sociale e culturale è infatti molto importante. L’istituzione di un giorno libero per tutti permette invero alle persone di godere di riposo e di svago e di recuperare energie e calma. Il tempo libero comune facilita inoltre la cura dei rapporti interpersonali all’interno ed all’esterno della famiglia (DTF 116 Ib 284 consid. 4a pag. 288; RDAT I-1996 n. 63). La limitazione del lavoro domenicale è quindi ancor più rigorosa di quella del lavoro notturno (DTF 120 Ib 332 consid. 3a pag. 333).

2.2. Il divieto del lavoro domenicale non è tuttavia assoluto. Deroghe sono ammesse quando l’azienda fornisce la prova dell’indispensabilità tecnica o economica o di un urgente bisogno (art. 19 LL). La prova dell’indispensabilità è richiesta nei casi in cui motivi tecnici o economici rendono necessario il lavoro domenicale regolare o periodico (art. 19 cpv. 2 LL). La dimostrazione dell’urgente bisogno va invece fornita quando il lavoro domenicale è soltanto temporaneo, ovvero occasionale (art. 19 cpv. 3 LL). Costituisce lavoro temporaneo quello che sin dall’inizio è previsto per una durata limitata (Walter Hug, Commentaire de la loi fédérale sur le travail, ad art. 19 n. 4).

Secondo l’art. 27 cpv. 1 OLL 1, sussiste un urgente bisogno (a) quando sorge la necessità di eseguire lavori supplementari che non possono essere differiti e che nessuna pianificazione o misura organizzativa consente di svolgere di giorno o durante i giorni feriali, (b) quando per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza interna, determinati lavori possono essere svolti solo di notte o di domenica, oppure (c) quando eventi di natura culturale, sociale o sportiva legati a condizioni e usi locali o a bisogni specifici della clientela esigono l’esecuzione di lavori di durata limitata, durante la notte o la domenica.

Stando alle indicazioni relative all’OLL 1, edite dal SECO, si è in presenza di un urgente bisogno quando l’espletamento di un lavoro non può essere differito. La causa di un urgente bisogno può anche essere esterna all’azienda. Vi è urgente bisogno anche quando occorre includere la domenica in manifestazioni culturali o eventi sociali (feste con costumi regionali, corali e jodeln, feste cittadine, di quartiere ecc.), in avvenimenti sportivi a livello federale e cantonale (feste della ginnastica, dello sport, della lotta svizzera), in fiere ed esposizioni di automobili, motocicli e biciclette (presentazione di nuovi modelli), in fiere sul campeggio, in festeggiamenti per una ricorrenza aziendale e ancora in vendite o mercatini prenatalizi (cfr. in proposito DTF 120 Ib 332 consid. 4b; STF 5 settembre1995 = 2A.413/1994 in RDAT I-1996 n. 63 consid. 5; 5 maggio 2000 = 2A.578/1999; 1. ottobre 2002 = 2A 542/2001 in BVR 2003, 490 seg.).

  1. Nell’evenienza concreta, l’CO 1 ha giustificato la domanda di autorizzazione al lavoro domenicale con l’inaugurazione dei negozi insediatisi nella nuova ala del __________. Trattandosi di un evento occasionale di durata limitata, l’autorizzazione in deroga poteva essere rilasciata soltanto se in questo evento erano ravvisabili gli estremi di un urgente bisogno secondo gli art. 19 cpv. 3 LL e 27 OLL1. Non occorreva portare la prova dell’indispensabilità del lavoro domenicale.

La domanda di rilascio dell’autorizzazione non forniva ulteriori ragguagli in merito alle modalità dell’evento. È comunque certo che l’inaugurazione va ricondotta esclusivamente all’iniziativa dei commercianti. Nessun particolare motivo imponeva loro di inaugurare i nuovi negozi domenica 31 ottobre 2004. Non si trattava quindi di una necessità determinata dall’indifferibilità dell’evento. L’istante non ha fatto valere alcun motivo di natura organizzativa che impediva di inaugurare la nuova ala in un giorno feriale. Non erano quindi dati i presupposti per riconoscere l’urgente bisogno in base all’art. 27 cpv. 1 lett. a OLL1.

D’altra parte, non v’era alcuna concomitanza con altri eventi di natura culturale, sociale o sportiva legati a condizioni e usi locali od a bisogni specifici della clientela. Il bisogno era creato dai commercianti stessi. Non era indotto da fattori esterni. Né era riconducibile a particolari condizioni od usi locali. Non presentava quindi nemmeno le connotazioni dell’urgenza ai sensi dell’art. 27 cpv. lett. c OLL1. Anche da questo profilo non erano quindi soddisfatti i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione. Una deroga al divieto del lavoro domenicale si giustifica in effetti soltanto se l’apertura soddisfa una necessità preesistente. È invece esclusa se è l’apertura stessa a determinare il bisogno (STF 2A.542/2001 del 1° ottobre 2002 consid. 4.2 = BVR 2003, pag. 499) o se risponde unicamente ad esigenze di promozione commerciale del richiedente.

Stando così le cose, ben si deve concludere che la deroga al divieto di lavoro accordata dall’UIL non era conforme agli art. 19 cpv. 3 LL e 27 cpv. 1 OLL1.

4.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, accertando l’illegittimità dell’autorizzazione 19 ottobre 2004, rilasciata dall’UIL all’CO 1.

Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 18,19, 56, 58 LL; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, è accertato che l’autorizzazione 19 ottobre 2004, rilasciata dall’UIL all’CO 1 era illegittima.

  1. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

  2. Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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