Incarto n. 52.2004.279
Lugano 4 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 agosto 2004 di
RI1 patrocinato da: PA1
contro
la decisione 13 luglio 2004 (n. 3288) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 1° aprile 2004 con cui la Sezione della circolazione, Dipartimento delle Istituzioni, gli ha revocato per tre mesi la licenza di condurre veicoli a motore, escluse le categorie speciali, a scopo di ammonimento;
vista la risposta 7 settembre 2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 22 agosto 1961. Da allora il suo comportamento alla guida non è mai stato oggetto di provvedimenti amministrativi.
B. Verso le ore 20:30 del 24 agosto 2003 RI1, 1943, alla guida della sua automobile Toyota, ha urtato al fianco destro con lo specchietto laterale destro __________, 1987, in piedi sul ciglio della strada, senza poi arrestare la corsa.
C. Visto il rapporto di polizia del 7 ottobre 2003, con decreto d'accusa 1° dicembre 2003, cresciuto in giudicato, il Procuratore Pubblico ha inflitto al ricorrente una multa di Fr. 1'000.- e trenta giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, per infrazione alle norme della circolazione, sottrazione alla prova del sangue ed inosservanza dei doveri in caso d'infortunio.
D. Sulla scorta delle emergenze della procedura penale, la Sezione della circolazione ha disposto la revoca della licenza di condurre veicoli a motore di RI1 a scopo di ammonimento per la durata di tre mesi, autorizzando comunque in tale periodo la guida delle categorie speciali di veicoli F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli artt. 16 cpv. 3 lett. g e 17 cpv. 1 lett. a LCStr e 34 cpv. 1 OAC.
E. Adito dal destinatario della misura, con risoluzione 13 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha respinto integralmente il gravame e confermato la decisione della Sezione della circolazione. Rilevato in via preliminare che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo, considerata la gravità delle infrazioni commesse, ha sostanzialmente ritenuto il provvedimento adeguato alle circostanze del caso e conforme al principio della proporzionalità.
F. Contro il predetto giudizio governativo RI1 si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando sia l'annullamento totale dello stesso, sia la sua riforma nel senso di ridurre ad un mese il periodo di revoca della licenza.
L'insorgente evidenzia un accertamento inesatto dei fatti dovuto alle testimonianze dei tre testi sentiti dalla polizia e un'inesistente colpa per essersi sottratto alla prova del sangue, visto che la dinamica e le conseguenze dell'incidente non richiedevano l'intervento della polizia. Inoltre, data la sua impeccabile condotta di guida come pure la necessità effettiva di condurre veicoli a motore per espletare la sua attività professionale, la revoca di tre mesi sarebbe sproporzionata.
G. Il Consiglio di stato ha sollecitato la reiezione del ricorso senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un’accusa penale ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere cognitivo, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso (art. 17 cpv. 1 LCStr), segnatamente della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può in ogni caso essere inferiore ad un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
3.2. Nel caso di specie, in particolare a seguito della comunicazione 28 ottobre 2003 della Sezione della circolazione, il ricorrente non poteva ragionevolmente ignorare che l'infrazione commessa avrebbe comportato l’adozione di una misura amministrativa nei suoi confronti. Egli non ha tuttavia impugnato presso l'apposita istanza penale il decreto d'accusa proposto dal Procuratore Pubblico, che è così cresciuto incontestato in giudicato. Il ricorrente ha dunque riconosciuto come esatti gli accertamenti fattuali su cui esso si fonda.
Per questo motivo, alla luce della giurisprudenza citata, in questa sede all’insorgente è preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in oggetto, sia il loro apprezzamento compiuto dall’autorità penale e ripreso in seguito dall’autorità dipartimentale.
Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo tribunale è dunque vincolato dall'esposizione dei fatti così come ritenuti dall'autorità penale.
4.2. In virtù dell'art. 51 cpv. 1 LCStr, in caso d'infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. In specie, il ricorrente ha violato questo disposto, poiché sebbene avesse percepito un colpo sul veicolo proprio passando accanto ai due ragazzi, non ha ritenuto di doversi fermare per accertarsi dell'origine di tale rumore. Egli si è limitato, verosimilmente dallo specchietto retrovisore, a constatare che i ragazzi erano in piedi, per cui ha creduto ad un colpo intenzionale provocato dai medesimi. Nonostante dopo qualche centinaio di metri si sia accorto di aver perso lo specchietto laterale destro, il conducente ha comunque continuato la corsa fino al suo domicilio senza, nemmeno a quel momento, ritornare sul luogo dell'impatto per verificare l'esatta dinamica dell'incidente.
Così agendo, l'insorgente non si è neppure sincerato delle condizioni di salute di __________, che poteva anche essere stata seriamente ferita senza necessariamente essersi casciata al suolo. Il ricorrente si è unicamente fidato di quanto – erroneamente - ritenuto in un primo tempo, ma questo suo comportamento configura una violazione dell'art. 51 cpv. 2 prima frase LCStr, secondo cui tutte le persone coinvolte nell'infortunio devono prestare soccorso alle persone ferite.
Le spiegazioni addotte in proposito dal rappresentante del ricorrente non possono essere condivise. È del tutto fuori luogo pretendere che l'impatto del retrovisore laterale con l'anca del pedone non poteva che causarle una lieve contusione e non ferirla, cosicché non era necessario, né tanto meno obbligatorio avvertire la polizia (art. 51 cpv. 2 seconda frase LCStr). Poiché la vittima, colpita dalla vettura, si teneva il fianco con le mani, la polizia doveva invece essere avvertita, in modo tale che tutte le persone coinvolte collaborassero all'accertamento dei fatti (art. 51 cpv. 2 terza frase LCStr). E fino al suo arrivo, nessuno poteva abbandonare il luogo dell'infortunio (art. 51 cpv. 2 quarta frase LCStr).
4.3. Il conducente che lascia il luogo dell'incidente prima dell'arrivo della polizia ricorre nel reato di sottrazione alla prova del sangue solo quando viola, nel contempo, l'obbligo di avvisare la polizia e quando l'ordine della prova del sangue appare assai verosimile alla luce delle circostanze pertinenti del caso, che lui conosceva (DTF 124 IV 175). Per ammettere l'elusione della prova del sangue dalla omessa comunicazione dell'infortunio alla polizia è dunque necessario disporre sia di un elemento oggettivo che di un elemento soggettivo (DTF 109 IV 137).
Entrambe le condizioni – tratte dall'art. 16 cpv. 3 lett. g LCStr - sono adempiute. D'un canto, RI1 non ha avvertito la polizia dell'infortunio; d'altro canto, sapendo di aver ingerito quel pomeriggio dell'alcol, dopo l'urto non si è fermato ed ha così accettato di eludere la prova del sangue. In virtù del predetto disposto la licenza di condurre è stata quindi correttamente revocata.
5.2. Per RI1, titolare di un'impresa costruzioni nel comune di domicilio, la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza citata. In particolare, la sua situazione non appare paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. Gli impedimenti che la revoca della licenza di condurre gli causerebbero possono invero essere mitigati con diversi accorgimenti. Va infatti evidenziato che egli potrebbe comunque far capo all'utilizzo dei mezzi pubblici oppure ricorrere all'aiuto di colleghi o di familiari. Conformemente alla decisione impugnata, per i suoi spostamenti professionali il ricorrente potrebbe inoltre avvalersi di veicoli a motore della categoria F.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16, 17, 26 e 31 LCStr; 30, 32 e 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi Fr. 1’000.-, sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
Intimazione a:
; ; Ufficio federale delle strade, Segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria