Incarto n. 52.2004.150
Lugano 4 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 aprile 2004 del
RI1
contro
la decisione 2 aprile 2004 (n. 1329) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dall'insorgente avverso la risoluzione del municipio di __________ mediante la quale gli è stata negata l'autorizzazione a posare una bancarella per la raccolta delle firme a sostegno dell'inziativa cantonale __________ all'esterno dei seggi elettorali in occasione delle elezioni comunali del 4 aprile 2004;
viste le risposte:
18 maggio 2004 del Consiglio di Stato;
27 maggio 2004 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 marzo 2004 il RI1 __________ ha chiesto al municipio di __________ di poter posare all'esterno dei seggi elettorali, in occasione delle elezioni comunali del 4 aprile 2004, delle bancarelle per la raccolta di firme a sostegno dell'iniziativa popolare denominata __________. Con risoluzione 25/30 marzo 2004, l'esecutivo __________ ha respinto la domanda, affermando che per prassi esso è solito non permettere questo genere d'attività in prossimità dei locali di voto.
B. Adito su ricorso dal __________, il Consiglio di Stato, con decisione 2 aprile 2004, ha confermato il diniego. Il Governo ha in sostanza affermato che il provvedimento non procedeva da un esercizio abusivo dell'ampio margine di apprezzamento di cui fruisce il municipio per quanto attiene all'utilizzazione del suolo pubblico da parte di privati. Ha poi rilevato che il diniego, motivato con la necessità di tutelare la libertà di pensiero dei cittadini che si recano alle urne per esercitare il loro diritto di voto, non era lesivo dei diritti costituzionali dell'insorgente.
C. Avverso questo giudizio il __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Lamenta in sostanza la violazione dell'art. 121 cpv. 4 LEDP, nonché delle sue libertà fondamentali di rango costituzionale. Rileva come in nessun altro comune dove aveva chiesto di poter posare una bancarella per la raccolta delle firme, gli sia stato opposto un simile rifiuto.
D. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, il quale contesta invece le tesi del ricorrente con argomenti che, per quanto necessari, verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorrente, direttamente toccato dalla decisione impugnata, è legittimato ad agire in giudizio (art. 209 LOC), ritenuto che nella fattispecie concreta si giustifica di derogare al requisito dell'attualità della lite, dal momento che la contestazione verte su di una questione suscettibile di ripresentarsi in futuro nelle medesime circostanze e la cui conformità alla legge e alla costituzione non potrebbe altrimenti mai essere verificata (RDAT II-1995 n. 3 consid. 1.2; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 3 ad art. 43 con riferimenti). Ne discende che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Il diritto d'iniziativa, garantito a livello cantonale dall'art. 37 Cost/TI, fa parte dei diritti politici del cittadino ed è considerato dalla prassi alla stregua di un diritto fondamentale di rango costituzionale. Esso comprende non solo il diritto di lanciare un'iniziativa popolare, ma anche quello di partecipare attivamente alla raccolta delle firme necessarie alla riuscita della medesima (DTF 97 I 893 consid. 2 e 4).
2.2. La posa di una bancarella a tale scopo dà luogo ad un uso speciale di poca intensità del suolo pubblico e presuppone il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'ente pubblico (DTF 97 I 893 consid. 5; Scolari, Diritto amministrativo – parte speciale -, n. 573 con riferimenti). In questo senso, l'art. 121 cpv. 4 LEDP prevede espressamente che "l'uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata delle firme, in specie in occasione di votazioni o elezioni, richiede l'autorizzazione preventiva del Municipio, che stabilisce le condizioni di tempo e di luogo per la raccolta". Dal canto suo l'art. 7 del regolamento 30 gennaio 1989 del comune di Lugano sui beni amministrativi stabilisce che "è soggetto ad autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi" (cpv. 1) e che è tale, in particolare, "l'esposizione di tavolini, bancarelle, veicoli e simili", nonché "la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum" (consid. 2). Secondo costante giurisprudenza, il privato che chiede di utilizzare il suolo pubblico per poter esercitare i diritti fondamentali che gli sono garantiti dalla Costituzione, dispone di un "diritto condizionale" all'ottenimento di una simile autorizzazione (DTF 127 I 164 consid. 3b pag. 169; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., n. 2413; Rhinow, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts, n. 1429). Un eventuale diniego può essergli opposto soltanto se fondato su di una valida base legale, se sussistono interessi pubblici o privati preminenti e se il provvedimento rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 Cost; DTF 127 I 164; Rhinow, op. cit., n. 1432).
2.3. In Ticino la conservazione e l'amministrazione dei beni comunali compete al municipio (art. 179 cpv. 1 LOC), il quale regola pure l'uso accresciuto o esclusivo dei medesimi (art. 107 cpv. 2 lett. c e cpv. 4 LOC). L'esecutivo comunale dispone in questo ambito di un certo potere discrezionale, che è tenuto ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto e dei diritti fondamentali dei cittadini, che non comprendono soltanto il divieto d'arbitrio e la parità di trattamento, ma anche le libertà ideali garantite dalla Costituzione (DTF 127 I 164 consid. 3b, 124 I 267 consid. 3a, 107 Ia 64 consid. 2a).
3.Fatte queste premesse di ordine generale, occorre innanzitutto precisare che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, dall'art. 121 cpv. 4 LEDP non può essere immediatamente dedotto un diritto per il singolo cittadino di organizzare una raccolta di firme davanti ai seggi in occasione di votazioni o elezioni. La norma in questione, riprendendo in sostanza la prassi vigente in materia, si limita in effetti a ribadire in termini generali l'obbligo di ottenere preventivamente un'autorizzazione del municipio per organizzare simili eventi, ritenuto che spetta essenzialmente a quest'ultimo definire concretamente le condizioni di luogo e di tempo in base alle quali la raccolta può avvenire. In ogni caso la questione non appare di particolare rilievo ai fini del presente giudizio, poiché, indipendentemente da quanto appena esposto, il diniego pronunciato dal municipio di __________ nei confronti dell'insorgente non può essere tutelato. Sebbene la prassi non riconosca al cittadino il diritto di utilizzare una ben precisa porzione di suolo pubblico per esercitare le sue libertà fondamentali (DTF 124 I 267 consid. 3d), quest'ultimo può comunque esigere che, nel limite del possibile, l'ente pubblico gli metta a disposizione degli spazi adeguati alle circostanze. In caso contrario detto esercizio potrebbe risultare soltanto apparente. Ora, è evidente che l'area che circonda un seggio elettorale costituisce un luogo particolarmente indicato per la raccolta delle firme necessarie alla riuscita di un'iniziativa popolare, in quanto consente agli iniziativisti di avvicinare un elevato numero di cittadini attivi a livello politico. L'argomento secondo cui tale ubicazione sarebbe suscettibile di turbare la tranquillità delle persone che si apprestano ad esercitare il loro diritto di voto appare perlomeno opinabile. In ogni caso questo motivo non giustifica ancora un diniego come quella pronunciato nell'occasione dal municipio di __________, giacché sono comunque immaginabili misure assai meno incisive, in grado, da un lato, di tutelare in modo altrettanto efficace la libertà di pensiero dei cittadini che si recano alle urne e, dall'altro, di garantire il pieno esercizio del diritto d'iniziativa. Nel caso di specie sarebbe stato sufficiente, ad esempio, subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla condizione di posare le bancarelle ad una certa distanza dall'accesso ai locali di voto, così da non intralciare il regolare afflusso della gente alle urne, e di non entrare in contatto con i votanti prima della loro uscita dal seggio, onde evitare qualsiasi condizionamento. A prescindere dalla legittimità dei motivi posti a fondamento della decisione litigiosa, la restrizione del diritto d'iniziativa risultante dalla medesima s'avvera dunque nel suo complesso lesiva del principio di proporzionalità, dal momento che lo scopo perseguito dal municipio poteva agevolmente essere raggiunto con provvedimenti meno severi di quello concretamente applicato.
4.Dato l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 36 Cost; 37 Cost/TI; 107, 179, 208 e 209 LOC; 124 LEDP; 7 del regolamento comunale di Lugano sui beni amministrativi; 3, 18, 31, 46, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 2 aprile 2004 (n. 1329) del Consiglio di Stato;
1.2. la risoluzione 25/30 marzo 2004 del municipio di __________.
Non si preleva una tassa di giustizia.
Intimazione a:
; .
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario