Incarto n. 52.2004.127
Lugano 10 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 aprile 2004 di
RI 1 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 23 marzo 2004 (n. 1169) del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 9 dicembre 2003 rilasciata dal municipio di Lugano a CO 1 per la chiusura della terrazza al piano terra dell'abitazione (part.);
viste le risposte:
21 aprile 2004 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
27 aprile 2004 del Consiglio di Stato;
30 aprile 2004 di CO 1;
21 maggio 2004 del municipio di Lugano;
preso atto della replica 22 giugno 2004 dei ricorrenti e delle dupliche:
2 luglio 2004 dell'UDC;
6 luglio 2004 del Consiglio di Stato;
30 luglio 2004 di CO 1;
30 luglio 2004 del municipio di Lugano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 settembre 2003 il resistente CO 1 ha chiesto al municipio di Lugano il permesso di chiudere su tutti i lati la terrazza esistente al piano cantina della sua casa d'abitazione, in località Ruvigliana (part.). La casa è costituita da 3 appartamenti, i primi due di proprietà appunto di CO 1, mentre il terzo costituisce la residenza secondaria di __________.
La domanda prevedeva di aggiungere alla superficie edificabile del fondo, costituito in PPP, 140 mq di pertinenza della part. (strada in proprietà coattiva), in parte ceduti dalle vicine __________ e __________.
Alla domanda si sono opposti i vicini RI 1, qui ricorrenti, contestando soprattutto la legittimità del previsto trasferimento di quantità edificatorie.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, il 20 novembre 2003 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
B. Con giudizio 23 marzo 2004 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dai vicini opponenti, subordinando la licenza alla condizione di restringere la copertura della terrazza nell'angolo sud-ovest, escludendovi la superficie di 4 mq, nonché all'iscrizione del travaso degli indici dalla particella nel registro degli indici.
Il Governo ha confermato innanzitutto la tesi municipale secondo cui la superficie di 80 mq oggetto di diritto di superficie a carico del mapp. e in favore del mapp. sarebbe già stata utilizzata dai ricorrenti, non potendo pertanto essere presa in considerazione nel computo degli indici edificatori.
Dopo aver stabilito la legittimità dell'utilizzo degli indici relativi alla strada in coattiva (mapp.), il Governo ha rilevato che il sorpasso di 4 mq della SUL ammissibile, benché consistente in proporzione alla ridotta superficie della terrazza, poteva essere eliminato appunto subordinando la licenza alla condizione di restringere la copertura della terrazza nell'angolo sud-ovest.
C. Contro il predetto giudizio, RI 1 si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
In sostanza, i ricorrenti hanno riproposto e sviluppato in questa sede la censura sollevata con scarso successo in prima istanza in riferimento all'indice di sfruttamento (i.s.). Hanno contestato infatti la validità della cessione, di mq 35 di SUL, da parte della vicina __________, comproprietaria di 1/6 della part.. A mente loro, l'atto di cessione sarebbe viziato in quanto abusivamente predatato al 7 febbraio 2003. Lo stesso sarebbe in realtà stato sottoscritto solo in seguito, quando la vicina __________ non poteva più disporre del fondo (). Il 20 maggio 2003 CO 1 avrebbe infatti già presentato la domanda di costruzione, poi ritirata per carenza dei necessari indici edificatori.
D. Nel frattempo i coniugi RI 1 hanno sporto denuncia penale nei confronti di CO 1 e __________ per falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. A loro avviso __________ avrebbe alienato dei diritti relativi al mapp. quando non aveva più la facoltà di disporre del fondo.
Il 14 giugno 2005 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, per carenza di indizi sull'esistenza del reato di falsità in documenti. Chiamata a statuire sull'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dai ricorrenti, il 13 febbraio 2006 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello ha dichiarato l'istanza irricevibile. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
L'11 agosto 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha sospeso la causa sino alla conclusione del procedimento penale.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, l'UDC ed il municipio, che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il beneficiario della licenza, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che saranno discussi - per quanto necessario - in appresso.
F. In sede di replica e di duplica, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, già opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti.
2.1. Giusta l'art. 38a LE, quantità edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del PR e connessi funzionalmente se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono compromessi l'uso razionale del territorio e un'edificazione armoniosa.
L'utilizzazione degli indici in base alle rispettive quote di comproprietà richiede il consenso di tutti i comproprietari tranne nel caso in cui l'utilizzazione sia da ritenere compatibile con i diritti degli altri comproprietari (A. Scolari, Commentario, n. 1154 ad art. 38a LE; A. Meier Hayoz, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 648 CCS).
2.2. Nell'ambito della domanda di costruzione relativa alla chiusura della terrazza al piano cantina del mapp., due (__________e __________) degli allora quattro comproprietari in coattiva della strada d'accesso ai mapp. hanno acconsentito ad assumere l'eccedenza di SUL sulle loro quote di comproprietà.
Come ritenuto dal municipio e dal Governo, in concreto, non era necessario il consenso di tutti i comproprietari. Il computo della superficie edificabile delle quote di comproprietà sulla strada a favore del controverso intervento non altera minimamente i diritti degli altri comproprietari. Così come può disporre autonomamente della superficie edificabile della rispettiva quota di comproprietà ai fini del computo della superficie edificabile del proprio fondo, ogni comproprietario può anche cederla a terzi senza il consenso degli altri comproprietari. Il consenso degli altri comproprietari è infatti richiesto soltanto per atti di disposizione che sovvertono i rapporti di comproprietà (DTF 100 II 310 segg.; STA 7 novembre 2003 in re S.).
Con tutta evidenza la superficie della terrazza oggetto dell'intervento in esame (mq 47) deve essere computata come SUL. Tale fatto non è peraltro contestato.
3.2. In concreto, il fondo del resistente è situato in zona residenziale R2a, con un indice di sfruttamento dello 0.4 e un bonus del 10% sulla superficie utile lorda per le abitazioni primarie (SULAP; art. 15 cpv. 1 NAPR di Lugano).
Dagli atti emerge che tale fondo ha una superficie edificabile di 683 mq. La superficie utile lorda (SUL), realizzabile in base all'indice di 0.4 ammonta dunque a 273 mq.
Dagli atti risulta pure che la SUL effettiva sommata a quella relativa al terrazzo oggetto d'intervento è complessivamente di 352 mq:
SULAP appartamenti n. 1 e 2 (proprietà CO 1) 150 + 15 mq
SUL appartamento n. 3 (proprietà __________) 140 mq
SUL terrazza (proprietà CO 1) 47 mq.
Ritenuto che gli appartamenti n. 1 e 2 costituiscono l'abitazione primaria del resistente CO 1 e considerato il bonus del 10% previsto dalle NAPR, nel caso in esame la SUL complessiva è di 333 mq [140 mq + (165 mq +47 mq) : 1.100].
Per coprire la differenza di SUL (60 mq), il resistente intende utilizzare:
14 mq di SUL ricavabile dalla quota della strada in coattiva () di pertinenza del fondo in oggetto (35 mq);
14 mq di SUL ricavabile dalla quota di 1/6 della strada coattiva () ceduti dalla vicina __________ (; 35 mq);
28 mq di SUL corrispondenti alla quota di 2/6 della strada coattiva () ceduti dalla vicina __________ (; 70 mq).
Il resistente ventilava peraltro l'eventualità di utilizzare anche la superficie di 80 mq oggetto del diritto di superficie a carico del mapp. ed in favore appunto del mapp.. A tal proposito si rileva che il municipio ha indicato che tale superficie è già stata utilizzata dal ricorrente per la realizzazione del condominio esistente al mapp.. Le quantità edificatorie del mapp. sono di conseguenza esaurite. Come annotato dal Governo, tale superficie non può pertanto essere utilizzata per il calcolo degli indici.
3.3. Già si è detto che il trasferimento di indici dalla strada in coattiva (part.) è, in concreto, ammissibile. Il fondo cedente confina infatti con la part..
Quanto alla validità dell'atto di cessione della vicina __________, messa in discussione dai ricorrenti, giova ricordare che ai fini dell'accordo tra privati, il consenso del proprietario cedente è in principio sufficiente (RDAT II - 1991 n. 38). L'accordo tra privati può essere di natura reale o obbligatoria. Non compete all'autorità imporre una particolare forma (A. Scolari, op. cit, n. 1155 ad art. 38a LE).
Le eccezioni sollevate dai ricorrenti con riferimento alla validità dell'atto vanno respinte per mancanza di prove.
Il contestato trasferimento va dunque ammesso.
3.4. In concreto, malgrado il trasferimento degli indici dalla strada in coattiva, risulta comunque un ammanco di 4 mq. Il Consiglio di Stato ha indicato che per ovviare a tale superamento di SUL l'intervento in esame dovrà essere ridotto, escludendo dalla copertura una superficie del terrazzo di almeno 4 mq.
Tale decisione governativa è immune da violazioni di diritto e
deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38a LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 1'000.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
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terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria