Incarto n. 52.2003.284

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Tamara Merlo, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 settembre 2003 di


Contro

la decisione 19 agosto 2003 del Consiglio di Stato (n. 3490), che ha dichiarato irricevibile il ricorso avverso la decisione 17 giugno 2003, con cui il municipio di __________ ha annullato 13 firme raccolte nell'ambito della procedura legata all'iniziativa popolare "__________ ";

viste le risposte:

  • 16 settembre 2003 della Sezione degli enti locali;

  • 23 settembre 2003 del Consiglio di Stato;

  • 9 ottobre 2003 del municipio di __________;

visto lo scritto 8 ottobre 2003 del ricorrente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che __________, domiciliato a , è il rappresentante del comitato promotore dell'iniziativa popolare denominata " ", il cui testo è stato depositato presso la cancelleria comunale di __________ il 25 marzo 2003;

che il 26 maggio 2003, unitamente a 889 firme, è stata depositata la domanda d'iniziativa popolare;

che, con risoluzione municipale n. 6267 del 17 giugno 2003, il municipio di __________ ha dichiarato regolare e ricevibile l'iniziativa popolare summenzionata, procedendo tuttavia all'annullamento di 17 firme, poiché erano state ripetute (4 firme) o appartenevano a persone non iscritte in catalogo (13 firme);

che __________ ha impugnato la suddetta decisione municipale dinanzi al Consiglio di Stato, postulando che fossero dichiarate valide le firme delle persone che non avevano diritto di voto in materia comunale al momento del lancio dell'iniziativa (25 marzo 2003), ma che erano regolarmente iscritte al catalogo elettorale al momento della consegna delle firme stesse (26 maggio 2003);

che, con decisione 19 agosto 2003, il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso, in quanto l'insorgente difetterebbe dell'interesse legittimo, dato che l'iniziativa popolare era stata dichiarata regolare e ricevibile;

che __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la decisione del Consiglio di Stato venga annullata; egli, pur riconoscendo l'assenza di un interesse immediato in senso stretto, chiede che sia fatta chiarezza su quale sia il momento determinante per l'accertamento dell'iscrizione nel catalogo elettorale dei firmatari, in considerazione del fatto che l'allegata violazione del diritto elettorale sarebbe suscettibile di riprodursi nel futuro in occasione di altre iniziative o referendum;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la Sezione degli enti locali, senza formulare osservazioni;

che ad identica conclusione perviene il municipio di __________, il quale contesta la tesi dell'insorgente con argomentazioni che verranno, per quanto necessario, riprese nel seguito;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario del giudizio impugnato, e la tempestività del gravame sono incontestabilmente date in virtù degli art. 208 LOC, nonché 43 e 46 PAmm;

che, con scritto 8 ottobre 2003, l'insorgente ha chiesto di "rendere effettivo il ricorso cautelare" del 9 settembre 2003, in tal senso rendendo superfluo rispondere in questa sede alle censure mosse dal municipio di __________ in merito alla proponibilità di un "ricorso cautelare";

che è questione di merito sapere se __________ godeva o meno della legittimazione attiva per impugnare la risoluzione municipale 17 giugno 2003 dinanzi al Consiglio di Stato;

che pertanto il ricorso è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che la legittimazione a ricorrere presuppone che l'insorgente sia leso direttamente nei propri interessi legittimi dalla decisione impugnata (art. 43 PAmm);

che, secondo costante giurisprudenza, per l'interpretazione dell'art. 43 PAmm ci si può rifare alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 103 lett. a OG, al quale la norma cantonale corrisponde in sostanza (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm n. 1, con rinvii);

che, secondo la prassi relativa alla suddetta norma, la legittimazione ad agire presuppone, tra le altre cose, l'esistenza per l'insorgente di un interesse pratico e attuale alla modifica o all'annullamento della decisione impugnata, non solo quando è inoltrato il gravame, ma anche quando l’autorità di ricorso si pronuncia nel merito (DTF 118 Ib 356 consid. 1a con riferimenti);

che in effetti le autorità di ricorso non hanno il compito di rispondere a quesiti meramente teorici (STF 2 aprile 2003 nella causa 2A.565/2002, consid. 1.2.1.; DTF 122 II 411 consid. 1e; RDAT I-1992 n.60), quand'anche ciò fosse nell'interesse della sicurezza del diritto, come postulato dall’insorgente;

che, nel caso di specie, il quesito posto dal ricorrente ha avuto natura prettamente teorica ab origine, poiché a quest’ultimo non sarebbe mai potuta derivare alcuna utilità pratica dall'accoglimento del gravame avverso la risoluzione municipale litigiosa, dato che la stessa - pur avendo annullato delle firme - aveva dichiarato l'iniziativa popolare regolare e ricevibile;

che, eccezionalmente, l’istanza giudicante può rinunciare all'esigenza di un interesse pratico ed attuale quando l'impugnativa è proposta contro un atto che determina una controversia suscettibile di ripresentarsi in circostanze analoghe in futuro, qualora vi sia un interesse pubblico sufficientemente importante e la controversia rischierebbe di perdere nuovamente la propria attualità prima che il Tribunale federale possa statuirvi (RDAT I-2001 n. 48 consid. 1d; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 43 PAmm n. 3);

che tuttavia questa prassi giurisprudenziale non si attaglia al caso concreto; infatti, essa mira a salvaguardare quelle situazioni in cui è il trascorrere stesso del tempo a rendere priva d'oggetto - prima che la stessa possa essere decisa - una controversia suscettibile di ripresentarsi in futuro;

che il semplice fatto che la situazione sia passibile di ripresentarsi in circostanze analoghe in avvenire nulla muta all'assunto; infatti, soltanto qualora l'annullamento delle firme comportasse la dichiarazione d'invalidità ed irricevibilità di un'iniziativa popolare, al ricorrente gioverebbe l'annullamento dell'ipotetica risoluzione municipale;

che, peraltro, in tal caso - come correttamente rilevato dallo stesso insorgente - egli avrebbe un interesse pratico ed attuale a tutti gli effetti; ed in tale ipotetica circostanza l'autorità di ricorso avrebbe l'occasione ed il tempo per entrare nel merito e dirimere la controversia;

che, pertanto, il Consiglio di Stato a ragione ha ravvisato la mancanza di un interesse degno di protezione in capo all'insorgente, dichiarando l'irricevibilità del ricorso;

che è pur vero che il Consiglio di Stato avrebbe potuto, a titolo abbondanziale, rispondere al quesito del ricorrente; tuttavia ciò rimane una mera facoltà dell'Esecutivo cantonale;

che, in considerazione delle particolari circostanze e della motivazione ideale che ha spinto il ricorrente, questo Tribunale preleva una tassa di giustizia particolarmente ridotta (art. 28 PAmm);

che al comune di __________ non vengono assegnate ripetibili, perché non le ha richieste e non è rappresentato da un legale iscritto all'albo (art. 31 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 250.-- è a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

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