Incarto n. 52.2003.262
Lugano 1 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente Ivano Ranzanici, Ivo Eusebio, questi ultimi in sostituzione dei giudici Lorenzo Anastasi e Matteo Cassina, astenuti;
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 agosto 2003 di
patrocinato da: __________
contro
la decisione 6 agosto 2003 del municipio di __________, che aggiudica alla __________ le prestazioni di ingegneria inerenti alla costruzione della nuova scuola dell’infanzia e del rifugio comunale per la protezione civile;
viste le risposte:
8 settembre 2003 della __________;
9 settembre 2003 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 22 luglio 2003 il municipio di __________ ha invitato cinque studi della regione a presentare un’offerta per le prestazioni di ingegneria concernenti la nuova scuola dell’infanzia (fase di progettazione) e il rifugio comunale per la protezione civile (fasi di progettazione, appalto e realizzazione). Il capitolato d’appalto indicava che il concorso ad invito era sottoposto alla LCPubb (art. 10-11) e che la commessa sarebbe stata attribuita tenendo conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:
A: economicità dell’offerta (80%)
B: sconto eventuali fasi successive (20%)
Relativamente al primo criterio, i concorrenti erano tenuti a calcolare l’onorario secondo i costi dell'opera, sulla scorta dell'art. 7 del Regolamento SIA 103 ed. 2002. Norma, questa, che per stabilire l'onorario contempla l'applicazione di una formula matematica di mera moltiplica, previa determinazione di diversi parametri, segnatamente i costi di costruzione dell'opera, il tasso percentuale di base d'onorario, il grado di difficoltà dell'incarico, il fattore di correzione al mandato concreto e la frazione percentuale delle prestazioni da fornire (cfr. art. 7.1 e 7.2 SIA 103). Il modulo d'offerta che i concorrenti erano tenuti a compilare precisava che il costo determinante dell'opera ammontava a complessivi fr. 985'000.- (asilo fr. 550'000.-, sistemazione esterna fr. 35'000.-; rifugio protezione civile fr. 400'000.-), che il tasso percentuale base era del 16.67 e che le frazioni percentuali della prestazione erano fissate al 30% per la progettazione dell'asilo e del rifugio, all'8% per l'appalto del rifugio e al 22% per la realizzazione del rifugio. Gli offerenti potevano scegliere soltanto il grado di difficoltà e il fattore di correzione per opera (asilo e rifugio). Nel modulo dovevano quindi inserire dapprima questi dati, indi l'onorario calcolato per ognuna delle prestazioni parziali (progettazione dell'asilo e del rifugio, appalto del rifugio e realizzazione del rifugio). L'importo finale dell’offerta era dato dalla somma dei tre onorari parziali, con l'aggiunta delle spese e la deduzione dello sconto, oltre l'IVA al 7.6%.
Quanto al secondo criterio (sconto per eventuali fasi successive), i concorrenti dovevano semplicemente esporre in percentuale la riduzione accordata.
B. In tempo utile tutti gli interpellati hanno risposto all'invito: lo studio __________ con un'offerta di fr. 26'388.- (sconto accordato per eventuali fasi successive: 20%), la __________ con un'offerta di fr. 31'285.55 (sconto previsto per eventuali fasi successive: 30%).
In esito al controllo delle offerte pervenutegli l’ufficio tecnico comunale ne ha rettificate tre, tra cui quelle inoltrate dal ricorrente e dalla resistente, ridotte a fr. 25'861.35 (-2%), rispettivamente a fr. 22'805.50 (-27%):
concorrente
offerta (fr.)
offerta corretta (fr.)
sconto ev. fasi successive
31'285.55
22'805.50
30%
26'388.00
25'861.35
20%
31'933.75
31'933.75
48%
42'932.00
43'011.00
30%
45'503.00
45'503.75
10%
Ponderate le offerte corrette sulla base dei criteri di aggiudicazione prestabiliti, il committente ha quindi allestito la seguente graduatoria:
studio d’ingegneria
punti
rango
582
1°
514
2°
464
3°
358
4°
320
5°
Preso atto di tale valutazione, con risoluzione 6 agosto 2003 il municipio ha aggiudicato la commessa alla __________, prima classificata.
C. Contro la predetta decisione __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando l’aggiudicazione in suo favore. In via subordinata il ricorrente sollecita il rinvio degli atti al municipio per una nuova decisione e, in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui il contratto con la resistente fosse già stato concluso, l’accerta-mento del carattere illegale dell’aggiudicazione impugnata. Domanda inoltre che al ricorso venga concesso l’effetto sospensivo giusta l’art. 40 cpv.1 LCPubb.
In sintesi, l'insorgente rileva che l'unico criterio di aggiudicazione previsto dal concorso era riferito al minor prezzo. Dato che al momento dell'apertura delle offerte la sua era economicamente la più vantaggiosa, avrebbe dovuto ottenere la delibera. Tanto più che le rettifiche operate dall'UTC all'offerta della __________ non hanno posto rimedio a sviste manifeste rientranti nei limiti dell'art. 24 cpv. 3 CO e quindi sarebbero inammissibili. D'altra parte, l'aggiudicataria ha applicato uno sconto importante del 50%, quantificato in funzione dell'onorario esposto. L'offerta andrebbe quindi esclusa anche perché non è possibile ritenere che l'offerente avrebbe concesso identico sconto su un ammontare di onorario inferiore del 27%.
D. All’accoglimento del ricorso si oppongono il municipio di __________ e la __________, contestando in dettaglio le tesi del ricorrente con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
2.2.1. Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. “Il committente”, soggiunge il capoverso seguente, “esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti”.
2.2. Le offerte devono, per principio, essere formulate in modo chiaro, completo ed univoco, tale insomma da permettere al committente di procedere all’aggiudicazione senza dover preventivamente sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all’offerta inoltrata. Atto, questo, che si tradurrebbe, in ultima analisi, in una violazione del principio della parità di trattamento tra i concorrenti, sancito dall’art. 5 lett. a LCPubb, rispettivamente in una disattenzione del divieto tassativo di modificare le offerte dopo la scadenza dei termini fissati dal bando di concorso (RDAT I-1997 n. 2, consid. 4.1.).
2.3. Di principio le offerte non conformi alle prescrizioni di gara o formulate in maniera errata devono essere escluse dall’aggiudi-cazione (cfr. V. Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452). L’esclusione dell’offerta per simili ragioni trova i propri limiti nel rispetto del principio di proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo (STF 27 novembre 2002, inc. 2P.339/2001, consid. 3.3.3. e dottrina ivi citata; DTF 118 Ia 241 ss.; STA 9 agosto 2001 in re F. e C., consid. 2.2.). Di conseguenza, non ogni vizio è suscettibile di cagionare l'annullamento di un'offerta. La conformità di offerte complesse ed elaborate, legate a commesse di particolare importanza, va valutata con criteri non eccessivamente restrittivi. Soltanto la presenza di errori di una certa rilevanza può quindi condurre all’esclusione dell’offerta (STF 26 giugno 2000, inc. 2P.4/2000, consid. 3b), a maggior ragione se tali vizi possono influire sull'esito della gara (cfr. STF 12 aprile 2002, inc. 2P.339/2001, consid. 5/c/cc; STF 27 novembre 2002, inc. 2P.339/2001, consid. 3.3.3.). Nell’ambito della comparazione oggettiva delle offerte (cfr. art. 36 cpv.1 RLCPubb) rientra comunque nelle facoltà del committente la rettifica di sviste manifeste, quali involontari errori ortografici e di calcolo (RDAT 1997 I n. 2 consid. 4.1.; cfr. anche § 24 cpv. 1 DirCIAP). Deve trattarsi comunque di rettifiche che non implicano alcuna accettazione da parte del concorrente e che potrebbero essere apportate senza dar luogo a discussioni di sorta anche in sede di liquidazione qualora sfuggissero al controllo contabile che precede la delibera (RDAT I-1997 n. 2).
3.1. Per sua stessa ammissione, la resistente ha calcolato i tre onorari parziali incorrendo in un errore relativamente al parametro dei costi determinanti. Nel calcolo dell'onorario per la progettazione (asilo + rifugio) ha preso in considerazione un costo dell'opera di fr. 950'000.- (invece che fr. 985'000.-) omettendo di computare i 35'000.- fr. concernenti la sistemazione esterna che secondo il modulo di offerta erano legati alla realizzazione dell'asilo (cfr. posizione ba costi determinanti per l'onorario). Nel calcolo degli onorari per l'appalto e la realizzazione del rifugio, anziché inserire nella formula i costi di costruzione previsti per il solo rifugio (fr. 400'000.–), essa ha sommato anche i costi di costruzione inerenti all’asilo (fr. 550'000.–). Tali errori hanno portato la __________ ad esporre un onorario di fr. 57'011.40, che l'UTC ha rettificato in fr. 41'558.30 applicando puntualmente la nota formula di calcolo esatta dalle norme SIA. A questa somma il consulente del committente ha poi aggiunto le spese e dedotto lo sconto nelle percentuali indicate dall'offerente (2%, rispettivamente 50%) per poi giungere ad un importo corretto definitivo di fr. 22'805.50 comprensivo dell'IVA al 7.6%.
3.2. __________ ha calcolato erroneamente gli onorari inerenti all'appalto e alla realizzazione del rifugio. Concettualmente, è incorso in un errore comparabile a quello imputato alla __________. Il ricorrente ha infatti calcolato le frazioni d’onorario in discussione (progettazione e appalto del rifugio, punti 4 e 5 del modulo d’offerta) inserendo nella formula matematica il grado medio di difficoltà precedentemente estrapolato per il complesso delle opere (rifugio e scuola dell’infanzia, nm=0.85939), anziché il grado di difficoltà da egli stesso fissato per il solo rifugio (nr=0.8). Tale errore ha determinato un onorario di fr. 59'524.65, che il committente ha rettificato in fr. 58'336.65. Come accaduto con l'offerta della __________, la cifra corretta è poi stata ulteriormente modificata, con l'aggiunta delle spese e la decurtazione dello sconto nelle misure percentuali esposte dall'offerente in funzione di un onorario globale rivelatosi inesatto, oltre naturalmente all'IVA.
3.3. Entrambi i concorrenti hanno dunque inoltrato offerte errate. Il vizio non è riconducibile ad un mero errore di calcolo correggibile dal committente giusta l'art. 33 cpv. 2 RLCPubb, ma ad un vero e proprio sbaglio nella scelta di uno dei parametri determinanti per la quantificazione dell'onorario parziale. Il calcolo proposto dalle parti, in quanto tale, si avvera infatti corretto, tant'è che moltiplicando le cifre prese in considerazione dai due concorrenti si perviene al risultato esposto nelle loro rispettive offerte. Trattasi in realtà di errori di merito, che nell'evenienza concreta dovevano indurre il committente ad escludere le offerte dei due concorrenti. Questi dovevano infatti compilare un semplice modulo di neppure due pagine nel quale andavano inseriti il grado di difficoltà e il fattore di correzione prescelto. Gli offerenti dovevano poi moltiplicare il costo di costruzione dell'opera (fr. 585'000.- per l'asilo, fr. 400'000.- per il rifugio) con il tasso di base d'onorario (0.1667), il grado di difficoltà dell'incarico, il fattore di correzione al mandato concreto e la frazione percentuale delle prestazioni da fornire.
Tenuto conto della semplicità dell'offerta e della natura tanto elementare quanto decisiva delle tre operazioni matematiche che i concorrenti - professionisti del calcolo
Se ne deve dedurre, in conclusione, che entrambe le offerte erano afflitte da vizi insanabili e non da insignificanti errori di calcolo rettificabili dal committente. A fronte di questa situazione occorreva eliminare ambedue dalla gara, esito che non avrebbe disatteso il principio di proporzionalità, né avrebbe integrato gli estremi di un formalismo eccessivo.
5.Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto, annullando la delibera censurata. Contrariamente a quanto chiede il ricorrente, questo Tribunale non può aggiudicargli la commessa in virtù dell'art. 41 cpv. 1 LCPubb, dato che gli atti non permettono di concludere che la sua offerta risponde compiutamente alle prescrizioni di gara. L'incarto viene pertanto retrocesso al committente affinché statuisca nuovamente sulle offerte pervenutegli una volta escluse quelle inammissibili.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono suddivise in parti uguali fra il comune di __________ e la resistente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 26, 36, 40, 41 LCPubb; 33, 36 RLCPubb; 28, 31, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 agosto 2003 del municipio di __________ è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione.
La tassa di giustizia di fr. 800.– e le ripetibili di fr. 800.– sono suddivise in parti uguali fra il comune di __________ e la __________.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario