Incarto n. 52.2002.00007
Lugano 16 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 gennaio 2002 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 18 dicembre 2001 (n. 6112) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 31 ottobre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
16 gennaio 2002 del Consiglio di Stato,
24 gennaio 2002 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) La cittadina filippina __________ è entrata la prima volta in Svizzera nel luglio 1987, beneficiando di un permesso di dimora di breve durata per lavorare come artista in un locale notturno. Per gli stessi motivi, la ricorrente ha soggiornato nuovamente nel nostro Paese durante gran parte degli anni successivi, sempre tramite permessi di dimora temporanei (L), l'ultimo dei quali valido fino al 31 luglio 1998, con termine di partenza.
b) Il __________, __________ si è sposata a __________ con il cittadino elvetico __________. Per vivere insieme al marito, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 2 luglio 2001. L'appartamento coniugale è stato notificato in via __________, locato dall'interessata l'8 marzo 1996. Con decreti 18 febbraio e 11 aprile 2000, il Pretore del Distretto di __________ ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati e ha attribuito all'insorgente l'uso dell'abitazione coniugale (art. 175 e 176 CC). La ricorrente lavora come barista in un locale notturno.
c) Il 1° marzo 2000, __________ ha spontaneamente dichiarato alla Polizia cantonale di non aver mai vissuto con __________, la quale gli aveva dato del denaro (fr. 10'000.–) affinché la sposasse e le permettesse di ottenere un permesso di soggiorno annuale in Svizzera. Interrogata il 9 aprile successivo per far chiarezza su tali emergenze, la ricorrente ha contestato le dichiarazioni di suo marito, sostenendo tra l'altro di aver vissuto insieme a quest'ultimo sino alla fine del 1999. Con scritto 4 luglio 2000 __________ ha ribadito all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ di non aver abitato insieme a sua moglie e che aveva le chiavi dell'appartamento per dimostrare la loro apparente convivenza.
d) Il 1° aprile 2001, __________ si è trasferita a __________. Interrogato dalla Polizia cantonale il 19 settembre 2001, __________ ha nuovamente dichiarato di essersi sposato per convenienza e di aver abitato con sua moglie solo durante un mese. Interrogata a sua volta, il giorno successivo la ricorrente ha ribadito di aver vissuto sino alla fine del 1999 insieme a suo marito.
B. Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 31 ottobre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda presentata da __________ volta al rinnovo del suo permesso di dimora. L'autorità ha ritenuto che, non vivendo più da tempo insieme a suo marito e non essendovi elementi comprovanti una riconciliazione dei coniugi, non sussistessero più le condizioni per le quali era stato concesso il permesso alla ricorrente per soggiornare in Svizzera. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 18 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Ribaditi i motivi addotti dal dipartimento, il Governo ha considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per continuare a soggiornare in territorio elvetico. Ha inoltre ritenuto che l'interessata non potesse invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU, in quanto la relazione coniugale non era più intatta, e che fosse esigibile il suo rientro nel proprio Paese d'origine. Il fatto di avere un lavoro non poteva giovare alla ricorrente, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, poiché l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora. Ha quindi considerato il provvedimento impugnato conforme al principio della proporzionalità. Il Consiglio di Stato ha inoltre negato all'insorgente il rilascio di un permesso di dimora ex art. 13 lett. f OLS, in quanto le condizioni del caso particolarmente rigoroso non erano adempiute.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via provvisionale l'autorizzazione a risiedere in Ticino e a svolgere nel contempo la propria attività lucrativa, in via principale che il suo permesso le venga rinnovato e, in via del tutto subordinata, che gli atti vengano retrocessi al Consiglio di Stato affinché svolga un complemento istruttorio. Contesta di aver contratto un matrimonio fittizio, in quanto ha vissuto insieme a suo marito fino alla fine del 1999. Contesta pure di aver invocato il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva al fine di soggiornare in Svizzera, sostenendo di essersi riconciliata con __________. Critica l'Esecutivo cantonale per non averle permesso, nonostante la sua esplicita richiesta, di replicare e proporre questo fatto nuovo, violando in tal modo l'art. 6 n. 1 CEDU. Sostiene che a seguito dell'intervenuta rappacificazione, la causa dev'essere retrocessa all'autorità inferiore per un nuovo giudizio. A suo dire, il Tribunale non può interferire nel potere di apprezzamento riservato al Governo in quanto la sua cognizione è limitata all'arbitrio.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. In fase di replica e di duplica, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive, contrapposte posizioni.
G. Il 15 marzo 2002, __________ ha trasmesso al Tribunale uno scritto con cui afferma di alloggiare a __________, di aver denunciato sua moglie alla polizia per rabbia, di aver ricevuto soldi da lei soltanto a titolo di prestito, e di voler fondare ora una famiglia.
Considerato, in diritto
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini di quello Stato, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo del permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è infatti necessario richiamare dai rispettivi comuni le dichiarazioni di trasferimento di domicilio da __________ a __________ di __________ e procedere all'audizione dello stesso circa la ripresa dell'asserita convivenza, in quanto tali mezzi di prova non appaiono idonei a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio. Tanto più che __________ ha versato agli atti una dichiarazione con la quale conferma, tra le altre cose, di alloggiare presso sua moglie. Non occorre sentire nemmeno l'insorgente. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 49 cpv. 3 PAmm prevede che l'autorità di ricorso può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di allegati. Se tuttavia la normativa cantonale risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). Per contro, l'art. 6 CEDU (diritto ad un processo equo) non si applica alle contestazioni in materia di polizia degli stranieri (v. STF 2A.208/2001, del 12 ottobre 2001, in re T. consid. 4d). Non è dunque necessario esaminare se l'art. 49 cpv. 3 PAmm sia in contrasto con la menzionata norma convenzionale.
2.2. In concreto, il 10 dicembre 2001 il dipartimento, in risposta al ricorso dell'interessata al Consiglio di Stato, ha osservato in particolare che "dagli atti non emerge nessun elemento di rappacificazione". Il 14/17 dicembre 2001 la ricorrente ha quindi chiesto all'Esecutivo cantonale di replicare, adducendo questi motivi: "La gravità estrema delle conseguenze per la ricorrente qualora il ricorso fosse respinto (giudizio definitivo) nonché la severità d'interpretazione dei fatti da parte della SPI (abuso di diritto) mi fanno ritenere indispensabile un nuovo scambio di allegati che chiedo di ordinare". Con decisione 18 dicembre 2001, spedita per posta raccomandata il 21 successivo, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso.
2.3. Il Governo ha invero emanato il giudizio impugnato dopo aver ricevuto la richiesta di replicare, senza chinarsi sull'istanza. Non è comunque necessario esaminare se il Consiglio di Stato, non procedendo ad un ulteriore scambio di allegati, abbia violato il diritto di essere sentito della ricorrente e se sia il caso di rinviare agli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio. L'asserita violazione del diritto di essere sentito è stata in ogni modo sanata con il gravame dinnanzi al Tribunale. Va ricordato che, con il ricorso, si possono addurre fatti nuovi e che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 7 LDDS, il Tribunale dispone, come l'alta Corte federale, di pieno potere cognitivo (cfr. STF 27 aprile 1995 inedita in re K., consid. 2c).
2.4. Su questo punto, il gravame dev'essere respinto.
Come già indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3c). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera. Per statuire sulla questione dell'abuso di diritto, non vanno tuttavia prese in considerazione le ragioni che hanno condotto al fallimento del matrimonio se, dopo numerosi anni di separazione di fatto, una ripresa della convivenza non entra manifestamente più in linea di conto (DTF 127 II 49, consid. 5).
In concreto, il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto, da parte della ricorrente, nell'invocare il vincolo coniugale (consid. F., pag. 10 segg.). Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessata, segnatamente il fatto di aver vissuto insieme a suo marito fino alla fine del 1999, al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia delle sue nozze.
è stata autorizzata a dimorare in Svizzera a seguito del suo matrimonio celebrato il 2 luglio 1998 con __________. La comunione domestica dei coniugi __________ è durata tuttavia pochissimo tempo. E' incontestato che essi hanno vissuto separati, quantomeno già dalla fine del 1999 (v. verbali d'interrogatorio 9 aprile 2000 e 20 settembre 2001 della ricorrente; ricorso ad 2, pag. 2), organizzando ciascuno autonomamente la propria vita, __________ presso sua madre in via __________. L'insorgente sostiene che la separazione è stata causata dal comportamento violento di suo marito, il quale beveva e la maltrattava. Certo, il 18 febbraio e l'11 aprile 2000 il Pretore del Distretto di Lugano ha formalmente autorizzato i coniugi __________ a vivere separati sulla base degli art. 175 e 176 CC, attribuendo all'insorgente l'uso dell'abitazione coniugale e vietando a suo marito di importunarla in futuro in qualsiasi modo "con scritti, parole, telefonate, di persona o tramite terzi, in casa, al lavoro o in altri luoghi" (v. decreto supercautelare 18 febbraio 2000, n. 3 pag. 2). D'altra parte, però, la separazione dura ormai da anni. Già a due riprese, il 17 maggio 2000 e il 21 maggio 2001, la ricorrente ha infatti chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora annuale, quando il suo matrimonio era ormai privo di ogni scopo e contenuto ed era esclusa una riconciliazione con suo marito. Con l'unione coniugale gravemente turbata e da parecchio tempo esistente solo dal lato formale, __________ ha quindi manifestamente commesso abuso di diritto, invocando il suo matrimonio per poter continuare a soggiornare in Svizzera.
Dinnanzi al Tribunale la ricorrente adduce un fatto nuovo. Essa sostiene di essersi nel frattempo riconciliata con suo marito, il quale dal 3 gennaio 2002 alloggia nell'appartamento in __________ a __________, da essa locato il 1° aprile 2001. A sostegno della sua tesi, l'insorgente produce una dichiarazione giurata dei coniugi autenticata da un notaio. Con scritto 15 marzo 2002 al Tribunale, __________ ha confermato la ripresa della comunione domestica, osservando nel contempo di aver denunciato sua moglie alla polizia solo per rabbia e precisando che egli aveva effettivamente ricevuto del denaro da lei, ma solo a titolo di prestito. Sennonché, risalendo ad almeno un paio di anni fa, la separazione dei coniugi __________ va manifestamente considerata di lunga durata, in quanto essi hanno vissuto il maggior tempo della loro vita coniugale separati. Va ricordato che lo scopo dell'art. 7 LDDS è quello di permettere e assicurare una vita famigliare in Svizzera. Appare inoltre dubbio che l'asserita, improvvisa, riconciliazione dei coniugi __________ durante la procedura ricorsuale sia reale e sincera. Lo dimostrano le dichiarazioni di __________ alla Polizia cantonale: il 1° marzo 2000, egli ha spontaneamente dichiarato alla polizia - tra l'altro - che la ricorrente gli aveva versato fr. 10'000.– al fine di ottenere un permesso di soggiorno per matrimonio e di aver vissuto in seguito insieme a lei durante un breve periodo; il 19 settembre 2001, dopo aver confermato che il suo matrimonio era stato contratto per convenienza, egli ha affermato che non sapeva nemmeno che sua moglie viveva a __________. Ma vi è di più. I coniugi __________ avrebbero repentinamente deciso di riconciliarsi proprio poco tempo dopo aver impugnato la decisione dipartimentale del 31 ottobre
Del resto, il solo fatto di vivere allo stesso recapito dopo oltre due anni di separazione e senza alcun contatto non significa ancora che i coniugi abbiano la volontà di ricomporre un'autentica unione coniugale; in altre parole, che tra di loro si sia infine creata una vera e propria relazione sentimentale. La loro asserita riconciliazione appare quindi piuttosto escogitata per puri fini di causa. Va infine osservato che l'interessata ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa fosse stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è infatti soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora.
La ricorrente non potrebbe nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare, tutelato dalla norma in oggetto, per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto tra __________ e suo marito. Va osservato infine che l'insorgente non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in patria, dove è nata e cresciuta e dove peraltro è tornata anche dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno in Svizzera (v. ricorso al Consiglio di Stato, ad 1 pag. 3).
Il ricorso dev'essere pertanto respinto. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di provvedimenti cautelari. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la cittadina filippina __________ è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31 maggio 2002 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario