Incarto n. 52.2002.409

Lugano 16 dicembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 14 ottobre 2002 di

__________, patrocinata dall'avv. __________,

contro

la risoluzione 24 settembre 2002 (n. 4553) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente, agente per sé nonché per il marito __________ e il figlio __________, avverso la decisione 8 marzo 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

  • 22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

  • 22 ottobre 2002 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che la cittadina dominicana __________ (1969) è entrata la prima volta in Svizzera negli anni '80 tramite permessi di soggiorno di breve durata per lavorare come artista in diversi locali notturni;

che nel 1991 la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora ex art. 13 lett. b OLS, in seguito regolarmente rinnovato fino al 30 aprile 2000, "in attesa di trovare un posto di lavoro confacente al suo stato di salute";

che il __________ __________ si è sposata a Paradiso con il connazionale __________ (1965);

che dalla loro unione l'11 dicembre 1995 è nata __________;

che marito e figlia della ricorrente sono anch'essi al beneficio di un permesso di dimora con ultima scadenza fissata per il 30 aprile 2000;

che dopo vicissitudini che non occorre qui evocare, con decisioni 12 e 18 ottobre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato il rinnovo dei permessi di dimora ai membri della famiglia __________ in quanto erano stati a carico dell'assistenza pubblica fino al giugno precedente, contraendo un debito complessivo di fr. 167'000.–, e non vi erano elementi per ritenere che potessero rimborsare tale somma;

che la decisione, confermata dal Consiglio di Stato il 5 settembre 2000, è cresciuta in giudicato;

che il 13 dicembre 2000, gli interessati hanno chiesto sia alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione sia al Consiglio di Stato di riconsiderare il caso;

che con decisione 9 gennaio 2001, il Governo ha trattato l'atto come istanza di revisione e l'ha respinta nella misura in cui era ricevibile;

che tale pronunzia è stata confermata dal Tribunale federale il 18 agosto 2001, il quale rilevato in particolare che il riesame del caso spettava al dipartimento;

che il 6 febbraio 2002 __________, __________ e __________ hanno chiesto al dipartimento di decidere la loro istanza presentata il 13 dicembre 2000;

che, con decisione 8 marzo 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha dichiarato inammissibile la domanda di riesame, rilevando che i fatti addotti (peggioramento dello stato di salute della ricorrente e disponibilità degli interessati a rimborsare il debito assistenziale contratto) non erano nuovi;

che con giudizio 24 settembre 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________, ribadendo in sostanza gli argomenti esposti dal dipartimento e indicando alla cifra 3 del dispositivo che la decisione era definitiva;

che contro la predetta risoluzione governativa __________ insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo di un permesso di dimora per sé, per il marito __________ e la figlia __________;

che in via del tutto subordinata, chiede di essere sentita e di allestire una perizia medica sul suo stato di salute;

che, riassunti i fatti salienti, la ricorrente sostiene che il Tribunale è competente a decidere il gravame in quanto verte su una decisione di rimpatrio e, nel merito, che le proprie condizioni di salute e la situazione finanziaria della famiglia sono sensibilmente mutate dopo le decisioni dipartimentali del 12 e 18 ottobre 1999;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito;

che, per completezza d'esposizione, va detto che, contro la decisione del Consiglio di Stato del 24 settembre 2002, l'insorgente ha pure interposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale che, con decisione 7 novembre 2002, 2P.240/2002, lo ha respinto nella misura in cui era ammissibile;

considerato, in diritto

che giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;

che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS), rimedio non esperibile invece in caso di rilascio o rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;

che contrariamente a quanto assume la ricorrente, il 12 e 18 ottobre 1999 il dipartimento non ha deciso di rimpatriarla insieme al marito e alla figlia, ma si è limitato a non rinnovare loro il permesso di dimora di cui beneficiavano a quel momento;

che gli interessati non possono prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di una convenzione internazionale o di un trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana, da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno;

che sulla scorta di quanto precede il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo a decidere la vertenza;

che in questo senso si è pure pronunciato il Tribunale federale con decisione 7 novembre 2002, 2P.240/2002 consid. 1, relativa al caso in esame;

che tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Tasse e spese di giustizia, per complessivi fr. 600.–, sono a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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