52.2001.216

Incarto n. 52.2001.00216

Lugano 28 giugno 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 giugno 2001 di


rappr. da __________

contro

la decisione 15 maggio 2001 (n. 2286) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile la domanda di riesame presentata dall'insorgente il 30 aprile 2001 avverso la risoluzione governativa 13 marzo 2001 in materia di rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

  • 19 giugno 2001 del Consiglio di Stato,

  • 19 giugno 2001 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 9 settembre 1999 la cittadina messicana __________ (1976), entrata in Svizzera il 18 gennaio precedente, si è sposata a __________ con __________ (1974), di nazionalità italiana e al beneficio di un permesso di domicilio. A seguito del matrimonio, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora valido fino al 17 gennaio 2001. Il 24 gennaio 2000, essa è stata autorizzata a lavorare come segretaria a metà tempo presso la __________ di __________. Nel dicembre 2000, __________ ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi a __________.

B. Il 23 gennaio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda presentata da __________ volta al rinnovo del suo permesso di dimora con cambiamento di indirizzo. L'autorità ha in sostanza ritenuto che, non vivendo più insieme al marito dal 1° dicembre 2000, non sussistessero più le condizioni per le quali era stato concesso il permesso per soggiornare in Svizzera alla ricorrente. Alla stessa è stato fissato un termine con scadenza il 31 marzo 2001 per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 12, 16 e 17 LDDS; 8 ODDS.

C. Con giudizio 13 marzo 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ribadito i motivi addotti dall'autorità di prime cure (art. 17 cpv. 2 LDDS). Ha inoltre rilevato che l'interessata non poteva invocare il fatto di lavorare al fine di continuare a soggiornare in Svizzera, in quanto l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora. Alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che la stessa era definitiva.

D. Il 30 marzo 2001 __________ ha chiesto un rinvio del termine per lasciare il territorio cantonale per motivi organizzativi, segnatamente per rapporto alla cessazione della sua attività lucrativa. Il giorno stesso e in via del tutto eccezionale, il dipartimento ha concesso alla ricorrente una proroga del termine di partenza, procrastinandolo fino al 15 maggio 2001.

E. a) Il 30 aprile 2001 __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di riesaminare il caso, asserendo che tre giorni prima era tornata a vivere presso il marito a __________.

b) Il 7 maggio 2001 il dipartimento ha trasmesso la predetta domanda al Consiglio di Stato per motivi di competenza.

c) Con pronunzia del 15 maggio 2001 il Governo ha dichiarato irricevibile l'istanza di riesame. L'Esecutivo cantonale ha rilevato che dalla crescita in giudicato della decisione 13 marzo 2001 le circostanze non erano oggettivamente mutate a tal punto da giustificare il rinnovo dell'autorizzazione richiesta. Ha inoltre indicato che contro la propria risoluzione era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

F. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, in via provvisionale la sospensione della misura volta a imporle di lasciare il territorio cantonale e l'autorizzazione ad esercitare la propria attività presso la __________, in via principale di annullarla e di rinviare agli atti alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché statuisca sulla sua domanda di riesame del 30 aprile 2001, in via subordinata di annullarla e di rinviare agli atti alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché proceda ad esperire un'istruttoria. Sostiene che la domanda di riesame doveva essere decisa dal dipartimento, dal momento che questa autorità aveva adottato la decisione di diniego di rinnovo del permesso di dimora. In seguito, si duole del fatto che l'autorità inferiore non ha esperito gli accertamenti necessari per dimostrare che era tornata a vivere insieme a suo marito, nonostante avesse offerto diversi mezzi di prova. Infine, invoca una sentenza di questo Tribunale, secondo la quale una breve separazione dal coniuge non giustifica il mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

G. Invitati a pronunciarsi sulla misura provvisionale richiesta, il dipartimento ne ha proposto la reiezione, mentre il Consiglio di Stato non si è espresso. All'accoglimento del ricorso si oppongono entrambe le menzionate autorità con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Non esiste tra la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti del Messico alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno nel nostro paese dei cittadini messicani, dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno.

1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. Ci si può invero chiedere se __________ sia tornata effettivamente a vivere insieme al marito __________, titolare di un permesso di domicilio. Tanto più che, in sede di risposta al ricorso, il dipartimento ha indicato che l'insorgente aveva lasciato il territorio cantonale. Per la soluzione della vertenza non è necessario esaminare più a fondo tale circostanza. In effetti, per la ragioni che seguono (consid. 3.2.), nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito. Ad analoga conclusione si giungerebbe nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 CEDU, che la ricorrente invoca in questa sede.

1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  1. 2.1. A determinate condizioni le autorità amministrative possono riesaminare le loro decisioni. Esse vi devono invece procedere se tenute da una norma di legge o da una costante prassi amministrativa. Al cittadino spetta poi un diritto al riesame, dedotto dall'art. 29 Cost., nella misura in cui le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione o quando l'istante adduca fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva o che non gli era stato possibile invocare nell'ambito della procedura anteriore o che non aveva alcun motivo per farlo. Il riesame di atti amministrativi passati in giudicato non è però sempre possibile. In particolare, il ricorso a questo istituto non deve condurre a rimettere continuamente in discussione decisioni amministrative cresciute in giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto. Il riesame di atti amministrativi negativi non entra in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica istanza (per tutte le enunciazioni che precedono, cfr. RDAT II-1995 N. 67 consid. 2b, pag. 178).

2.2. Se le circostanze si sono notevolmente modificate dopo l'emanazione della decisione in prima istanza, si crea un nuova situazione di fatto sulla quale le autorità competenti non si sono pronunciate. In questo caso, l'interessato deve presentare una domanda di riesame all'autorità di prime cure. Per contro, una decisione resa su ricorso va - in linea di principio - rivista mediante revisione, sempre che siano adempiuti i relativi requisiti (STF 12 aprile 2001 in re A., inc. n. 2P.267/2000, consid. 2b/bb con rif. dottrinali).

  1. 3.1. L'insorgente contesta, in primo luogo, la competenza del Consiglio di Stato a decidere la sua istanza di riesame. A ragione. Alla luce dei motivi addotti (notevole modifica delle circostanze), questa andava esaminata in primo luogo dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri (art. 2 cpv. 1 lett. a RLALPS). A questo stadio della procedura non si giustifica tuttavia di annullare la decisione impugnata, adottata direttamente dal Governo, il quale gode di pieno potere cognitivo nella verifica delle decisioni dipartimentali (art. 56 PAmm) e la cui opinione coincide del resto con quella espressa dal dipartimento nello scritto del 7 maggio 2001, con cui l'istanza inferiore gli trasmetteva "per ragioni di competenza" la domanda di riesame.

3.2. La ricorrente rimprovera poi al Consiglio di Stato di aver violato il suo diritto di essere sentita, in quanto non ha accertato il ripristino della convivenza. A torto, tuttavia. Nella propria istanza, __________ non ha offerto mezzi di prova, ma si è limitata a rilevare di non avere "nulla in contrario a che la serietà, la regolarità e la continuità della ricostituita comunione domestica venga adeguatamente acclarata, ad esempio tramite accertamenti di polizia e della preposta autorità del Comune di domicilio" (pag. 3 in fondo). Del resto, il Governo ha ritenuto che l'asserita ricomposta comunione domestica dei coniugi __________ non fosse comunque una circostanza tale da imporre un riesame della decisione di mancato rinnovo del permesso di dimora all'interessata. Come ha pertinentemente rilevato l'Esecutivo cantonale, il fatto di invocare la ripresa della vita in comune tre giorni prima della scadenza del termine di partenza, già una volta prorogato, è un aspetto puramente soggettivo, che non deve essere tutelato. In caso contrario, si permetterebbe allo straniero di modificare come gli pare e piace in suo favore delle situazioni di fatto compiute e definitive. E' per evitare queste situazioni che il riesame di atti amministrativi negativi non entra in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica istanza (cfr. RDAT II-1995 N. 67 precitato). Tale circostanza potrà - se del caso - essere invocata nell'ambito di una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora. Non permette dunque di mutare il giudizio la sentenza 31.08.1999 di questo Tribunale invocata dall'insorgente in ordine e a una separazione dei coniugi della durata di circa 7 mesi, in quanto la decisione di revoca del permesso di dimora non era cresciuta in giudicato e si fondava su circostanze diverse dal caso in rassegna.

  1. Sulla scorta di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso dev'essere respinto. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di provvedimenti cautelari. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1, 3, 21, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

  2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

  3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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