52.2001.160

Incarto n. 52.2001.00160

Lugano 20 giugno 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 maggio 2001 di

__________ patr. dall'avv. __________,

contro

la risoluzione 24 aprile 2001 (n. 1910) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 gennaio 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di minaccia di espulsione;

viste le risposte:

  • 22 maggio 2001 del Consiglio di Stato,

  • 25 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. __________ (1965), cittadino bosniaco titolare di un passaporto della __________, è entrato la prima volta nel nostro Paese nel 1988 per lavorare come stagionale. Nel 1992, egli è stato posto al beneficio di un permesso di dimora; nel 1998 ha ottenuto il domicilio in Svizzera, con termine di controllo fissato per il 5 ottobre 2001. Il ricorrente vive a __________ con la moglie __________ (1968) e le figlie __________ (1987) e __________ (1994).

B. a) Con decreto d'accusa 19 gennaio 1990, __________ è stato condannato dall'allora sostituto Procuratore pubblico sottocenerino a 15 giorni di detenzione - sospesi condizionalmente con un periodo di prova di tre anni - e a una multa di fr. 1'100.–, per circolazione in stato di ebrietà (1.83 g°/°°) e circolazione con veicolo difettoso.

b) Per questo motivo, il 10 maggio 1990 l'allora Dipartimento di polizia ha ammonito l'interessato, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.

C. a) Con decreto d'accusa 27 novembre 2000, il Procuratore pubblico ha condannato __________ a 90 giorni di detenzione - sospesi condizionalmente con un periodo di prova di quattro anni - e a una multa di fr. 1'200.–, per circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.63 g°/°°). Ha rilevato che il ricorrente era già stato condannato per lo stesso reato nel 1990 (alcolemia (1.83 g°/°°), ma anche nel 1993 (1.60 g°/°°).

b) Il 19 gennaio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, preso atto di quest'ultima condanna penale e tenuto conto del precedente ammonimento, ha ammonito per la seconda e ultima volta __________ con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto si sarebbe proceduto alla sua espulsione o al suo rimpatrio dal territorio cantonale. La risoluzione è stata resa in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 ODDS.

D. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 24 aprile 2001. Il Governo ha posto in rilievo che il ricorrente non era nuovo nel commettere un delitto per circolazione in stato di ebrietà e che era già stato ammonito per questo motivo il 10 maggio 1990. Ha inoltre ritenuto il provvedimento dipartimentale conforme al principio della proporzionalità siccome teneva conto del lungo soggiorno in Svizzera dell'insorgente. L'Esecutivo cantonale ha tuttavia modificato il dispositivo n. 1 della decisione di ammonimento in questo senso: "Lei è ammonito per la seconda e ultima volta e prende atto che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto, verrà esaminata la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di espulsione o di rimpatrio". Ha infatti sottolineato che, prima di procedere a tali misure, l'autorità deve effettuare una ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza (art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 cpv. 3 ODDS).

E. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritiene in sostanza che il provvedimento adottato sia carente di motivazione e sproporzionato. Precisa che le precedenti infrazioni da egli commesse sono lontane nel tempo e che, nel frattempo, si è sempre comportato bene e ha lavorato per mantenere la sua famiglia. Sottolinea di non essere un bevitore abituale, di non aver messo concretamente in pericolo la vita altrui durante la guida in stato di ebrietà e che il tasso di alcolemia riscontrato nel corso dell'ultima infrazione è medio-basso. Asserisce di essere ben integrato in Svizzera, dove vive insieme alla sua famiglia.

F. All'accoglimento del gravame si oppone il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. Anche il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante giurisprudenza dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro una decisione d'espulsione, rispettivamente, di minaccia dell'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS (STF inedita 25 gennaio 1999 in re P. consid. 2b; DTF 96 I 266 consid. 1). E' dunque data anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________

1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere a un'ispezione presso l'Ufficio di esecuzione di Lugano; la prova non appare invero idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS). La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 terza frase ODDS). Da quanto precede, se ne deduce che l'autorità può espellere o rimpatriare lo straniero senza dover necessariamente pronunciare preventivamente un ammonimento nei suoi confronti. La decisione di minaccia di espulsione deve in ogni caso indicare i motivi per cui l'allontanamento dello straniero non appare, in quel momento, opportuno.

  2. In concreto, è incontestato che, circolando in stato di ebrietà, __________ ha commesso un delitto (v. decreto d'accusa 27 novembre 2000 del Procuratore pubblico Antonio Perugini). In questo senso, risultano chiaramente dati gli estremi dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS. Che il tasso di alcolemia riscontrato sia da considerare da leggero a medio non è quindi di decisivo rilievo.

  3. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che un'espulsione nei confronti del ricorrente non appariva adeguata alle circostanze (v. art. 11 cpv. 3 LDDS) ed ha confermato la decisione dipartimentale di ammonimento (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'autorità inferiore ha tenuto conto, da una parte che __________ ha commesso per la terza volta lo stesso reato per il quale era già stato in precedenza minacciato di espulsione, dall'altra che egli risiede stabilmente in Svizzera da una decina di anni. A torto quindi l'insorgente ritiene che la risoluzione impugnata sia carente nella sua motivazione. Il fatto di guidare in stato di ebrietà è un comportamento grave, tanto più che il ricorrente era già stato ammonito in precedenza per questo motivo. Che la precedente minaccia di espulsione risalga a 11 anni fa e che l'interessato non possa essere considerato recidivo ai sensi della LCStr non è di decisivo rilevo, dal momento che le finalità perseguite dalla legislazione in materia di diritto degli stranieri sono diverse. Infine, che l'insorgente abbia sempre lavorato è confutato dalle risultanze di causa (v. risoluzione governativa ad D., pag. 2).

  4. Il provvedimento adottato non procede quindi da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento che la legge riserva all’autorità di polizia in ordine alla valutazione dell’adeguatezza delle misure da adottare. Tanto più che il Consiglio di Stato ha modificato il dispositivo n. 1 della risoluzione dipartimentale, sottolineando che in caso di recidiva o di futuro comportamento scorretto da parte del ricorrente, prima di procedere all'espulsione o al rimpatrio di quest'ultimo, l'autorità dovrà effettuare in ogni caso una ponderazione degli interessi pubblici e privati entranti in considerazione.

  5. Il ricorso dev'essere pertanto respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 10 cpv.1 lett. a, 11 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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