Incarto n. 52.1999.00062
Lugano 26 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 febbraio 1999 di
contro
la decisione 3 febbraio 1999 del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 7 marzo 1997 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto un ammonimento;
vista la risposta 23 febbraio 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 29 gennaio 1997 , cittadino svizzero domiciliato in __________ dal 1985 e titolare di una licenza di condurre cat. B, conseguita nel 1952, ha circolato in territorio di __________ () alla velocità di 126 km/h, già dedotto il margine di tolleranza, laddove vige il limite di 100 km/h.
Per questa infrazione le autorità del canton __________ gli hanno inflitto una multa. La relativa decisione è cresciuta in giudicato.
B. Con risoluzione 7 marzo 1997 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni del Canton Ticino ha ammonito il ricorrente per aver potenzialmente compromesso la sicurezza del traffico, circolando a velocità eccessiva.
Contro questa risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestando la competenza dell'autorità amministrativa ticinese. Dopo aver rilevato di essere titolare unicamente di una licenza di condurre rilasciatagli nel 1985 dalle autorità spagnole, l'insorgente ha in particolare allegato di essere domiciliato in Spagna. Non essendo domiciliato in Svizzera, competenti sarebbero a suo avviso le autorità amministrative del Canton __________.
C. Con giudizio 7 ottobre 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo che il domicilio estero del ricorrente non escludesse la competenza dell'autorità amministrativa ticinese ad adottare misure amministrative.
D. Con sentenza 12 gennaio 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato il predetto giudizio, ritenendo in sostanza che il Governo avesse violato il diritto di essere sentito del ricorrente, omettendo di motivare adeguatamente il rigetto dell'eccezione d'incompetenza. Ha quindi rinviato gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione.
E. Con risoluzione 3 febbraio 1999 il Consiglio di Stato ha nuovamente respinto il ricorso.
Richiamandosi all'art. 22 cpv. 3 LCStr ed all'art. 45 cpv. 1 OAC, il Governo ha reputato che la competenza delle autorità ticinesi fosse data dal fatto che esse avrebbero iniziato per prime la procedura amministrativa.
F. Contro questo giudizio __________ insorge ora nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede l'eccezione d'incompetenza dell'autorità amministrativa ticinese sollevata invano in prima istanza. Competenti sarebbero a suo avviso le autorità del Canton __________, che hanno aperto il procedimento contravvenzionale a suo carico. La decisione impugnata sarebbe quindi da annullare.
Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che ne sollecita il rigetto senza particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Date le circostanze, può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Se il conducente non ha domicilio in Svizzera, soggiunge il cpv. 3 della medesima norma, la competenza è determinata dal luogo in cui si trova prevalentemente. In caso di dubbio, è competente il Cantone che inizia la procedura per primo.
Il conducente domiciliato all'estero e titolare di una licenza di condurre svizzera, che commette in Svizzera un'infrazione alle regole della circolazione può di principio essere perseguito dalle autorità amministrative svizzere (JdT 1991 681 n. 30). Competente è l'autorità del Cantone in cui il conducente "si trova prevalentemente", ovvero l'autorità del luogo in cui questi di solito risiede. In caso di dubbio circa il luogo abituale di soggiorno, competente è l'autorità del Cantone che ha iniziato la procedura per prima. Il dubbio deve riferirsi a due o più luoghi, situati in Cantoni diversi, nei quali il conducente domiciliato all'estero risiede. Non deve avere per oggetto l'esistenza stessa di un luogo di soggiorno abituale in Svizzera. In altre parole, non deve vertere attorno alla questione a sapere se il conducente si trovi prevalentemente in Svizzera o all'estero. Il foro stabilito dall'art. 22 cpv. 3 LCStr per i conducenti che hanno domicilio all'estero presuppone infatti che questi intrattengano un particolare rapporto di presenza con un determinato luogo in Svizzera. La regola della priorità fissata dalla norma vale quindi soltanto nel caso in cui, fra più luoghi entranti in considerazione, non è chiaro quale sia quello con il quale il conducente domiciliato all'estero intrattiene i rapporti più intensi. Essa mira soltanto a dirimere i casi di collisione fra Cantoni. Non vale invece nel caso in cui è dubbio il fatto stesso che il conducente intrattenga una relazione particolare con un determinato luogo in Svizzera. Se questo luogo non è reperibile o non esiste, perché il conducente è in transito o si trova in Svizzera soltanto occasionalmente, la competenza è determinata dal luogo in cui è stata commessa l'infrazione (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, 1995, vol. III, N. 2634 e 2638).
2.2. L'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla licenza di condurre svizzera (art. 45 OAC). La revoca della licenza di condurre svizzera comporta sempre il divieto di utilizzare in Svizzera un'eventuale licenza di condurre straniera. Non occorre che il conducente abbia un domicilio in Svizzera (DTF 105 IV 70).
Queste regole valgono per tutte le misure amministrative riguardanti i conducenti (Schaffhauser, op. cit., N. 2638 in fine e nota 2 a pié di pagina).
Tale competenza potrebbe essere ammessa in base al cpv. 3 della stessa norma, se fosse dimostrato che il ricorrente si trova prevalentemente in Ticino. Questa ipotesi non è tuttavia data. Non risulta infatti che il ricorrente si trovi prevalentemente in Ticino, ovvero intrattenga una relazione privilegiata con questo Cantone. Il fatto che vi fosse domiciliato sino al 1985 non dimostra nulla circa la sua presenza. Anche da questo profilo la competenza dell'autorità ticinese non può essere ammessa.
Né tale competenza può essere dedotta dalla regola della priorità sancita dall'art. 22 cpv. 3 LCStr per i casi di dubbio. Non essendo dimostrato alcunché circa il luogo in cui il ricorrente si troverebbe in Svizzera, attorno a questo luogo non possono nemmeno sussistere dubbi che impongano di far capo a tale regola al fine di dirimere la collisione.
Stando così le cose, l'autorità amministrativa ticinese avrebbe dovuto declinare la propria competenza a favore di quella delle autorità del Canton __________, luogo in cui è stata commessa l'infrazione.
L'ammonimento inflitto dalla Sezione della circolazione va quindi annullato assieme alla decisione del Consiglio di Stato che lo conferma.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LCStr, 1, 18, 28, 31, 43, 60,61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 3 febbraio 1999, n. 465, del Consiglio di Stato,
1.2. la decisione 7 marzo 1997 della Sezione della circolazione.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario