Incarto n. 52.99.00128
Lugano 27 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 maggio 1999 di
__________, patr. dall'avv. __________,
Contro
la risoluzione 13 aprile 1999 (n. 1627) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 27 novembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di minaccia di espulsione;
viste le risposte:
6 maggio 1999 del Consiglio di Stato,
11 maggio 1999 della Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione);
preso atto dello scritto 19 maggio 1999 dei ricorrenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ (1949) e la moglie __________ (1956), entrambi cittadini turchi di etnia curda, sono entrati in Svizzera rispettivamente nel 1986 e 1989 depositando una domanda d'asilo che è stata definitivamente respinta il 2 giugno 1989 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. In seguito ai coniugi __________ sono stati concessi diversi permessi di dimora di breve durata. Il 14 maggio 1991 essi sono stati posti al beneficio di un permesso umanitario di dimora annuale ex art. 13 lett. f OLS. Il 1° ottobre 1991 sono entrati a loro volta in Svizzera i figli __________ (1977), __________ (1979), __________ (1981) e __________ (1985), ottenendo anch'essi l'autorizzazione di dimora per vivere con i genitori. I permessi della famiglia sono stati in seguito regolarmente rinnovati, con ultima scadenza fissata al 30 giugno 1998 per i ricorrenti nonché per __________ e __________, al 5 ottobre 1999 per __________ e al 5 aprile 2001 per __________.
b) A partire dalla sua entrata in Svizzera e fino all'inizio del 1996, __________ ha lavorato in qualità di manovale o di operaio, cambiando diversi posti di lavoro. Dall'inizio 1996 egli è rimasto senza lavoro, a parte un programma occupazionale frequentato da gennaio a luglio 1997 presso il "__________" a __________. Nel contempo, i coniugi si sono iscritti alla disoccupazione. A partire dal 1986 l'allora Ufficio cantonale di assistenza sociale (UCAS) ha versato ai ricorrenti dei contributi integrativi in quanto il salario e, successivamente, le indennità di disoccupazione erano insufficienti per coprire i bisogni della famiglia.
B. Con decisione 27 novembre 1997 l'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha minacciato __________ e __________ di espulsione. La diffida si fonda sulla considerazione che la famiglia aveva percepito, dal 1986 fino all'emanazione della decisione, prestazioni assistenziali per oltre fr. 50'000.–. Gli interessati sono stati resi attenti che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto anche nel 1998, l'autorità competente avrebbe adottato nei loro confronti una misura amministrativa. La risoluzione è stata resa in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 ODDS.
Il 10 dicembre 1997 __________ ha ceduto all'UCAS le indennità di disoccupazione, per complessivi fr. 28'605.10, maturate dal marzo 1996 sino al 30 novembre 1997.
C. a) Contro la minaccia d’espulsione __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato. Hanno postulato l'accertamento della nullità della decisione dipartimentale perchè adottata senza aver dato loro la possibilità di esprimersi in proposito, perchè non conforme agli art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS e 16 cpv. 3 ODDS, perché non precisava loro cosa fare per evitare l'espulsione, e perché non teneva conto della riduzione del debito conseguente alla cessione delle indennità di disoccupazione.
Il 1° aprile 1998 __________ ha trovato lavoro in qualità di aiuto cucina presso il ristorante __________ a __________ con una retribuzione oraria di fr. 14.70.
b) Con giudizio 13 aprile 1999, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame. L'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che i ricorrenti fossero caduti in maniera continua e rilevante a carico dell'assistenza sociale e che non vi fossero elementi oggettivi e concreti tali da poter ritenere che la situazione di indigenza non dovesse continuare anche in futuro, segnatamente dopo la fine del diritto alle indennità di disoccupazione. Ha quindi avallato l’adozione di un semplice ammonimento, tenendo conto degli sforzi profusi dai ricorrenti per trovare lavoro. Il Governo ha inoltre respinto la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentiti in quanto i ricorrenti avevano potuto far valere le loro ragioni in sede di ricorso e la decisione dipartimentale risultava comunque sufficientemente motivata. Ha infine considerato che fosse implicito ciò che ci si attendeva dagli stessi, ossia svolgere un'attività lucrativa che permettesse loro di diventare autosufficienti.
Il 3 dicembre 1998 __________ ha comunicato all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di rinunciare a percepire le prestazioni sociali.
D. Contro la predetta pronunzia, i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritengono che il giudizio impugnato sia arbitrario, sproporzionato, nonché fondato su fatti incompleti ed inesatti. A sostegno della loro tesi, riprendono e sviluppano le argomentazioni già presentate davanti al Consiglio di Stato, ribadendo di non essere caduti a carico dell'assistenza pubblica in modo continuo e rilevante. In particolare sottolineano di non ricorrere più ai sussidi assistenziali e criticano il Governo per non aver esperito indagini per accertare il miglioramento della loro situazione economica. Indicano di disporre attualmente, con la partecipazione finanziaria dei figli, di entrate per circa fr. 8'000.– mensili.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante giurisprudenza dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro una decisione d'espulsione, rispettivamente, di minaccia dell'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS (STF inedita 25 gennaio 1999 in re P. consid. 2b; DTF 96 I 266 consid. 1). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ e __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza dover procedere ai richiami degli incarti presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e presso la Cassa pubblica cantonale di disoccupazione. Tale atti non appaiono in effetti idonei a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 10 lett. d LDDS, lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone se non quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (cpv. 1). Tale provvedimento può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (cpv. 2). L'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. Saranno parimenti evitati rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio (art. 11 cpv. 3 LDDS). Per rimpatrio s'intende il trasferimento dello straniero indigente dall'assistenza pubblica del Paese ospitante a quella del Paese d'origine (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). Tale misura di allontanamento non impedisce, contrariamente all'espulsione, l'entrata in Svizzera; lo straniero può difatti nuovamente recarsi nel nostro Paese allorquando è accertato di non essere più a carico dell'assistenza. Nei casi in cui manca l'accordo del Paese d'origine per mettere a carico dell'assistenza pubblica il proprio cittadino, il rimpatrio può essere paragonato, nel suo risultato, ad un'espulsione senza interdizione di entrata in Svizzera. L'art. 16 cpv. 3 prima frase ODDS dispone che per giudicare dell'equità dell'espulsione, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione. Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS, applicabile per analogia anche nel caso previsto alla lett. d: cfr. Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile; pagg. 108-109). La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 terza frase ODDS).
Gli insorgenti ritengono che la decisione di minaccia di espulsione sia insufficientemente motivata in quanto non preciserebbe quale comportamento essi dovrebbero tenere in futuro. A torto. L'autorità di prime cure ha infatti precisato che il provvedimento è stato adottato a seguito del debito assistenziale di complessivi fr. 50'000.– maturato nel periodo 1996-27 novembre 1997, indicando loro che se la situazione fosse perdurata anche nel corso del 1998 sarebbe stata emessa nei loro confronti un'espulsione amministrativa o un rimpatrio senza altra formalità. Non risulta d'altronde che i ricorrenti, impugnando la decisione davanti al Consiglio di Stato, non abbiano potuto comprendere gli addebiti mossi loro dall'autorità dipartimentale. Facendo valere le proprie ragioni tramite il loro memoriale ricorsuale, essi hanno infatti dimostrato di aver ben compreso la portata e lo scopo della minaccia di espulsione. Ne consegue che la censura sollevata dagli insorgenti è infondata. Da questo profilo il ricorso va quindi respinto.
Il 27 novembre 1997, la Sezione degli stranieri ha ammonito gli insorgenti per essere caduti a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante. Ai fini del presente giudizio occorre pertanto determinare se la minaccia di espulsione si giustifica sulla base della situazione finanziaria dei ricorrenti precedente la decisione dipartimentale.
4.1. Dall'inserto di causa risulta che la famiglia __________, a partire dal 1986 fino alla decisione emanata dal dipartimento, ha percepito prestazioni assistenziali in modo continuo per un totale di ca. fr. 50'000.– (v. lettera 26 maggio 1997 UCAS alla Sezione degli stranieri). Gli insorgenti non contestano di essere stati a carico dell'assistenza, ma considerano tale somma come non rilevante. A loro dire l'importo complessivo dovrebbe essere ripartito sull'arco di una decina d'anni, ciò che minimizzerebbe l'entità del carico assistenziale. La tesi non può essere condivisa. Per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS va tenuto in considerazione l'ammontare complessivo del debito contratto che, in concreto, è rilevante. Sebbene si componga di prestazioni integrative allo stipendio, il debito è lievitato nel corso di una diecina d'anni a circa fr. 50'000.–. Le argomentazioni addotte dai ricorrenti hanno per contro rilevanza, come si vedrà in seguito, nell'ambito del giudizio sulla proporzionalità della decisione di rimpatrio. Va inoltre osservato che, al momento della decisione dipartimentale, non vi erano elementi che permettessero di pronosticare un miglioramento della situazione finanziaria degli insorgenti. Già a carico dell'assistenza, dall'inizio del 1996 il ricorrente __________ è rimasto senza lavoro. L'unica attività svolta prima della decisione di prima istanza si è limitata a un programma occupazionale frequentato da gennaio a luglio 1997 presso il __________ a __________. Il ricorrente non aveva dunque un'attività lucrativa stabile da quasi due anni e le indennità di disoccupazione, una volta esaurite, non potevano certo determinare un miglioramento della loro situazione di indigenza. E' solo nel marzo 1998 che egli ha trovato un lavoro, in apparenza più regolare. Per quanto concerne la moglie, essa ha invero ceduto all'UCAS le indennità di disoccupazione arretrate a partire dal marzo 1996 fino al 30 novembre 1997 per complessivi fr. 28'605.10, che l'ente assistenziale rivendicava. Tuttavia la cessione è successiva al provvedimento di rimpatrio (v. dichiarazione 10 dicembre 1997). La rinuncia a far capo all'assistenza si è del resto concretizzata ben oltre un anno dopo l'ammonimento e meglio il 3 dicembre 1998. In questo senso risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.
4.2. La risoluzione censurata non procede quindi da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento che la legge riserva all’autorità di polizia in ordine alla valutazione dell’adeguatezza delle misure da adottare. L'autorità ha correttamente ritenuto che a quel momento un'espulsione non appariva adeguata alle circostanze (v. art. 11 cpv. 3 LDDS) e si è giustamente limitata a confermare la decisione dipartimentale di ammonimento (art. 16 cpv. 3 ODDS). Va infatti tenuto conto del soggiorno decennale in Svizzera e degli sforzi intrapresi dai ricorrenti per trovare lavoro (doc. D-E prodotti dinanzi al Consiglio di Stato). D'altra parte è proprio a seguito della minaccia di espulsione che essi hanno finalmente incominciato a rimborsare il debito. Con le entrate attuali di circa fr. 8'000.–, favorite anche grazie alla partecipazione dei figli a seconda delle loro possibilità (doc. E-H), gli insorgenti potranno, entro breve termine, rimborsare pure il debito ancora esistente.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 10 cpv.1 lett. d, 11 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
presidente Il segretario