52.1998.66

Incarto n. 52.98.00066

Lugano 19 maggio 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi e Efrem Beretta, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Lorenzo Anastasi, astenuto

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 marzo / 2 aprile 1998 di


contro

la decisione 18 febbraio 1998 (no. 680) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 agosto 1996 con la quale il Consorzio scolastico delle scuole elementari della __________ e della __________ gli ha imposto il pagamento di fr. 3'335.65 oltre interessi per i pasti e le bevande consumati dai figli presso la mensa scolastica di __________ nel periodo gennaio 1987/giugno 1991;

viste le risposte:

  • 11 maggio 1998 del Consorzio scolastico delle scuole elementari __________ in __________;

  • 21 aprile 1998 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. In data 6 giugno 1979 il Consiglio di Stato ha approvato lo Statuto del Consorzio scolastico delle scuole elementari della __________ e della __________ (in seguito: Consorzio), una corporazione di diritto pubblico costituita per una durata illimitata tra i comuni di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ allo scopo (art. 2 Statuto) di costruire e amministrare un centro scolastico di scuola elementare.

Tra i vari compiti assunti dal Consorzio vi è anche quello di organizzare i trasporti e la refezione degli allievi. La versione originaria dell'art. 26 dello Statuto prevedeva che le relative spese, dedotti i sussidi cantonali e gli eventuali contributi delle famiglie, erano ripartite tra i comuni consorziati in ragione del numero degli allievi della scuola. A seguito di una modifica statutaria approvata dal Dipartimento dell'interno con risoluzione 19 giugno 1991, l'attuale art. 26 sancisce che le spese per la refezione sono coperte dal Consorzio (con un contributo per allievo equivalente al sussidio del Cantone per gli altri ordini di scuola) e dalle famiglie degli allievi (per la quota-parte restante); il contributo del Consorzio è ripartito tra i comuni consorziati in proporzione al numero degli allievi di ciascun comune che frequentano la mensa.

B. In occasione di una seduta tenutasi il 5 ottobre 1987 la delegazione del Consorzio ha dibattuto la questione legata all'organizzazione ed alla copertura delle spese della mensa scolastica.

La suggestione del presidente __________ di affidare la gestione della mensa all'Albergo __________ di __________ consentendo al gestore di fatturare il costo integrale dei pasti alle famiglie (che a loro volta avrebbero incassato direttamente eventuali sussidi presso il rispettivo comune di domicilio) è stata avversata da __________, delegato dei Comuni della __________, il quale ha chiesto che gli oneri di refezione fossero ripartiti in parti uguali tra la famiglia, il Consorzio e il comune di provenienza dell'allievo. Con cinque voti favorevoli e quello contrario di __________ la delegazione ha infine accettato la proposta __________, identica - per quanto attiene alle modalità d'organizzazione della mensa presso il Ristorante __________ - alla soluzione adottata dal Cantone per gli allievi della scuola media di __________.

La mancata accettazione del progetto di __________ ha poi indotto quest'ultimo ad ingaggiare una vera e propria battaglia a tutto campo contro la delegazione ed il suo Presidente.

C. A seguito di una denuncia sporta da __________ e di una lettera di lamentela sottoscritta da 22 genitori, nel mese di ottobre del 1987 il Consiglio di Stato, agente in veste di autorità di vigilanza, ha aperto un'inchiesta amministrativa sul funzionamento della mensa scolastica del Consorzio.

Le risultanze delle indagini condotte da un'apposita commissione hanno indotto il Governo a richiedere al Consorzio l'allestimento di uno studio circostanziato sulla possibilità di creare una mensa autonoma, una maggior chiarezza nella ripartizione degli oneri e un cambiamento del procedimento di fatturazione, nel senso di passare dal sistema gestore-famiglie al sistema gestore-consorzio e consorzio-famiglie (cfr. ris. no. 8306 del 23 dicembre 1987).

Il Consorzio si è adagiato alle direttive governative iniziando ad addebitare l'intero costo del vitto alle famiglie, le quali incassavano direttamente il sussidio dal proprio comune di domicilio.

In seguito, applicando alla lettera il nuovo art. 26 dello Statuto, l'ente ha fatturato alle famiglie la loro quota-parte (corrispon-dente al prezzo ufficiale della refezione nei ristoranti scolastici del Cantone) ed ai rispettivi comuni di provenienza degli allievi la differenza. Per l'anno scolastico 1992/93 la partecipazione delle famiglie è stata dunque di fr. 5.50 per pasto, quella dei comuni di fr. 3.55. L'anno seguente il contributo comunale è salito a fr. 3.65 per compensare l'aumento del prezzo del pranzo scolastico presso il Ristorante __________ (passato da fr. 9.05 a fr. 9.15).

D. __________ e __________ hanno frequentato la scuola elementare consortile facendo regolarmente capo al servizio di refezione organizzato dal Consorzio. Il padre si è tuttavia rifiutato di pagare le consumazioni, resistendo alle varie procedure d'incasso avviate nei suoi confronti. Dopo vicissitudini giudiziali che ai fini della presente pronunzia non occorre evocare, con decisione 10 novembre 1993 il Consorzio scolastico ha fatturato a __________ la somma di complessivi fr. 8'791.45 relativa ai pasti ed alle bevande che i suoi figli avevano consumato presso la mensa dal gennaio 1987 al novembre 1992.

E. Con giudizio 31 maggio 1994 il Consiglio di Stato ha annullato la precitata decisione nella misura di fr. 7'753.45, accogliendo parzialmente l'impugnativa contro di essa interposta da __________.

In sostanza, il Governo ha reputato infondata la tesi della gratuità della refezione scolastica affacciata dall'insorgente. In quanto fondata sul nuovo art. 26 dello Statuto, la fatturazione di fr. 1'038.- relativa al periodo settembre 1991 - novembre 1992 è stata confermata siccome legittima. La somma di fr. 7'753.45 riferita al periodo gennaio 1987 - giugno 1991 esposta dal resistente in base al vecchio art. 26 dello Statuto è stata invece annullata poiché corrispondente alla globalità dei costi della refezione scolastica; dato che a far tempo dal gennaio 1987 il ricorrente non aveva percepito sussidi dal proprio comune di domicilio, il Governo ha invitato il Consorzio ad emanare un nuovo conteggio limitato alla quota-parte effettivamente addebitabile alla famiglia __________.

F. Adito da __________, con sentenza 12 gennaio 1996 il Tribunale cantonale amministrativo ha riformato la predetta pronunzia laddove aveva confermato integralmente le fatture esposte dal Consorzio nel periodo settembre 1991 - novembre 1992.

Accertato che la legislazione vigente non garantisce affatto la gratuità della refezione scolastica e che l'art. 26 dello Statuto del Consorzio (nella versione in vigore dal giugno 1991) imponeva a quest'ultimo, rispettivamente ai comuni di provenienza degli alunni, di assumersi le spese della mensa in misura corrispondente ai sussidi cantonali, questo Tribunale ha corretto gli importi addebitati mensilmente al ricorrente condannandolo al pagamento del dovuto oltre interessi al 5%.

Il giudizio è cresciuto regolarmente in giudicato.

G. Per incassare i crediti rimasti scoperti conseguentemente all'annullamento delle relative fatturazioni operato dal Governo, con risoluzione 28 agosto 1996 il Consorzio scolastico ha ingiunto a __________ di pagare il 50% dei costi relativi ai pasti ed alle bevande che i suoi figli avevano consumato presso la mensa dal gennaio 1987 al giugno 1991: in concreto, dedotti gli acconti già versati, fr. 3'335.65 con interessi al 5% a contare dal 31 gennaio successivo ad ogni singolo anno di computo.

H. __________ ha impugnato questa decisione davanti al Consiglio di Stato, che con giudicato 18 febbraio 1998 ha respinto il gravame.

Disattese siccome pretestuose le censure sollevate dal ricorrente con riferimento alla mancata intimazione delle singole fatture concernenti il vitto dispensato ai figli ed all'intervenuta prescrizione delle relative pretese, il Governo ha reputato in sostanza che malgrado l'infelice formulazione del vecchio art. 26 dello Statuto la cifra richiesta al debitore, corrispondente alla metà dei costi generati dalla refezione, era del tutto corretta. Del pari, l'applicazione di un tasso di interesse del 5% sul capitale dovuto.

I. Con scritto 11 marzo 1998 prima e memoria 2 aprile 1998 poi il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando implicitamente l'annullamento del summenzionato giudizio governativo e della pregressa risoluzione consortile.

Rievocati alcuni aspetti della controversia che da anni lo oppone al Consorzio, l'insorgente ha riproposto essenzialmente i medesimi argomenti addotti in passato. In particolare, ha ribadito la tesi secondo cui il vecchio art. 26 dello Statuto sarebbe inapplicabile e non consentirebbe al Consorzio di incassare i costi dei pasti scolastici consumati dai suoi figli, per i quali non ha d'altronde ricevuto alcun conteggio mensile tra il gennaio del 1989 ed il giugno del 1991. Il ricorrente ha contestato inoltre la data di decorrenza degli interessi, chiedendo che la stessa venga fissata in corrispondenza del 31 gennaio seguente l'anno in cui la fattura è stata emessa in maniera corretta.

Delle ulteriori rivendicazioni avanzate (inchiesta circa le responsabilità degli amministratori del Consorzio, risarcimento dei danni subiti e delle spese legali affrontate, ecc.), si parlerà - per quanto necessario - in appresso.

L. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione è pervenuto il Consorzio, il quale ha ribattuto alle tesi dell’insorgente con puntuali argomentazioni che saranno riprese, ove occorresse, nel seguito.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito all'impugnativa si fonda sull'art. 208 cpv. 1 LOC, applicabile alla fattispecie grazie al rinvio di cui all'art. 38 LCCom. La natura pubblicistica del contenzioso e la possibilità di deferire il medesimo alla giurisdizione amministrativa sono già stati accertati in passato (cfr. STA 12.1.1996 e II CCA 6.7.1993 in re Consorzio scolastico di scuole elementari __________ + __________ c. __________); inutile quindi dilungarsi sulla questione.

1.2. La legittimazione attiva di __________ è indiscutibile, atteso che l'insorgente risulta innegabilmente portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi del giudizio impugnato per il pregiudizio che gli cagiona e che il gravame intende rimuovere (art. 209 lett. b LOC e 43 PAmm).

1.3. Quo alla tempestività del gravame, fermamente contestata dal resistente, occorre osservare che con scritto 11 marzo 1998 indirizzato al Tribunale cantonale amministrativo __________ aveva chiesto una proroga del termine ricorsuale manifestando peraltro chiaramente la volontà di aggravarsi contro la decisione 18 febbraio 1998, no. 680, del Consiglio di Stato. Dato che l'atto, di per sé tempestivo, non adempiva i requisiti previsti all'art. 46 PAmm, è stato ritornato al mittente con l'invito a rifarlo nelle dovute forme entro 10 giorni (sulla legittimità di siffatto procedere cfr. art. 9 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 1 ad art. 9 PAmm e riferimenti). Questa comunicazione del Tribunale inviata per raccomandata il 13 marzo 1998 è stata ritirata dal destinatario il 23 marzo successivo, ovvero il settimo ed ultimo giorno della sua giacenza postale. L'impugnativa 2 aprile 1998, spedita entro il termine di 10 giorni dall'intimazione della lettera 13 marzo 1998, è dunque tempestiva.

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base della vasta documentazione prodotta dalle parti, integrata dalle risultanze degli accertamenti esperiti in passato dallo scrivente Tribunale. La completezza degli atti consente di rinunciare all'audizione del ricorrente, insuscettibile di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). D'altra parte, l'insorgente ha già avuto modo di esprimersi ampiamente per iscritto, approfittando al meglio del termine di grazia concessogli per sanare le carenze dell'impugnativa originaria.

  1. Il presente litigio gravita ancora attorno al tema del mancato pagamento dei pasti che __________ e __________ hanno consumato presso la mensa scolastica di __________. Risolto da questo Tribunale il contenzioso riferito al periodo giugno 1991 - novembre 1992 (cfr. STA 12 gennaio 1996 cresciuta in giudicato), l'odierna vertenza si concentra sugli anni immediatamente precedenti. In effetti, nel suo giudizio 15 giugno 1994 il Governo aveva annullato le fatture allestite dal Consorzio in base al vecchio art. 26 dello Statuto e nel contempo l'aveva invitato a rivedere i conteggi esposti dal gennaio 1987 al giugno 1991 inserendo negli stessi la sola quota-parte effettivamente addebitabile alla famiglia __________. Dando seguito a queste precise istruzioni, il 28 agosto 1996 il Consorzio ha quindi emanato una nuova decisione con la quale ha ingiunto a __________ di pagare il 50% dei costi relativi ai pranzi ed alle bevande che la mensa consortile aveva dispensato ai suoi figli tra il mese di gennaio 1987 ed il mese di giugno 1991, ossia, dedotti gli acconti versati, fr. 3'335.65 con interessi al 5% a contare dal 31 gennaio successivo al singolo anno di computo.

Per sottrarsi al pagamento della somma richiestagli in relazione al periodo 1987-1991 il ricorrente adduce argomentazioni nuove e per certi versi contraddittorie rispetto a quelle sollevate nella precedente vertenza decisa da questo Tribunale. Dopo aver sostenuto con successo che le spese della mensa andavano ripartite tra le famiglie e l'ente pubblico (cfr. ricorso 26 novembre 1993 al Consiglio di Stato e, su questo specifico punto, relativa decisione positiva 15 giugno 1994 dell'autorità adita) ed aver propugnato invano la tesi della gratuità della refezione scolastica (cfr. ricorso 6 luglio 1994 al Tribunale cantonale amministrativo e STA 12 gennaio 1996), con toni invero inutilmente polemici l'insorgente invoca ora l'inapplicabilità alla fattispecie del vecchio art. 26 dello Statuto consortile.

2.1. Lo Statuto del Consorzio scolastico delle scuole elementari della __________ e della __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 6 giugno 1979. Con la ratifica operata dal Governo lo Statuto è diventato esecutivo (cfr. art. 190 LOC, per il rinvio dato dall'art. 7 cpv. 3 LCCom), compreso il suo art. 26 dal marginale "trasporti, refezione e alloggio".

Nel periodo che qui interessa (gennaio 1987 - giugno 1991) l'art. 26 dello Statuto era dunque in vigore nella sua versione originaria avente il seguente tenore:

"Le spese per i trasporti, per la refezione e per l'alloggio degli allievi (se per impraticabilità delle strade non potessero far ritorno al proprio domicilio), dedotti i sussidi cantonali e gli eventuali contributi delle famiglie, sono ripartiti tra i Comuni consorziati in ragione del numero di allievi che frequentano la scuola."

La norma contemplava una chiave di ripartizione dei costi scolastici elaborata nel rispetto di alcune disposizioni della legge sulla scuola del 29 maggio 1958 ancora in forza al momento della stesura dello Statuto. Trattasi degli art. 110, 112 e 113, i quali imponevano ai comuni di organizzare un servizio di refezione per gli allievi impossibilitati a rincasare sul mezzogiorno (art. 110 cpv. 1 e 112) e prevedevano il versamento di un adeguato sussidio cantonale per assicurare il funzionamento di questo specifico istituto (art. 113 cpv. 1), nonché una partecipazione ai costi da parte dei comuni di provenienza degli alunni (art. 110 cpv. 2). Il sussidio cantonale ed il contributo minimo a carico degli enti locali erano fissati dal Consiglio di Stato (art. 94 lett. b Regolamento per le scuole obbligatorie del 24.7.1959, giusta il rinvio dato dall'art. 110 cpv. 2 Lsc 1958).

Alla fine del 1980 gli art. 112 e 113 sono stati tuttavia abrogati a seguito dell'adozione di un pacchetto di provvedimenti di risanamento finanziario che ha toccato diversi settori, in particolare quello scolastico. A partire dal 1° gennaio 1981 lo Stato non ha dunque più versato sussidi per la refezione delle scuole comunali e nel contempo ha rinunciato a stabilire l'ammontare del contributo minimo dovuto dai comuni. In quest'ambito si è pertanto avverato un travaso di competenze, come ben attestano i materiali legislativi dell'epoca (cfr. Messaggio 8 ottobre 1980 del Consiglio di Stato su alcuni provvedimenti di risanamento finanziario in RVGC, sessione autunnale 1980, vol. 2, p. 902):

"Questi provvedimenti hanno come conseguenza istituzionale un aumento delle competenze comunali nei rispettivi settori: acquisto di arredamenti e di materiale didattico, refezione, doposcuola e trasporti. Sono infatti riservate unicamente le competenze cantonali in materia di direzione e di vigilanza didattica."

Venuto meno l'apporto finanziario dello Stato nella copertura delle spese della refezione scolastica comunale e con esso la prerogativa del Cantone di fissare il contributo minimo a carico dei comuni, dal gennaio del 1981 gli enti locali hanno insomma acquisito la competenza di fissare autonomamente l'ammontare della propria partecipazione alle spese di refezione degli allievi.

Stante quanto precede, appare evidente come a far tempo dal 1981 la chiave di riparto dei costi della refezione Stato/comu-ne/famiglia ancorata all'art. 26 dello Statuto consortile in funzione dell'assetto giuridico-istituzionale esistente nel 1979 non potesse più essere applicata a cagione delle profonde modifiche legislative nel frattempo intervenute a livello cantonale. Questa constatazione non permette tuttavia di accreditare le conclusioni cui perviene il ricorrente nell'intento di eludere il pagamento dei pranzi consumati dai figli. Consente semplicemente di dedurre che dal 1981 le spese del vitto scolastico, in precedenza suddivise su tre "teste", potevano esser ripartite solo tra le famiglie ed i rispettivi comuni di domicilio. Altrimenti detto con specifico riferimento al caso concreto, anticipato il costo della refezione dispensata dal ristorante __________, il Consorzio avrebbe poi dovuto recuperare l'esborso ponendone una parte a carico della famiglia dell'alunno e una parte a carico del rispettivo comune di provenienza. Tesi, questa, propugnata dall'insorgente medesimo allorquando si è aggravato davanti al Consiglio di Stato contro la decisione che il Consorzio aveva emanato il 10 novembre 1993 al fine di fargli versare la globalità dei costi della refezione scolastica dal 1987 al 1992 (cfr. ricorso del 26 novembre 1993).

2.2. Resta da esaminare la legittimità della suddivisione paritetica delle spese (50% comune - 50% famiglia) operata dal Consorzio. In altre parole, bisogna chiedersi se il Consorzio poteva imporre a __________ di pagare la metà dei pranzi consumati dai figli tra il 1987 ed il 1991.

Posto che le famiglie sono tenute a contribuire agli oneri della refezione (cfr., sull'argomento, consid. 4 STA 12 gennaio 1996), ai fini del presente giudizio occorre sottolineare innanzi tutto che la delegazione consortile, nella controversa risoluzione del 28 agosto 1996, non ha fissato alcuna vera e propria chiave di ripartizione dei costi, ma si è limitata a prendere atto della determinazione di __________ di sussidiare la refezione scolastica nella misura del 50%, ingiungendo nel contempo a __________ di saldare la differenza. Il comune di __________, in forza della competenza decisionale di cui fruiva a seguito della riforma legislativa evocata al considerando precedente, ai tempi aveva infatti stabilito autonomamente di corrispondere alle famiglie dei suoi alunni un sussidio corrispondente al 50% del costo del pasto scolastico (cfr. dichiarazione 8.5.1996 municipio di __________). Il comune disponeva in materia di un vasto potere d'apprezzamento, censurabile da parte delle autorità di ricorso unicamente sotto il profilo della violazione della legge per abuso o eccesso di potere. Questo Tribunale non può quindi sostituirsi al municipio nell'esercizio del potere discrezionale garantitogli dalle legge, ma deve limitarsi a verificare che la decisione presa non sia manifestamente insostenibile e contraria ai principi fondamentali del diritto, segnatamente a quello di adeguatezza e proporzionalità. Orbene, sotto questo profilo appare evidente come la risoluzione di __________ di contribuire alle spese della refezione in misura del 50% (e, di riflesso, quella più recente del Consorzio di incassare la differenza presso il ricorrente) non presti il fianco a critiche di sorta. Trattasi in effetti - stando agli ampi accertamenti esperiti da questo Tribunale nell'ambito del procedimento sfociato nella sentenza 12 gennaio 1996 - di una percentuale del tutto congrua e ragionevole, addirittura identica a quella applicata dal Cantone e da altri enti pubblici in tema di partecipazione alle spese della refezione scolastica.

In quanto volta a contestare la facoltà del Consorzio di incassare presso il padre la metà dei costi dei pasti scolastici che __________ e __________ hanno consumato nel periodo gennaio 1987 - giugno 1991, l'impugnativa va quindi respinta non senza annotare che la soluzione adottata a suo tempo dal Consorzio (ovvero la fatturazione dell'intero costo dei pasti alle famiglie, le quali incassavano direttamente il sussidio fissato dal proprio comune di appartenenza) era certamente criticabile dal punto di vista squisitamente giuridico, ma non era affatto disprezzabile dal lato pratico e dal profilo dell'opportunità, poiché consentiva alle famiglie domiciliate in comuni che erogavano sussidi superiori al 50% di trarre ovvii quanto indubbi vantaggi dalla generosità dei propri amministratori locali. Ciò non toglie - sia detto per completezza ed a scanso di ogni equivoco - che nel 1981 il Consorzio avrebbe dovuto esercitare le prerogative conferitegli all'atto della sua fondazione ed obbligare i comuni membri a partecipare tutti nella stessa misura alle spese di refezione di ogni loro singolo allievo, fissando una chiave di ripartizione univoca.

  1. Improvvisamente, dopo anni di vertenze sul medesimo argomento, __________ afferma di non aver mai ricevuto alcuna fattura mensile dal gennaio 1989 al giugno 1991.

Difficile comprendere quali vantaggi l'insorgente vorrebbe ricavare da questa censura sollevata sì tardivamente. Se intendeva sostenere che tale circostanza gli ha impedito di verificare la correttezza degli importi esposti, l'argomentazione è priva di ogni pregio. Le copie dei conteggi mensili in discussione sono allegate agli atti (doc. 7.3, 7.4, 7.5 del resistente). Quelle identiche esibite dal Consorzio durante la precedente procedura ricorsuale portano addirittura il timbro delle Pretura di __________ ed è quindi certo che sono state prodotte nella causa creditoria promossa nei confronti del ricorrente il 10 aprile 1992 (doc. 10 Consorzio), azione provocata dall'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UEF di __________ mirante all'incasso delle fatture impagate dal 1987 al 1992 (doc. 11 Consorzio). Il contenuto delle fatture avrebbe pertanto dovuto essere accuratamente verificato e, se del caso, contestato già in quell'occasione.

  1. L'insorgente afferma che gli interessi di mora possono essergli addebitati solo a partire dal 31 gennaio seguente l'anno in cui la fattura è stata emessa in modo corretto.

Così come previsto in diritto privato (cfr. art. 102 e 104 CO), anche in diritto pubblico il debitore in ritardo nel pagamento di una somma di denaro è tenuto a corrispondere al creditore interessi al 5% a far tempo dalla sua costituzione in mora (Imboden/Rhi-now, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 31 B IV; Grisel, Traité de droit administratif, p. 623; Knapp, Précis de droit administratif, N. 762). Di norma, il debitore è posto in mora dall'interpellazione del creditore (art. 102 cpv. 1 CO). L'interpellazione non è tuttavia sempre necessaria. Secondo dottrina e giurisprudenza, il creditore non è tra l'altro tenuto a procedere all'interpellazione quando tale atto appare superfluo giusta le regole della buona fede, in particolare quando il debitore ha manifestato chiaramente la sua intenzione di non voler adempiere l'obbligazione cui è astretto (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 687-89; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, N. 11 ad art. 102 OR e rinvii; DTF 97 II 58).

Nel 1987 (se non addirittura prima) __________ ha più volte dichiarato esplicitamente che non avrebbe onorate le fatture mensili relative ai pasti scolastici dei suoi figli se tali note non venivano stilate come lui pretendeva (cfr., fra i tanti documenti che comprovano il tenore delle affermazioni proferite in tal senso, il verbale dell'udienza 16.2.89 presso la Giudicatura di pace del Circolo di __________ e quanto riportato a p. 9 del ricorso 6.7.1994 al Tribunale cantonale amministrativo). In simili evenienze il Consorzio non era tenuto ad interpellarlo formalmente ai sensi dell'art. 102 CO per provocare la decorrenza degli interessi. Rifiutandosi apertamente di pagare le fatture presenti e future del resistente, __________ si era già posto in mora con il suo stesso agire.

La decisione di addebitargli gli interessi di mora solo a contare dal 31 gennaio successivo ad ogni singolo anno di computo si appalesa pertanto favorevole al ricorrente e non potendo essere riformata a suo detrimento (cfr. art. 65 cpv. 2 PAmm) va senz'altro tutelata.

  1. In coda al suo ricorso l'insorgente propone tutta una serie di rivendicazioni che vanno dall'apertura di un'inchiesta nei confronti degli amministratori del Consorzio al risarcimento delle spese sin qui affrontate per sostenere il contenzioso.

In passato questo Tribunale ha già avuto modo di spiegare al ricorrente che tali questioni esulano in maniera assai evidente dal merito della lite e dalle competenze decisionali dell'autorità giudiziaria cui è stata deferita (cfr. lettera 28.2.1996 TRAM/__________). Inutili quindi dilungarsi ulteriormente sull'argomento, atteso che le domande sono inammissibili.

  1. Sulla scorta di quanto precede il gravame è respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente, totalmente soccombente (art. 28 e 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 102, 104 CO; 208, 209 LOC; 7, 38 LCCom; 110, 112, 113 Lsc 1958; 7 Lsc 1990; 94 Regolamento per le scuole obbligatorie; 9, 18, 28, 31, 43, 46, 61 e 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere al Consorzio scolastico delle scuole elementari della __________ e della __________ fr. 1'000.- per titolo di ripetibili.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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