52.1998.215

Incarto n. 52.98.00215

Lugano 17 maggio 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14 agosto 1998 di

Comune di __________

contro

la decisione 24 giugno 1998, no. 2899, del Consiglio di Stato, che ha annullato la risoluzione 24 febbraio 1998, con la quale il Dipartimento delle istituzioni aveva autorizzato la demarcazione di due stalli di posteggio sulla piazza di giro al mappale no. __________ RF di __________;

viste le risposte:

· 18 agosto 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei permessi e dei passaporti;

· 2 settembre 1998 del Consiglio di Stato;

· 28 agosto 1998 di __________ e __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Via __________ a __________ (mappale no. __________ RF), è una strada comunale senza uscita di m 4 di larghezza, che serve i seguenti fondi:

· no. __________ di proprietà di __________;

· no. __________ di proprietà di __________;

· no. __________ di proprietà di __________;

· no. __________ di proprietà di __________;

· no. / di proprietà di __________.

La strada e le particelle si trovano in zona residenziale ed i sedimi no. __________, __________ e __________ RF sono edificati. La strada termina con un allargamento in corrispondenza del mappale no. __________ RF e di fronte al terreno no. __________ RF. La piazza di giro è lunga m 12.5 e larga m 9.5, pari ad una superficie di circa 135 mq.

B. a) __________ e __________ si sono rivolte più volte al municipio di __________ (verbalmente o per iscritto, cfr. lettere 3 e 22 aprile 1997), in quanto l'utilizzo della piazza di giro era ostacolato dallo stazionamento di autovetture di proprietà di __________.

b) Con scritto 16 maggio 1997 il municipio di __________ ha riconosciuto che lo spiazzo non è sufficientemente ampio per invertire la marcia con una sola manovra e che alcuni conducenti invadono parzialmente il sedime di proprietà della signora __________ per eseguire l'inversione di marcia. L'autorità comunale ha dunque informato quest'ultima che la situazione sarebbe stata risolta mediante la posa di segnaletica orizzontale per garantire lo spazio d'inversione, nonché la formazione di due o tre posteggi pubblici.

C. a) Il 23 dicembre 1997 il municipio di __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti (in seguito: Ufficio), l'autorizzazione per la demarcazione di due posteggi sul lato nord-ovest dell'area.

b) Il 26 gennaio 1999 l'ufficio permessi e passaporti ha comunicato al comune di __________ di essere giunto alla conclusione che il correttivo prospettato avrebbe impedito la manovra d'inversione di marcia, in quanto le dimensioni dell'area sono già inferiori alle misure minime previste dalle norme tecniche VSS. L'autorità dipartimentale ha informato il comune di essere intenzionata ad apporre in loco un segnale di "divieto di posteggio" (no. 2.50) con tavola complementare "piazza di giro" al fine di risolvere il problema.

c) Dopo esperimento di un sopralluogo in data 17 febbraio 1998, l'Ufficio ha modificato il proprio parere e con decisione 24 febbraio 1998 ha autorizzato la segnaletica richiesta.

D. a) Con ricorso 12 marzo 1998 __________ e __________ hanno adito il Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della risoluzione impugnata. In sostanza esse hanno addotto che la creazione di due posteggi diminuirebbe ulteriormente l'esigua superficie a disposizione dei conducenti e renderebbe particolarmente difficoltoso, se non addirittura impossibile, eseguire la manovra d'inversione di marcia, scopo per il quale è stata realizzata la piazza di giro. Non solo la fluidità del traffico sarebbe compromessa, bensì si renderebbe impraticabile l'accesso con mezzi agricoli al mappale no. __________, necessari per la sua manutenzione. Non vi sarebbe inoltre alcun fabbisogno pubblico di aree di parcheggio, disponendo i fondi confinanti con via __________ di superfici di parcheggio sufficienti.

b) Ad eccezione di __________ che non ha presentato osservazioni, gli altri interessati, ossia __________ ed __________, hanno postulato la reiezione del gravame.

c) Il 24 giugno 1998 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame ed annullato la decisione municipale. L'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che la creazione di nuovi posteggi non è giustificata da alcun interesse pubblico, disponendo i fondi confinanti di sufficiente spazio di posteggio. L'intervento prospettato sarebbe per di più inadeguato, ritenuto che la manovra d'inversione verrebbe resa alquanto difficoltosa. Al fine di risolvere il problema dei posteggi abusivi basterebbe apporre un segnale di divieto di posteggio, misura meno incisiva ma ugualmente efficace.

E. Contro tale decisione il comune di __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento.

Ammette che la piazza di giro a causa delle sue ridotte dimensioni non permette l'inversione di marcia con una sola manovra. Tuttavia la formazione di due posteggi non altererebbe in alcun modo l'attuale possibilità d'inversione né tanto meno impedirebbe l'accesso al fondo no. __________ RF. La formazione di due stalli impedirebbe ulteriori stazionamenti di autoveicoli, garantendo ordine sulla piazza ed un facile accesso ai fondi limitrofi.

Le norme VSS richiamate dal Consiglio di Stato nella propria decisione, non sarebbero applicabili alla fattispecie, in quanto si riferiscono alla manovra di veicoli pesanti, mentre via __________ è utilizzata unicamente da veicoli leggeri che necessitano di minor spazio di manovra.

F. Il Consiglio di Stato si riconferma nelle conclusioni poste a fondamento della propria decisione e chiede che il gravame sia respinto. Allo stesso risultato pervengono __________ e __________, richiamando le motivazioni esposte dinanzi all'Esecutivo cantonale. L'ufficio dei permessi e dei passaporti si rimette al giudizio di questo Tribunale.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 106 cpv. 2 LCStr e 10 cpv. 2 LALCStr. Il comune di __________ è legittimato a ricorrere giusta l'art. 3 cpv. 4 ultimo periodo LCStr. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti.

  2. Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo LCStr i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono entro quali limiti i cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i mezzi d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non aperte al grande transito può essere vietata o limitata completamente o temporaneamente. Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio.

Dalla sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni della circolazione (art. 3 cpv. 3 LCStr) che, salvi i diritti costituzionali dei cittadini, i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non aperte al grande transito, devono essere tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico (art. 3 cpv. 4 LCStr), che possono essere promulgate solo alle condizioni stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63).

Nella fattispecie è indubbio che la misura in discussione non ricade sotto l'art. 3 cpv. 3, bensì rappresenta una limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni locali, ovvero i continui posteggi abusivi sulla piazza di giro. Pertanto essa può essere adottata soltanto alle condizioni più restrittive stabilite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr.

Si ricorda infine che giusta l'art. 107 cpv. 5 1. periodo OSStr se su un determinato tratto è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio della proporzionalità).

  1. Lo stesso ricorrente riconosce che nella fattispecie l'adozione della nuova segnaletica ha per scopo di risolvere la situazione in merito agli abusi lamentati dalle signore __________ e __________ (cfr. istanza 23 dicembre 1997 indirizzata all'Ufficio). D'altronde già nella precedente corrispondenza tenuta con queste ultime, l'insorgente aveva ammesso che la misura oggi avversata è volta a regolarizzare tale questione.

Ora, dalla planimetria e dalla documentazione fotografica in atti si evince che già al momento attuale l'inversione di marcia non può essere effettuata in una sola manovra, bensì è necessario operare una retromarcia. Qualora venisse adottato il correttivo prospettato, la manovra verrebbe resa particolarmente difficoltosa, se non addirittura impossibile in particolare per il transito di mezzi agricoli, e di conseguenza la piazza di giro non adempirebbe più la funzione per la quale è stata creata. In simili circostanze la demarcazione di due stalli di posteggio sarebbe d'intralcio alla circolazione e comprometterebbe la fluidità del traffico.

Tale inconveniente non si presenta invece con la posa di un segnale di divieto di posteggio. Con l'adozione di questo correttivo l'area di giro potrà esplicare la funzione per la quale è stata creata, senza che tuttavia venga ostacolata la semplice sosta per carico e scarico di persone o merci. Inoltre eventuali abusi potranno così venire sanzionati, dissuadendo potenziali contravventori dal commettere nuovamente l'infrazione. La demarcazione di due stalli di posteggio non rappresenta dunque il mezzo meno incisivo per porre rimedio agli abusi lamentati. Essa non poteva pertanto essere approvata, in quanto non rispettosa del principio della proporzionalità.

L'autorizzazione non poteva essere rilasciata, anche perché nei luoghi in questione non vi è alcuna necessità di usufruire del suolo pubblico per la creazione di nuovi stalli di posteggio, disponendo i fondi contermini a via __________ di sufficienti spazi o aree già destinate a tale scopo. D'altronde nessuna delle parti coinvolte nella presente procedura ha mai asserito il contrario o affermato di dover far capo all'area pubblica per soddisfare un tale fabbisogno. La misura prospettata non è neppure sorretta da un confacente interesse pubblico.

In siffatte evenienze la demarcazione di due stalli di posteggio nei luoghi in esame non soddisfa le esigenze di cui all'art. 3 cpv. 4 LCStr e pertanto non poteva essere approvata.

  1. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, confermando la decisione impugnata siccome immune da violazioni del diritto. Considerato che il comune di __________ non è insorto per tutelare propri interessi patrimoniali, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 3 e 106 cpv. 2 LCStr; 107 cpv. 5 OSStr; 10 cpv. 2 LALCStr;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano né tasse né spese. Il comune di __________ rifonderà a __________ e __________ la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio federale nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

  4. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

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