Incarto n. 50.2011.2
Lugano 1° settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sull'istanza di ricusa presentata il 27 giugno 2011 da
RI 1, , patrocinata da: PA 1, ,
nei confronti del membro del Tribunale cantonale amministrativo, giudice CO 3, contestualmente alla causa promossa dall'istante con ricorso 1° settembre 2009 contro la decisione 3 luglio 2009 (n. 10.2004.133) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento di espropriazione formale promosso dal comune di CO 1 per acquisire la proprietà di ca. 15'600 mq del mapp. __________ dell'insorgente, superficie gravata da un vincolo AP-EP in vista della realizzazione di un centro scolastico/culturale;
viste le risposte:
1° luglio 2011 del giudice CO 3;
5 luglio 2011 del Tribunale di espropriazione;
12 agosto 2011 del comune di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 1988, a seguito di una divisione ereditaria, RI 1 è diventata proprietaria unica della part. __________ di __________, un fondo parzialmente edificato di complessivi mq 24'871 posto in località __________, a sud della zona del nucleo tradizionale del paese. Nel 1973, con l'entrata in vigore del primo piano regolatore del comune di CO 1, 17'000 mq della proprietà erano stati inclusi in zona AP-EP. Nel 1988 la superficie gravata è quindi stata portata a ca. 15'600 mq, in vista della realizzazione di un posteggio, una chiesa, un centro scolastico e culturale, sale multiuso e ulteriori altri servizi, mentre la parte restante è stata inclusa in zona NV e R3b. Tale assetto, segnatamente l'apposizione di un vincolo AP-EP su 15'708 mq del fondo, è poi stato confermato nell'ambito della revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato il 12 giugno 2007 e successivamente avallato sia dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 90.2007.77 del 18 aprile 2008) che dal Tribunale federale (STF 1C_251/2008 del 16 dicembre 2008).
B. L'11 maggio 1988 la famiglia RI 1 aveva promosso una causa risarcitoria contro il comune di CO 1, che si è conclusa nel 1995 con la condanna dell'ente pubblico al pagamento di una indennità di espropriazione materiale di fr. 60.- il mq, oltre interessi a contare dal 6 aprile 1973 (STA 50.1996.5-6 del 12 dicembre 1994 e STF 1A.14/1995 del 6 giugno 1995, quest'ultima parzialmente pubblicata nella RDAT I-1996 n. 46).
C. Una volta soluto l'indennizzo fissato dal Tribunale federale (oltre fr. 2'170'000.-) e ottenuti i crediti per la progettazione della prima tappa delle opere pianificate, nel maggio del 1998 il comune di CO 1 ha avviato un procedimento davanti all'allora Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina onde ottenere l'esproprio formale della porzione del mapp. __________ inserita in zona AP-EP e già espropriata in via materiale. Per l'acquisizione di quell'area l'ente pubblico ha offerto una indennità di fr. 15.- il mq, mentre RI 1 - sollevata una serie di censure - ha preteso fr. 50.- il mq per il terreno avulso, fr. 273'600.- per la svalutazione della porzione residua e fr. 10'000.- per altri pregiudizi. Dopo un iter processuale alquanto laborioso che qui non occorre esporre nel dettaglio, con giudizio 3 luglio 2009 il Tribunale di espropriazione ha accordato alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità di fr. 16.- il mq per lo scorporo espropriato di 15'708 mq (ampiezza dell'area effettivamente gravata dal vincolo AP-EP, secondo le nuove misurazioni catastali), nonché di fr. 126'817.- a corpo per la perdita del vigneto.
D. Mediante ricorso 1° settembre 2009 RI 1 ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che i dispositivi 1, 2 e 3 della stessa venissero riformati come segue:
Una superficie di mq 7'674, e subordinatamente pari a quella colorata in giallo sul doc. 6 prodotto al Tribunale amministrativo nell'ambito del ricorso inc. N. 90.2007.77, in via ancor più subordinata di al massimo di mq 10'940 (vincolo di mq 15600 - mq 4660 pari alla superficie dei posteggi, strada e chiesa), e in via ancor più subordinata di mq 15'600 (pari alla superficie del vincolo) della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà di RI 1, è espropriata formalmente in favore del Comune di CO 1.
La superficie rimanente rispetto a quella di espropriazione formale di cui al punto 1 del presente petitum di mq 8'034, ma almeno di mq 4'660, già oggetto di anticipata immissione in possesso, è retrocessa dal Comune di CO 1 a RI 1, la quale ristornerà al Comune fr. 60.--/mq, per un massimo di mq 7'926 (differenza mq tra espropriazione materiale di mq 15600 e superficie oggetto di espropriazione formale mq 7674) già versati per l'espropriazione materiale. La superficie retrocessa è riassegnata in zona residenziale R3b e il vincolo AP/EP è soppresso. Non appena retrocessa l'indennità per espropriazione materiale è fatto ordine all'ufficiale dei registri di procedere alla cancellazione della menzione a Registro fondiario.
Il Comune di CO 1 è condannato a pagare a RI 1 un'indennità per espropriazione formale per il valore residuo del terreno di fr. 195.--, in via subordinata almeno fr. 43.-- il metro quadrato, per la superficie di mq 7'674, mentre per la superficie oggetto di espropriazione formale eccedente i mq 7'674 l'indennità dovuta assomma a fr. 525.--/mq (fr. 585.-- fr. 60.--) ma comunque, in via subordinata in almeno fr. 195.--/mq di cui al punto 1, oltre interessi al 3.5% a far tempo dal 1° gennaio 2004.
Il Comune di CO 1 è condannato a rifondere a RI 1, ex art. 15 LEspr, un importo di fr. 335'275.20, oltre a fr. 103'878.-- per inconvenienti nell'ipotesi in cui venisse confermata la realizzazione della strada di raccolta, oltre interessi al 3.5% dal 1° gennaio 2004 per il danno alla frazione residua NN __________ RFD di __________.
Il Comune di CO 1 è condannato a rifondere l'importo di fr. 119'116.65 per la vigna presente sul fondo espropriato, oltre le piante, oltre interessi al 3.5% a far tempo dal 1° gennaio 2004.
In via ancor più subordinata
In ogni caso
All'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Tribunale di espropriazione, che il comune di CO 1. Il 2 marzo 2010 la proprietaria del mapp. __________ ha rinunciato a replicare, chiudendo di fatto la fase di scambio degli allegati.
E. Il 7 aprile 2011 l'espropriata ha adito il Tribunale federale mediante un ricorso per ritardata e denegata giustizia, dolendosi della mancata evasione del proprio gravame da parte dei giudici cantonali.
Pendente questo procedimento, il 15 giugno 2011 essa ha quindi notificato al Tribunale cantonale amministrativo una modifica del proprio petitum ricorsuale, sollecitando in sostanza il riconoscimento di un'indennità in natura in luogo di quella in denaro. Parallelamente a ciò ha domandato al presidente del Tribunale di bloccare in via superprovvisionale e provvisionale un concorso avviato dal comune di CO 1 per la vendita dei mapp. __________ e __________ (di complessivi 7'492 mq) al prezzo minimo di fr. 650.-/mq.
F. Il 27 giugno 2011 RI 1 ha formulato un'istanza di ricusa del giudice CO 3. A suo dire quest'ultimo avrebbe assunto nella trattazione della causa che la riguarda un atteggiamento che non offre sufficienti garanzie di imparzialità, in quanto denoterebbe una marcata prevenzione nei suoi confronti. In particolare, rimprovera al magistrato di essersi arrogato, in dispregio di quanto previsto dalla legge, il compito di evadere la sua domanda cautelare, in luogo del presidente del Tribunale cantonale amministrativo. Inoltre, assegnando in questo ambito al comune di CO 1 un termine di 10 giorni per prendere posizione su tale domanda, egli avrebbe cercato di procrastinare la sua evasione fino a pochi giorni prima della data in cui doveva avere luogo l'asta per la vendita delle part. n. __________ e __________ di __________, in modo tale che neppure un ricorso al Tribunale federale avrebbe potuto impedire lo svolgimento di questo evento. Infine l'istante rileva come in uno scritto del 16 maggio 2011 al Tribunale federale il giudice CO 3, tacciandola di disinvolta, abbia espresso nei suoi confronti un giudizio di valore negativo, che costituisce una chiara anticipazione delle decisioni che avrebbe dovuto adottare.
Chiamati ad esprimersi, sia il giudice CO 3, che il Tribunale d'espropriazione, nonché il comune di CO 1 si sono rimessi al giudizio di questo Tribunale.
G. Con decisione del 1° luglio 2011 il vicepresidente del Tribunale cantonale amministrativo, giudice __________, agendo in luogo del giudice delegato CO 3, nel frattempo ricusato, ha statuito sulla domanda di provvedimenti cautelari 15 giugno 2011, respingendola. Avverso quest'ultima decisione, RI 1 è insorta davanti al Tribunale federale chiedendo che fosse annullata e riformata nel senso che la sua domanda di adozione di provvedimenti cautelari fosse accolta. Parallelamente ha postulato l'adozione di misure supercautelari, nel senso che fosse ordinato al comune di CO 1 di sospendere immediatamente la vendita della particelle n. __________ e __________. Mediante decreto del 14 luglio 2001 l'Alta Corte federale ha respinto quest'ultima richiesta. Con decreto del 20 luglio successivo, essa ha quindi stralciato dai ruoli la suddetta causa a seguito del ritiro del ricorso.
H. In precedenza, con sentenza del 7 luglio 2011 (1C_166/2011), il Tribunale federale aveva respinto il ricorso per ritardata e denegata giustizia inoltrato il 7 aprile 2011 da RI 1.
Considerato, in diritto
Giusta l'art. 47 cpv. 1 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), chi opera in seno a un'autorità giudiziaria si ricusa se, segnatamente a causa di un'amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa (lett. f). La parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui fonda la domanda (art. 49 cpv. 1 CPC). Lo scopo del diritto di ricusa è di vietare l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che potrebbero privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può infatti essere riconosciuta la qualità di "giusto mediatore", necessaria per poter fungere da giudice in una vertenza (cfr. DTF 117 Ia 170 consid. 3a e rinvii; Rep. 1999 n. 119, 1998 n. 97; STA 36.2009.187 del 2 agosto 2010; STA 90.2008.76 del 30 luglio 2010). L'istituto processuale della ricusa ha del resto rilevanza a livello costituzionale. Oltre all'art. 6 cifra 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), l'art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) assicura alle parti coinvolte in un procedimento giudiziario la garanzia di ottenere un giudizio indipendente e imparziale, reso da un tribunale regolarmente costituito (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 166 e riferimenti). Il giudice deve quindi poter essere ricusato da chiunque dimostri un interesse, allorquando vengono a mancare imparzialità e indipendenza. La ricusa rimane tuttavia una misura d'eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della giustizia, deve essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi, che permettono di dubitare dell'imparzialità del giudice. Non costituiscono ragioni gravi, tali da giustificare la ricusa di un magistrato, semplici supposizioni, illazioni o timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti e suscettibili di confermare l'esistenza di tale situazione. A differenza di ciò che accadeva sotto l'egida del vecchio Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (CPC-TI; RL 3.3.2.1), in virtù del quale era richiesta la parvenza di motivi seri e comprovati (Rep. 1997 n. 95), con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del nuovo CPC unificato, è sufficiente che i fatti su cui si fonda la domanda di ricusa siano soltanto resi verosimili (art. 49 CPC; cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, in: FF 2006 pag. 6644, commento all'art. 47). Tuttavia, secondo costante prassi del Tribunale federale, per accogliere una domanda di ricusa non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di imparzialità (DTF 126 I 68; 117 Ia 324 consid. 2; 116 Ia 33 consid. 2b). D'altra parte, un intero tribunale non può essere ricusato per il semplice motivo che, in un procedimento anteriore, ha deciso a sfavore dell'attuale ricorrente (cfr. DTF 114 Ia 278 consid. 1).
2.1. In concreto, l'istante rimprovera al giudice CO 3 di avere assunto nella direzione del procedimento dipendente dal suo ricorso del 1° settembre 2009 un atteggiamento che denoterebbe una marcata prevenzione nei suoi confronti. In primo luogo essa rileva come il predetto magistrato si sia occupato della sua domanda 15 giugno 2011 di adozione di provvedimenti cautelari, assegnando al comune un termine per le osservazioni, allorquando in base alla legge spettava semmai al presidente della Corte evadere la medesima.
2.2. L'argomento è manifestamente destituito di fondamento. Giusta l'art. 21 cpv. 2 della legge per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), nella sua attuale versione del 19 aprile 2010 in vigore dall'11 giugno 2010 (cfr. BU 2010 207), in seno al Tribunale cantonale amministrativo la competenza ad adottare delle misure provvisionali spetta al presidente o al giudice delegato. In questo senso il giudice CO 3, in quanto magistrato incaricato di istruire il procedimento ricorsuale avviato dall'istante contro la decisione 3 luglio 2009 (n. 10.2004.133) del Tribunale di espropriazione, era senz'altro legittimato ad occuparsi della domanda cautelare in questione, adottando i provvedimenti necessari per poter giungere ad una sua evasione in tempi rapidi.
3.2. Anche questa critica è priva di ogni fondamento. Come detto, l'istante ha inoltrato la sua domanda provvisionale il 15 giugno 2011 chiedendo che fosse ordinata la sospensione dell'asta che il comune di CO 1 intendeva indire il 18 luglio 2011 per la vendita dei mappali n. __________ e __________ di quel comune. Ora, ritenuto che il diritto per le parti di un procedimento giudiziario di essere sentite prima dell'adozione di una decisione che le concerne deve, nel limite del possibile, essere sempre salvaguardato e che pertanto l'adozione di misure cautelari inaudita parte si giustifica soltanto in casi eccezionali di assoluta urgenza, occorre rilevare che nel caso di specie i requisiti per procedere in quest'ultimo modo non erano dati. Il termine al comune e al Tribunale di espropriazione per presentare una risposta all'istanza cautelare introdotta da RI 1 è infatti stato assegnato immediatamente, mediante decreto del 16 giugno 2011. In simili circostanze vi era dunque sufficiente tempo per raccogliere la loro presa di posizione e per statuire sull'istanza cautelare di RI 1 con un certo anticipo rispetto alla data prevista per la suddetta asta. Fatto questo che si è peraltro verificato nel caso concreto, essendo poi stata tale richiesta evasa dal giudice __________ - in sostituzione del giudice CO 3 nel frattempo ricusato - con decisione del 1° luglio 2011. Ciò ha consentito all'istante di ancora adire con un ricorso il Tribunale federale, il quale a sua volta si è rifiutato di adottare delle misure supercautelari. Alla luce di queste considerazioni non si può dunque assolutamente intravedere alcun indizio di prevenzione nelle scelte procedurali adottate nell'occasione dal giudice CO 3, il quale al contrario, malgrado i tempi ristretti, ha operato in modo del tutto ineccepibile, cercando ugualmente di garantire alle parti in causa il diritto di prendere conoscenza dei passi intrapresi sul piano processule dalla qui istante in ricusa e di esprimersi in proposito. D'altra parte il semplice fatto che eventuali provvedimenti d'urgenza debbano essere emanati rapidamente e sulla base dei soli atti di causa, non costituisce ancora una valido motivo per derogare al rispetto delle più elementari garanzie procedurali.
4.2. Nella lingua italiana l'aggettivo disinvolto indica chi è privo di timidezza, indecisione o affettazione. Esso viene utilizzato quale sinonimo di semplice e spigliato. La disinvoltura costituisce dunque la qualità di chi è disinvolto. Il termine conosce comunque anche un'accezione negativa che indica sfrontatezza e sfacciataggine (cfr. Il nuovo Zanichelli, Vocabolario della lingua italiana, 11a ed, Milano 1984, pag. 581). Ora, nel caso di specie nulla permette di ritenere che il giudice CO 3 abbia voluto fare uso del sostantivo "disinvoltura", secondo quest'ultimo significato del termine. Leggendo il suo scritto del 16 giugno 2011 al Tribunale federale emerge piuttosto come egli intendesse semmai porre in evidenza il fatto che, grazie alla notevole destrezza con la quale la ricorrente aveva dimostrato di sapersi muovere sul piano processuale, si era venuta a creare una situazione per certi versi paradossale, in quanto la domanda di modifica del petitum da quest'ultima inoltrata al Tribunale cantonale amministrativo dimostrava di fatto che la causa di cui essa lamentava la mancata evasione non era affatto pronta per poter essere giudicata. In nessun caso è comunque possibile intravvedere nel passaggio in questione un atteggiamento prevenuto e parziale da parte del magistrato in questione nei confronti dell'istante, né tantomeno un'anticipazione del giudizio che questi avrebbe dovuto rendere in merito alla domanda di adozione di provvedimenti cautelari che la medesima aveva presentato il giorno precedente. D'altra parte non risulta affatto che in passato il giudice CO 3 si fosse già espresso in termini spregiativi nei confronti dell'istante in ricusa e del suo patrocinatore. L'episodio a cui RI 1 fa riferimento nel suo allegato concerne infatti un passaggio contenuto nella sentenza resa nei suoi confronti il 29 marzo 1999 dal Tribunale cantonale amministrativo (inc. n. 50.1998.12) e che, come tale, non è attribuibile ad un singolo magistrato ma che semmai coinvolge la responsabilità dell'intero gremio giudicante. A prescindere da questo aspetto, emerge comunque chiaramente dalla lettera 21 aprile 1999 dell'allora presidente del Tribunale cantonale amministrativo, dott. __________, all'allora patrocinatore dell'istante, dott. iur. h.c. __________, (cfr. atti) come in verità in quell'occasione il Tribunale non avesse assolutamente espresso alcun apprezzamento negativo nei confronti sia dell'espropriata che del suo legale, ragione per la quale le rimostranze sollevate da quest'ultimi a tale proposito erano semplicemente il frutto di un fraintendimento circa l'effettiva portata del passaggio in questione.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico di RI 1. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario