Incarto n. 81.2012.451 81.2012.456 DA 4897/2012 DA 4898/2012
Bellinzona 30 settembre 2013
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1 (difensore: DI 1, __________)
IM 2IM 2 (difensore: DI 2, __________)
visti i decreti d’accusa n. 4897/2012 e 4898/2012 del 5 novembre 2012;
preso atto che il AINQ 2 ha ritenuto
IM 1
autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte
per avere, a __________, nel periodo dal __________ al __________, in correità con IM 2, nella sua qualità di amministratore unico, con firma individuale, della società __________ SA, __________ (decretata fallita il __________ e radiata d’ufficio il __________), e in tale veste tenuto a trattenere l’imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati in Svizzera della società, ripetutamente impiegato a profitto proprio o di terzi la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2010, omettendo, nonostante le diffide di pagamento del 3 settembre 2010, del 18 ottobre 2010 e del 16 novembre 2010, di riversare gli importi dedotti all’ACPR 1, per un ammontare complessivo di fr. 42'798.85.
e propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).
L’imputato è tenuto a rifondere all’accusatore privato ACPR 1 __________ fr. 42'798.85 (quarantaduemila settecentonovantotto e ottantacinque) a titolo di imposte alla fonte non riversate.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
IM 2
autore colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte
per avere, a __________, nel periodo dal __________ al __________, in correità con IM 1, nella sua qualità di direttore, con firma individuale, nonché di amministratore di “fatto” della società __________ SA, __________ (decretata fallita il __________ e radiata d’ufficio il __________), e in tali vesti tenuto a trattenere l’imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati in Svizzera della società, ripetutamente impiegato a profitto proprio o di terzi la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2010,
omettendo, nonostante le diffide di pagamento del 3 settembre 2010, del 18 ottobre 2010 e del 16 novembre 2010, di riversare gli importi dedotti all’ACPR 1, per un ammontare complessivo di fr. 42'798.85.
e propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).
L’imputato è tenuto a rifondere all’accusatore privato ACPR 1, __________ fr. 42'798.85 (quarantaduemila settecentonovantotto e ottantacinque) a titolo di imposte alla fonte non riversate.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
rilevato che i difensori chiedono il proscioglimento;
considerato in fatto e in diritto
Preliminarmente si rileva come unicamente IM 1 ha annunciato il ricorso in appello contro la sentenza nel termine di dieci giorni dalla fine del dibattimento (cfr. scritto dell’DI 1 alla Pretura penale del 14 ottobre 2013); pertanto nei confronti di IM 2, per quanto non necessario, non si deve procedere oltre nella motivazione, ritenuto che le considerazioni alla base della decisione nei suoi confronti, nonostante la condizione di correo, sono indipendenti da quelle concernenti IM 1.
IM 1 è nato il __________. Dopo una carriera professionale in banca si è impiegato nel settore finanziario e assicurativo. Dal __________ è dipendente a tempo parziale della __________ SA con sede a __________ quale fiduciario finanziario e per la rimanenza lavora a titolo indipendente quale broker assicurativo (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato del 1° febbraio 2012, pag. 2; AI 9).
Egli è stato amministratore unico della __________ SA, con diritto di firma individuale, dalla costituzione, avvenuta il __________, sino alla liquidazione, intervenuta a seguito del fallimento decretato il __________ dal Pretore del Distretto di __________ (cfr. estratto Registro di commercio allegato all’AI 1). La società, avente per scopo la conduzione di un’impresa generale di costruzioni, è stata fondata da IM 2, unitamente a __________ (il quale non ha legami di parentela con il qui imputato) e __________.
L’imputato è stato nominato amministratore unico della società su proposta della __________ SA (ora in liquidazione), che si è occupata della contabilità della __________ SA sino al mese di __________, revocando in seguito il proprio mandato stante il mancato versamento dell’onorario stabilito (cfr. inoltre verbale di audizione 27 settembre 2013 __________, pag. 1; verbale di interrogatorio dell’imputato del 1° febbraio 2012 di cui all’AI 9, pag. 2 in fine).
Con scritto 12 ottobre 2011, l’ACPR 1 ha denunciato al Ministero pubblico il mancato riversamento delle imposte alla fonte prelevate ai dipendenti della __________ SA per un importo complessivo di fr. 42'798.85, oltre agli interessi di mora, quantificato sulla scorta dei rendiconti d’incasso globale per i primi tre trimestri del 2010 compilati dalla __________ SA per conto della società e sottoscritti almeno in un caso da IM 2 (cfr. AI 1; verbale di audizione del 27 settembre 2013 di __________, pag. 2; verbale d’interrogatorio del 12 settembre 2012 di IM 2 di cui all’AI 19, pag. 5).
Con decreto d'accusa del 5 novembre 2012, il Procuratore pubblico ha ritenuto IM 1, autore colpevole, in correità con IM 2, di ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte, proponendo una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 120.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento degli oneri processuali. Contro questo decreto d'accusa, l’imputato ha interposto opposizione in data 8 novembre 2012.
Entrambi i correi hanno tentato di scaricarsi vicendevolmente le responsabilità per l’accaduto.
5.1. In occasione del verbale d’interrogatorio 1° febbraio 2012 dinnanzi al Procuratore pubblico, l’imputato ha asserito quanto segue:
“Non sono mai stato operativo per conto della società. Vigilavo, con cadenza bimensile, la contabilità presso gli uffici della __________ di Via __________, __________, che si occupava della tenuta della contabilità e presso la quale arrivava tutta la corrispondenza societaria. Responsabile del mandato di tenuta della contabilità era la signora __________, la quale poi delegava al signor __________. Fino alla fine dell’estate 2010 vi erano dei ritardi nel pagamento delle fatture ma, bene o male, la società vi faceva fronte. Mi limitavo a chiedere un rendiconto verbale alla __________ sull’andamento dell’attività, sulle liquidità e sul pagamento delle fatture. La signora __________ mi diceva che bene o male l’attività proseguiva”.
(…)
Sostanzialmente non verificavo gli estratti bancari, mentre verificavo la lista delle fatture che non venivano pagate. Non so quanto vi fosse depositato in media sui conti della società a fine mese per far fronte alle spese correnti di gestione. Ritenevo che la questione venisse trattata da IM 2 e che spettava alla __________ segnalare eventuali problematiche, visto anche che percepivano un onorario di CHF 1'200.- mensile per la tenuta della contabilità” (cfr. verbale, pag. 2).
Per quanto riguarda specificatamente le imposte alla fonte, egli ha riconosciuto a più riprese che:
“(…) IM 2 mi ha più volte informato sul fatto che non vi erano liquidità sufficienti per pagare tutte le fatture e gli oneri scoperti, ragione per la quale dava la priorità al pagamento degli stipendi e dei fornitori nell’ottica di poter continuare l’attività. Ha cercato la disponibilità di persone che potessero entrare nella società iniettando liquidità, ma le trattative non sono andate in porto. Sapevo che IM 2, per scelta strategica nella prospettiva di “salvare” la società, non ha più pagato le imposte alla fonte, così come i contributi AVS e gli altri oneri sociali” (cfr. verbale, pag. 3), confermando infine che:
“sapevo che a partire dal 2010 le imposte alla fonte non sono più state riversate per le ragioni di cui ho detto sopra” (cfr. verbale, pag. 3).
Reso edotto dal Procuratore pubblico sugli obblighi dell’amministratore unico, l’imputato ha giustificato il proprio comportamento come segue:
“Conosco perfettamente i miei obblighi di amministratore. Ho dato credito a IM 2, non essendo cognito del settore edile, e ho confidato che le sorti della società potessero risollevarsi grazie all’arrivo di fondi freschi. Devo ammettere che non avevo garanzie che questo sarebbe avvenuto ed ho quindi accettato il rischio che poi la società non fosse più in grado di far fronte ai propri obblighi e nei confronti delle imposte alla fonte”. Egli ha quindi soggiunto che:
Mi rendo conto della gravità della situazione e dichiaro di essere disponibile a trovare una soluzione con l’ACPR 1 per il pagamento dello scoperto, se possibile secondo un piano rateale” (cfr. verbale, pag. 3).
5.2. In occasione dell’istruttoria dibattimentale, l’imputato ha rinnovato la propria disponibilità a trovare un accordo sulla richiesta di risarcimento avanzata dall’ACPR 1, impegnandosi a versare seduta stante l’importo di fr. 5'000.- a comprova della sua buona volontà.
Quanto al mancato pagamento delle imposte alla fonte, egli ha specificato che:
“(…) Sono venuto a sapere durante l’estate del 2010 che vi era il problema del pagamento dell’imposta alla fonte. Sono venuto a saperlo dalla signora __________, ossia la responsabile della __________, che si occupava della contabilità della ditta. Sono stato convocato espressamente a tal proposito.
Il giorno stesso o quello seguente mi sono recato in ufficio dal signor IM 2 per avere informazioni sul mancato pagamento degli oneri sociali e dell’imposta alla fonte. In altre parole, volevo sapere cosa stava succedendo in seno alla società.
Mi è stato risposto che la società aveva delle difficoltà, ma che vi erano dei crediti e dei cantieri aperti e che era necessario continuare a pagare i fornitori per poter portare avanti questi cantieri e incassare il dovuto. L’idea era quella che poi con queste entrate si sarebbe potuto far fronte agli scoperti. Inoltre mi è stato detto che vi erano dei contatti con persone interessate a entrare in società apportando nuovi capitali” (cfr. verbale, pag. 1).
Egli ha nuovamente giustificato il suo comportamento come segue:
“(…) Benché fossi a conoscenza della situazione e del mancato pagamento di oneri sociali e imposte non ho impartito personalmente alla contabilità [l’ordine] di effettuare questi pagamenti perché non volevo mettere in ginocchio la società e confidavo che le entrate che erano state prospettate dal signor IM 2 sarebbero arrivate. Non ho dato le dimissioni perché non volevo lasciare la società in un momento di difficoltà e anche perché mi era stato assicurato che semmai con la vendita del materiale della società si sarebbe alla fine potuto saldare il debito con l’AVS e con le imposte” (cfr. verbale pag. 2).
Il difensore ha altresì sottolineato che, dopo essere venuto a conoscenza, nell’estate del 2010, della situazione ed essersi immediatamente recato da IM 2 per sollecitare il pagamento sia dei contributi paritetici sia dell’imposta alla fonte arretrati, l’imputato si sarebbe in definitiva fidato ciecamente delle promesse e rassicurazioni verbali di quest’ultimo in merito al risanamento della società. A mente della difesa, l’imputato non avrebbe quindi avuto alcuna intenzione di appropriare a suo favore, rispettivamente a favore di terzi, l’imposta alla fonte trattenuta dagli stipendi. Ha chiesto pertanto il proscioglimento. In ogni caso, difetterebbe, a suo dire, una qualsivoglia prova che vi fosse la liquidità necessaria per far fronte al pagamento dell’imposta alla fonte. In via subordinata, essa ha postulato una riduzione della pena tenuto conto della minore responsabilità rispetto al correo e del parziale risarcimento che egli si è detto disposto a versare seduta stante.
Il capoverso 2 del medesimo articolo sancisce che se un’appropriazione indebita di imposte alla fonte viene commessa nella sfera di affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una corporazione o di un’istituzione di diritto pubblico è applicabile il capoverso 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire.
Tale norma, che si rifà sostanzialmente all’art. 6 DPA, codifica la costante dottrina e giurisprudenza secondo cui una società anonima, come qualsiasi altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa (“universitas delinquere non potest”); una persona giuridica è punibile in altre parole solo qualora una legge federale (p. es. l’art. 102 CP o l’art. 7 DPA) o il diritto cantonale lo preveda espressamente, ciò che non è il caso in concreto. Quando un’infrazione è commessa nell’ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito – o omesso di agire – nella loro qualità di organi e/o per conto di una persona giuridica come collaboratori aventi competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività (cfr. Oberson, La responsabilité fiscale des organes dirigeants des sociétés anonymes, SJ 2006 II, pag. 293, 310 e segg.; Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, Précis de droit pénal général, 3a edizione, pag. 90 e segg., n. 611 e segg; DTF 105 IV 172; 100 IV 38).
Per dottrina e giurisprudenza, un organo è passibile di sanzione penale anche se non è a conoscenza dell’infrazione (cfr. Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, pag. 16, considerazione che trova applicazione anche nell’ambito di reati fiscali). Ciò comporta che una persona fisica che, nella sua veste di amministratore di una società, viene meno ai suoi obblighi di istruzione e di controllo verso i dipendenti, è punibile per la commissione di un reato avvenuta nell’ambito delle attività della persona giuridica in questione; analoga conclusione vale anche laddove l’amministratore apprende solo più tardi del reato, ma omette di sopprimerne gli effetti.
7.1. Nella fattispecie concreta, è pacifico che all’epoca dei fatti l’imputato rivestiva la qualità di organo formale, ovvero di amministratore unico con diritto di firma individuale; egli aveva inoltre diritto di firma sui conti bancari.
Sebbene non vi sia motivo di dubitare, sulla scorta delle risultanze processuali, che la società fosse amministrata, di fatto, da IM 2, non avendo l’imputato che un ruolo marginale, ciò non toglie che egli era regolarmente informato dalla __________ SA circa l’andamento dell’attività, le liquidità e le fatture scoperte (cfr. suo verbale di interrogatorio 1° febbraio 2012, pag. 2, AI 9). Per quanto attiene in particolare l’imposta alla fonte, egli è venuto a conoscenza del mancato riversamento nell’estate 2010, poiché informato dalla signora __________, la quale gli aveva pure proposto “di bloccare a IM 2 la possibilità di disporre del conto e di saldare gli arretrati con quel poco che entrava in società” (cfr. verbale di audizione 27 settembre 2013, pag. 1). Egli era inoltre perfettamente consapevole che le imposte alla fonte, così come i contributi AVS e gli altri oneri sociali non erano più stati pagati per scelta strategica nella prospettiva di “salvare” la società (cfr. verbale, pag. 3).
Ciononostante, non ha intrapreso alcunché per ovviare alla situazione di irregolarità venutasi a creare, decidendo bensì di avallare le “scelte strategiche” operate da IM 2 sulle fatture scoperte, senza peraltro sincerarsi delle reali possibilità di risanamento paventate dallo stesso.
Non solo egli poteva revocare il diritto di firma sui conti a IM 2, ma aveva pure piena facoltà di eseguire personalmente i pagamenti; ciò che non ha fatto, limitandosi, al contrario, ad accettare, perlomeno per atti concludenti, le priorità di pagamento proposte da IM 2, fra cui il pagamento degli stipendi e dei fornitori, a discapito dell’imposta alla fonte e degli oneri sociali. Orbene, tale omissione, a fronte delle diverse modalità d’agire conferitegli dalla legge, a lui perfettamente note, adempie senz’altro i presupposti oggettivi del reato imputatogli.
7.2. Egli non può seriamente sottrarsi alle proprie responsabilità asserendo di essersi fidato ciecamente delle mere rassicurazioni e promesse verbali fattegli da IM 2 circa la possibilità di risollevare le sorti della ditta; non solo i segnali contrari erano evidenti (a cominciare dalla rescissone del mandato da parte della __________ SA, la quale gli aveva consegnato tutta la documentazione contabile, cfr. verbale 1° febbraio 2012 AI 9), ma del resto anche le asserite modalità di risanamento della ditta non erano per nulla chiare e sostanziate. Sintomatico in tal senso è il fatto che durante l’istruttoria dibattimentale, egli medesimo ha formulato più ipotesi, dalla possibile iniezione di fondi freschi da parte di terzi, all’incasso di crediti legati a cantieri aperti, alla vendita del materiale della società. In definitiva, egli ha quindi accettato l’eventualità di non poter far fronte al pagamento dell’imposta alla fonte dovuta, agendo perlomeno per dolo eventuale, ritenuto che la possibilità di pagare in futuro era solo ipotetica.
Non va neppure disatteso che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale in relazione all’art. 138 CP (che può qui senz’altro trovare applicazione), colui che è tenuto in ogni tempo a tenere a disposizione dall’avente diritto dei valori patrimoniali affidatigli, consegue un indebito profitto, laddove li utilizza senza la volontà né la possibilità di restituirli immediatamente e in qualsiasi momento all’avente diritto. Se l’autore, benché in grado di farlo subito, è invece determinato a restituire il bene solo in un secondo tempo, commette un’appropriazione temporanea, ciò che è sufficiente ai fini della punibilità. A maggior ragione è quindi punibile chi decide di pagare più tardi, perché al momento non può farlo. In altri termini basta l'intenzione di un arricchimento momentaneo.
Colui che non è tenuto a tenere a disposizione, a realizzare o a restituire in ogni tempo all’avente diritto il denaro affidatogli, bensì unicamente a decorrere dalla scadenza di un determinato termine o di un preciso momento, deve avere la possibilità e la volontà di farlo a partire da quel momento e non già nell’intervallo (DTF 118 IV 27, consid. 3a). La capacità di restituire la cosa affidata, possibile solo grazie a prestazioni di terzi ad ottenere le quali l'agente non vanta alcun diritto, non basta ad escludere il proposito di conseguire un indebito profitto (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 25 ad art. 138 CP).
In concreto, come detto, ci si trova perlomeno in presenza di un’appropriazione temporanea, ritenuto che, di fronte a una scadenza di pagamento delle imposte alla fonte trattenute, si è deciso di pagare più tardi utilizzando per altri scopi i fondi a disposizione e che per di più la possibilità di procedere al riversamento non era che aleatoria (soprattutto se riferita all’ipotesi di un’immissione di fondi da terzi o al preteso, ma per nulla scontato, apporto di materiale da parte di uno dei soci fondatori, rispettivamente versamento del relativo controvalore; cfr. doc. C allegato allo scritto 26 agosto 2013 dell’DI 2 agli atti) e si è finalmente rilevata vana.
7.3. A nulla giova infine alla difesa eccepire il mancato accertamento da parte del Ministero pubblico delle effettive possibilità della società di far fronte al pagamento delle imposte, ove appena si consideri che, come pacificamente ammesso da entrambi gli imputati, essi hanno preferito disporre dei mezzi della società per favorire determinati pagamenti (tutti gli stipendi, perlomeno fino a dicembre 2010, compresi quelli di IM 2, moglie e tre figli, fornitori ecc.) a dispetto delle imposte alla fonte, ragion per cui non v’è motivo di dubitare che la società disponesse della liquidità necessaria.
In conclusione, IM 1 è autore colpevole del reato di ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte.
8.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4; CCRP del 21 maggio 2012, inc. 17.2011.129, consid 8.3.2).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (presenza di antecedenti giudiziari), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
Nella commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP del 13.05.2010, inc. 17.2009.50, consid. 3.3a e 4.2b).
Per quanto attiene all’ammontare dell’aliquota, va detto che giusta l’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF 11.01.2010, inc. n. 6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).
8.2. In base all’art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il giudice può infliggere una pena pecuniaria o una multa ai sensi dell’art. 106 CP, ritenuto che il giudice commisura la multa alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3 CP). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il giudice può decidere di pronunciare, in aggiunta ad una pena sospesa condizionalmente, una pena pecuniaria effettiva o una multa ai sensi dell’art. 106 CP sia per infliggere una sanzione rappresentativa, sia per accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria sospesa condizionalmente, in un’ottica di prevenzione generale e speciale, quale monito indirizzato al condannato per renderlo attento alla serietà della situazione e alle conseguenze future nel caso non modificasse i suoi comportamenti (STF 13.05.2008, inc. n. 6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF 17.03.2008, inc. n. 6B_366/2007, consid. 7.3).
Dato che la pena va commisurata alla colpa del reo, il Tribunale federale ha precisato che la combinazione delle due pene permette soltanto di stabilire una pena adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell’autore.
L’applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP non può, in quest’ottica, condurre a un aggravamento della pena complessiva né permettere una pena supplementare; le pene combinate devono pertanto, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 1; STF 13.05.2008, inc. n. 6B_152/2007, consid. 7.1.2).
8.3. Nella fattispecie, tenuto conto che l’imputato ha deliberatamente omesso di assumersi le sue responsabilità di amministratore, dando prova della più totale passività a fronte dell’inesorabile peggioramento dell’andamento della società e della consapevolezza dei suoi doveri, e tenuto altresì conto di tutte le circostanze del caso concreto, come pure degli accertamenti economici e personali (cfr. in particolare la situazione patrimoniale dell’accusato agli atti), si ritiene che la pena pecuniaria proposta dall’accusa pari a 60 aliquote giornaliere di fr. 120.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, sia confacentemente proporzionata alla gravità del reato commesso e rettamente commisurata al grado di colpa.
In considerazione degli effetti della condanna sull’imputato, il quale sarà chiamato a rispondere personalmente e in maniera importante dei debiti della società relativi agli oneri sociali scoperti, come pure della sua volontà di risarcire, almeno parzialmente, il danno per l’imposta sottratta, questo giudice ritiene di poter rinunciare a infliggere una multa aggiuntiva.
richiamati gli art. 270 LT; 34, 42, 47 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte per avere, a __________, nel periodo dal __________ al __________, in correità con IM 2, nella sua qualità di amministratore unico, con firma individuale, della società __________ SA, __________ (decretata fallita il __________ e radiata d’ufficio il __________), e in tale veste tenuto a trattenere l’imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati in Svizzera della società, ripetutamente impiegato a profitto proprio o di terzi la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2010, omettendo, nonostante le diffide di pagamento del 3 settembre 2010, del 18 ottobre 2010 e del 16 novembre 2010, di riversare gli importi dedotti all’ACPR 1, per un ammontare complessivo di fr. 42'798.85.
2.1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale di fr. 7'200.- (settemiladuecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 940.- (novecentoquaranta) con motivazione scritta e di fr. 540.- (cinquecentoquaranta) senza motivazione scritta.
IM 2 è autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte per avere, a __________, nel periodo dal __________ al __________, in correità con IM 1, nella sua qualità di direttore, con firma individuale, nonché di amministratore di “fatto” della società __________ SA, __________ (decretata fallita il __________ e radiata d’ufficio il __________), e in tali vesti tenuto a trattenere l’imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati in Svizzera della società, ripetutamente impiegato a profitto proprio o di terzi la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2010, omettendo, nonostante le diffide di pagamento del 3 settembre 2010, del 18 ottobre 2010 e del 16 novembre 2010, di riversare gli importi dedotti all’ACPR 1, per un ammontare complessivo di fr. 42'798.85.
Di conseguenza IM 2 è condannato:
4.1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 160.- (centosessanta), per un totale di fr. 9'600.- (novemilaseicento).
4.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
4.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 940.- (novecentoquaranta) con motivazione scritta e di fr. 540.- (cinquecentoquaranta) senza motivazione scritta
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
Si rinvia l’accusatore privatoACPR 1 alla relativa procedura per il recupero delle imposte alla fonte non riversate.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
IM 1
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 2
fr. 800.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 40.- testi
fr. 940.- totale
Distinta spese a carico di IM 2,
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 40.- testi
fr. 540.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.