Incarto n. 81.2012.326 81.2013.27 DA 3842/2012 DA 5958/2012
Bellinzona 25 aprile 2013
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 2 (difensore: . DI 1, )
IM 2 , , , , , (difensore: . DI 3, )
visti i decreti di accusa n. 3842/2012 del 3 settembre 2012 e n. 5958/2012 del 21 dicembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene:
IM 1,
prevenuto colpevole
di 1. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando con il veicolo __________ targato AG __________, perso la padronanza dello stesso, cozzando in tal modo contro il muro perimetrale del giardino sito su via __________;
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia disposto dall’Autorità in occasione dell’incidente di cui al punto 1, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
e propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 1’000.- con l’avvertenza che , in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituta con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
IM 2,
prevenuto colpevole
di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura __________ targata AG __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.37 - max. 1.99 grammi per mille).
per avere, circolando con il veicolo surriferito, negligentemente perso la padronanza dello stesso, cozzando in tal modo contro il muro perimetrale del giardino sito su via __________.
e propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 1'200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 02 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.
rilevato che i difensori chiedono il proscioglimento;
considerato in fatto e in diritto
che solo IM 2 ha annunciato appello, la motivazione si limiterà quindi alla sua posizione;
che il 24 marzo 2012 alle 19.45 IM 1 e IM 2 hanno avuto un infortunio della circolazione ad __________, più precisamente sono andati a cozzare con il veicolo __________ targato AG __________, di proprietà di IM 1, contro il muro perimetrale del giardino sito su via __________;
che la polizia ha così descritto quanto poi successo nei suoi uffici:
“Al nostro arrivo la vettura coinvolta nel sinistro non si trovava più nella posizione assunta a seguito della collisione (trovata retrocessa di circa 30-40 metri dal punto della collisione). __________ si annunciava subito quale conducente della vettura.
Da subito è parso dubbioso che __________ fosse al volante della __________ di proprietà __________. Infatti, durante la separazione nei rispettivi locali interrogatori, __________ ha ricordato a __________ di dire che era stato lui a condurre la sua vettura; questa esternazione è stata ben udita anche dall’interprete di tedesco __________. già presente in loco prima della stesura dei formulari di rito.
__________, presso gli scriventi uffici, ha gradualmente iniziato a tenere comportamento arrogante alzando anche il tono della voce nei nostri confronti e, dopo alcune contestazioni verbalmente formulategli, ha ammesso piangendo d’essere stato lui a condurre la sua vettura. Ritornava poi ad assumere, nel giro di qualche minuto, lo stesso comportamento poco collaborativo ed arrogante di prima asserendo che era stato __________ a condurre la __________.
__________ continuava ad asserire d’essere stato lui il conducente della __________ condendo il suo linguaggio con un continuo sfottò all’indirizzo degli agenti e dell’interprete presente accettando tuttavia d’essere sottoposto al prelievo del sangue ed alla visita medica ma rifiutandosi di sottoscrivere i relativi formulari; egli ha inoltre palesato evidentemente che poco gli importava se la sua licenza di condurre svizzera gli fosse revocata in quanto disponeva di una licenza di condurre provvisoria estera che gli permetteva di poter comunque guidare in quello stato estero.” (cfr. rapporto di polizia 4 luglio 2012, informazioni complementari);
che sentiti entrambi per rogatoria dalla polizia argoviese, __________ ha sostenuto di non avere condotto il veicolo e di essersi trovato al momento della collisione sul sedile del passeggero anteriore, mentre __________ si rifiutato di rispondere alle domande;
che di fronte alla situazione ambigua, creata con ogni verosimiglianza ad arte dai protagonisti, il Procuratore pubblico sulla base di alcuni indizi ha ritenuto di emanare un decreto di accusa nei confronti di IM 1;
che contro tale decreto è stata fatta opposizione e nel corso del seguente dibattimento IM 1 ha ribadito la sua versione dichiarando nuovamente che al volante vi era IM 2;
che questo giudice ha di conseguenza ritenuto di sospendere il dibattimento e di invitare il Procuratore pubblico a voler chiarire la posizione di __________;
che alla luce della chiamata in causa di __________ e del silenzio di __________, il Procuratore pubblico ha emanato un decreto di accusa anche nei confronti di quest’ultimo, il quale ha interposto opposizione;
che al dibattimento IM 2 ha dapprima continuato, invero in modo poco comprensibile, ad avvalersi del suo diritto di tacere per poi finalmente dichiarare di non essere stato alla guida;
che poiché a fondamento del fatto che il conducente era IM 2 vi è solo la dichiarazione di IM 1, ora contestata, e che non risultano altri indizi a sostegno di questa versione, non vi è assolutamente certezza che IM 2 fosse al volante della __________;
che egli deve di conseguenza essere prosciolto;
che per l’art. 429 cpv. 1 CPP l’imputato assolto ha diritto a un’indennità per le spese sostenute e per le spese di un adeguato patrocinio;
che l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP traspone la giurisprudenza in base alla quale lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo fattuale o giuridico e se il volume di lavoro e, di conseguenza, l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (cfr. Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1231; Mini, in Commentario CPP, N. 5 all’art. 429; Wehrenberg/Bernhard, Commentario basilese, N. 13 all’art. 429 CPP; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, N. 4 all’art. 429; Schmid, Praxiskommentar, N. 7 all’art. 429 CPP);
che in concreto la causa per IM 2, non essendo alla guida, non presentava difficoltà né dal profilo fattuale né da quello giuridico;
che già per questo motivo l’intervento di un difensore non appariva indispensabile;
che inoltre secondo l’art. 430 cpv. 1 lett. a CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (cfr. anche STF 6B_330/2010);
che in casu il perseguimento di IM 2 ha avuto luogo a causa del comportamento tenuto negli uffici della polizia e del fatto che in tale occasione egli si è autoaccusato di un reato che non ha commesso, trincerandosi in seguito in un assurdo silenzio;
che se ciò non fosse avvenuto e egli avesse subito precisato di non essere stato alla guida nessun procedimento sarebbe stato avviato nei suoi confronti;
che anche per questo motivo non si giustifica accordargli un’indennità nonostante il suo proscioglimento;
che a ben vedere IM 2, per le stesse ragioni, avrebbe pure potuto essere condannato al pagamento delle spese procedurali in applicazione dell’art. 426 cpv. 2 CPP;
che si è tuttavia voluto prescindere dal procedere in tal senso;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91a cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 3842/2012 del 3 settembre 2012.
IM 1 è autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per essersi, ad __________ il 24 marzo 2012, intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia disposto dall’Autorità in occasione dell’incidente in cui è rimasto coinvolto il 24 marzo 2012, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto.
Di conseguenza IM 1 è condannato:
3.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale di fr. 3’600.- (tremilaseicento).
3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
3.2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.
3.4. La tassa di giustizia e le spese rimanenti di complessivi fr. 150.- sono a carico dello Stato.
4.1. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- sono a carico dello Stato.
4.2. Non si assegnano indennità.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 500.- multa
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 950.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 500.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 750.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.