Incarto n. 81.2012.176 DA 1894/2012

Bellinzona 4 giugno 2013

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Lucile Martinez in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difesa da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 1894/2012 del 23 aprile 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione

per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura Citroën targata __________, nell’atto di immettersi sull’autostrada, negligentemente omesso di adeguare convenientemente la propria velocità nel passaggio da una corsia all’altra, omettendo in tal modo di avvistare per tempo il sopraggiungente autobus Setra targato GL 2715 condotto da __________ che circolava regolarmente sulla corsia di sorpasso, provocando così la collisione con lo stesso e con i veicoli Ford targato __________ condotto da __________ e __________ condotto da __________, ambedue regolarmente circolanti sulla corsia di destra.

e propone la condanna

  1. Alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'350.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

  2. Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

  4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita e, di conseguenza, un indennizzo a favore della stessa, corrispondente a 9 ore di lavoro da lui prestate;

preso atto che con scritto 10 giugno 2013 il difensore ha inoltrato dichiarazione di appello e chiesto la motivazione della sentenza, conformemente a quanto previsto dall’art. 82 cpv. 2 CPP;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto e in diritto

  1. IM 1, nata a Lugano il __________ e domiciliata a __________, è nubile e frequenta il primo anno presso la Scuola __________.

  2. In data 5 marzo 2012 IM 1, alla guida dell’automobile __________ targata __________, è partita da __________ con l’intenzione di recarsi a Vezia. Una volta giunta a __________, mentre si apprestava ad immettersi sull’autostrada, è stata protagonista di un incidente della circolazione che ha visto coinvolti un autobus e due autovetture, oltre a quella da lei guidata.

In seguito all’accaduto è giunta in loco la polizia cantonale, reparto mobile del sottoceneri, la quale ha stilato il rapporto di costatazione che è agli atti (act. 1).

In merito a quanto accaduto l’imputata e i tre co-protagonisti si sono espressi come segue.

2.1. Premettendo di avere “solo pochi ricordi in merito”, in occasione dell’interrogatorio di polizia, IM 1 ha rammentato che “quando sono giunta a Pambio Noranco e dopo la rotonda mi accingevo a raggiungere l’autostrada. Ricordo che prima di raggiungere la corsia di accelerazione, mentre mi trovavo ancora in curva, ho guardato alla mia sinistra l’autostrada. Ho notato che stavano sopraggiungendo alcuni camion in lontananza e alcune macchine. Ho poi raggiunto la corsia di accelerazione. Da questo punto ho solo ricordi frammentari. Ricordo dei fari dello stop di una macchina che stava frenando. Ricordo di aver frenato. In seguito ricordo solo qualcosa di marrone che mi passa davanti. Ricordo poi di aver preso una botta alla testa. Ho poi un ricordo di quando mi trovavo ancora in macchina che a questo punto era ferma e le auto che mi passavano vicino.” (verbale d’interrogatorio imputata 24.03.2012, pag. 1 e 2, act 1).

Alla domanda volta a sapere a che velocità stesse viaggiando prima che accadesse l’incidente, la qui imputata ha dichiarato: “Non ricordo, ma suppongo a circa 70 Km/h.” (verbale d’interrogatorio imputata 24.03.2012, pag. 2, act 1).

In merito alla circolazione di altri veicoli davanti all’imputata al momento in cui la stessa si trovava sulla corsia di accelerazione e si apprestava ad immettersi nell’autostrada, ella ricorda la presenza di “una macchina davanti a me non vicinissima e una un po’ più avanti” (verbale d’interrogatorio imputata 24.03.2012, pag. 2, act 1). L’imputata non ha invece “notato un pullmann proveniente dall’autostrada” (verbale d’interrogatorio imputata 24.03. 2012, pag. 2, act 1).

Al dibattimento l’imputata ha ribadito di non ricordare “come sono andati i fatti quel giorno, quello che ho dichiarato nel mio verbale d’interrogatorio è quello che quel giorno io mi ricordavo.” Ella ha comunque precisato che “sulla corsia di destra avevo comunque visto qualcosa di grande, non so dire se fosse un camion o un autobus” e che “prima di immettermi in autostrada c’era una curva e quindi io circolavo a 70-80 km/h non di più” (verbale dibattimento 04.06.2013).

2.2. __________, che era alla guida dell’autobus coinvolto nell’incidente, così ha descritto la scena: “Stavamo circolando sull’A2 in direzione di Airolo sulla carreggiata di destra, giunto all’altezza dell’entrata autostradale di Pambio-Noranco notavo che vi era un po’ di traffico, notavo pure che vi erano anche dei veicoli in movimento che cercavano di entrare sull’autostrada. Non ricordo quanti veicoli ci fossero, so dire soltanto che circolavano tutti a rallento. Quindi decidevo di spostarmi sulla corsia di sinistra, per permettere a questi veicoli di poter entrare in autostrada. Una volta spostato sulla corsia di sinistra, un collega mi grida fai attenzione e mi accorgo che nella corsia di preselezione per entrare in autostrada un veicolo di colore grigio, a forte velocità supera i veicoli che si trovavano sulla corsia di preselezione per entrare in autostrada.

Questo veicolo una volta superato i veicoli che si trovavano sulla corsia di preselezione, si dirige diretto verso la corsia di sinistra dove io stavo circolando, sempre a forte velocità, andando a collidere con la parte anteriore destra del mio torpedone. Dopodiché ho visto con lo specchietto destro che questo veicolo che mi aveva appena urtato, urtava anche la fiancata posteriore destra.

Ricordo che questo veicolo dopo avermi urtato la prima volta si girava su se stessa, non so dire di precisione se dopo avermi urtato la prima volta o dopo la seconda.” (verbale d’interrogatorio __________ 05.03.2012, pag. 2, act 1).

2.3. __________, co-protagonista del secondo impatto con il veicolo guidato dall’imputata, dal canto suo, ha riferito che “Giunta all’entrata dell’autostrada a Pambio-Noranco, mi trovavo nella corsia di accelerazione per immettermi in autostrada. Davanti a me vi era un altro veicolo di colore rosso, che pure quest’ultimo si stava immettendo sull’autostrada.

Azionavo l’indicatore di direzione sinistro, e dopo aver controllato che dalla mia sinistra non sopraggiungessero veicoli, decidevo di immettermi sull’autostrada. Incominciavo la manovra verso la mia sinistra, non acceleravo tanto perché volevo dare il tempo di immettersi sull’autostrada anche al veicolo rosso che circolava davanti a me sulla stessa corsia.

Una volta che io e l’automobile rossa ci siamo immesse sull’autostrada sulla corsia di destra, incominciavo ad accelerare.

In quell’istante mentre circolavamo sulla corsia di destra, ho sentito un forte rumore, e dopo pochissimi istanti un veicolo di colore grigio proveniente da tergo invadeva la mia corsia andando ad urtare il mio veicolo. Subito sterzavo verso destra per evitare l’impatto ma senza riuscirci.

Nell’istante della collisione ho notato che sulla corsia di sinistra circolava un bus, e il veicolo grigio che mi aveva appena urtato circolava in mezzo alle due corsie, era tra il bus e il mio veicolo. In quell’istante ho pure notato che questo veicolo circolava a forte velocità.

L’urto è avvenuto con la parte anteriore sinistra del mio veicolo e credo ma non ne sono certa con la parte anteriore del veicolo grigio.

Non ricordo se era la parte anteriore o posteriore del veicolo grigio.

Successivamente dopo che ho sterzato verso destra e mi sono diretta verso la corsia d’emergenza per fermarmi, in quel frangente il veicolo grigio andava a tamponare il veicolo rosso che circolava nella mia stessa corsia.

In seguito il veicolo grigio girava su se stesso per due volte, finendo la corsa sulla corsia di destra.” (verbale d’interrogatorio __________ 16.03.2012, pag. 2, act 1).

2.4. Infine, __________, co-protagonista del terzo impatto con la vettura condotta dall’imputata, così ha esposto quanto accaduto: “Verso le ore 15:30 affrontavo la corsia di accelerazione che immette in autostrada A2 in direzione nord.

Da parte mia mentre affrontavo la corsia di accelerazione notavo alcuni camion che stavano sopraggiungendo sull’autostrada sulla corsia di destra. Da parte mia avanzavo abbastanza lentamente in modo che questi mezzi potessero passare. Quando l’ultimo camion era passato mi immettevo in autostrada quasi alla fine della corsia di accelerazione. Quando mi ero immessa completamente nella corsia di destra dell’autostrada e mi trovavo quasi all’entrata della galleria, ho udito un colpo e poi ho avvertito un urto alla parte posteriore della mia automobile. A seguito del colpo la mia auto si è messa leggermente in posizione laterale. Sono però riuscita a mantenere il controllo anche se andavo a collidere leggermente con il bordino laterale destro dell’autostrada con la ruota anteriore destra.

Guardavo nello specchietto retrovisore e notavo una macchina che stava girando su se stessa.” (verbale d’interrogatorio __________ 16.03.2012, pag. 2, act 1).

  1. Oltre a non essere contestata dall’imputata e a essere descritta in maniera sufficiente e univoca da tutti i protagonisti, la dinamica dell’incidente risulta chiaramente dal filmato agli atti allegato al rapporto di polizia (act 1).

Dallo stesso si può vedere come davanti all’autovettura guidata dall’imputata stavano circolando due automobili (una rossa, guidata da __________ e una grigia, condotta da __________) intenzionate ad immettersi in autostrada; si nota poi la vettura dell’imputata sopraggiungere dalla corsia di accelerazione ad una velocità superiore rispetto a quella delle due vetture che circolavano dinanzi a lei, immettersi in autostrada sulla corsia di destra e passare immediatamente su quella di sinistra.

Allo stesso momento si vede un autobus giungere da tergo sulla corsia sinistra dell’autostrada e quindi un primo impatto tra la fiancata sinistra dell’automobile guidata dall’imputata e la fiancata destra dell’autobus; immediatamente dopo avviene un secondo impatto di striscio con la prima vettura (quella grigia condotta dalla ) che circolava sulla corsia destra davanti a quella guidata dall’imputata e, successivamente, vi è una terza collisione con la macchina rossa che circolava davanti a quella con la quale poco prima era avvenuto l’impatto (quella grigia guidata da).

In seguito, stante la descrizione fornita dai protagonisti e come si intravvede dal filmato, l’auto guidata dall’imputata si gira su se stessa e va a colpire una seconda volta fiancata destra dell’autobus per finalmente fermarsi nella posizione finale in cui è stata trovata dalla polizia, e meglio sulla corsia destra dell’autostrada.

  1. Sulla base dei fatti appena descritti, il 23 aprile 2012, il Procuratore pubblico ha emesso un decreto di accusa nei confronti di IM 1 per grave infrazione alle norme della circolazione e ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, nonché alla multa di fr. 500.- (cinquecento) e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

  2. In occasione del pubblico dibattimento il difensore non ha contestato i fatti. Egli ha nondimeno rilevato che, dal profilo oggettivo, il comportamento da parte di terzi avrebbe interrotto il nesso di causalità adeguato, relegando in secondo piano la violazione commessa dalla sua assistita e, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, egli ha sostenuto che non sarebbe in particolare data la “vorwerfbare Rücksichtslosigkeit” tale da poter ammettere una grave negligenza, quella della sua assistita essendo stata negligenza incosciente e pertanto non punibile.

  3. Per l’art. 90 cifra 2 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona una serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

Tale disposto, di natura astratta e generale, deve essere completato con l’indicazione delle norme della circolazione in concreto violate (STF 24.11.2003, inc. n. 6S.392/2003, consid. 2.1, DTF 100 IV 71 consid. 1; CARP 18.04.2011, inc. n. 17.2010.14, consid. 2.3.a e referenze citate).

6.1. L’art. 26 cpv. 1 LCStr prescrive che ciascuno nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle regole stabilite. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.

6.2. L’art. 32 cpv. 1 LCStr dispone in particolare che la velocità, che stante il secondo capoverso della medesima norma è limitata dal Consiglio federale su tutte le strade, deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello.

Oltre a ciò, l’art. 3 cpv. 1 ONC impone al conducente di rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.

Sulle strade in cui i sensi di circolazione non sono separati, il conducente non deve servirsi, per il sorpasso, della corsia esterna sinistra sulle strade a tre corsie e della metà sinistra della carreggiata sulle strade a quattro corsie.

L’attenzione richiesta al guidatore implica che egli si ponga nella condizione di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l’integrità corporale ed i beni materiali altrui. Un livello accresciuto di attenzione è richiesto, per esempio, ad un guidatore privo di esperienza (titolare di un permesso di condurre da qualche mese) (cfr. CARP, 26.10.2011, inc. n. 17.2011.81, consid. 4.2. d).

  1. Dal profilo oggettivo, la fattispecie di cui all’art. 90 cifra 2 LCStr è realizzata quando l’autore commette una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico.

7.1. L’art. 90 cifra 2 LCStr descrive una forma qualificata d’infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), ed. 2007, ad art. 90 LCStr, n. 19 ss., pag. 43 ss).

Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241 consid. 3/d/aa; 118 IV 188 consid. 2a; 111 IV 169 consid. 2a), non è, di principio, possibile stabilire astrattamente una lista di regole oggettivamente fondamentali ed è, perciò, necessario, in ogni situazione concreta, procedere ad un confronto tra la norma violata e le circostanze oggettive in cui tale violazione si è realizzata al fine di determinarne l’importanza, e meglio il carattere fondamentale o meno (cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 19 ss., pag. 43 ss).

Non ogni violazione di una regola della circolazione comporta una colpa grave. Per ammettere una simile colpa, è necessario che sia stata posta in essere una violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione e che questa abbia un nesso causale con l’incidente (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ed. 1996, ad art. 65 LCStr, n. 3.7.7 pag. 599).

7.2. La messa in pericolo ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr è data quando la violazione grave della norma crea un pericolo per la vita o la salute di terzi.

La messa in pericolo è concreta se esiste, secondo l’andamento ordinario delle cose, una probabilità seria di realizzazione effettiva ed imminente del rischio di lesione alla vita o alla salute di almeno una persona. Vi è ad esempio messa in pericolo concreta quando un altro utente stradale è costretto ad effettuare una brusca manovra di deviazione per evitare un urto, in caso di perdita di padronanza del proprio veicolo oppure quando avviene effettivamente una collisione senza che ci siano dei feriti (cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26, pag. 46).

Il passaggio da una messa in pericolo astratta ad una messa in pericolo concreta è spesso legato al caso, che al momento in cui è commessa l’infrazione pone o meno sul cammino dell’autore un terzo qualunque. Per esempio, in caso di sorpasso effettuato senza visibilità vi è messa in pericolo concreta se in quel momento sopraggiunge un altro veicolo che è costretto a frenare o a scansare l’ostacolo per evitare l’incidente, mentre vi è messa in pericolo astratta se il caso ha voluto che nessun veicolo circolasse in quel momento in senso inverso (cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26, pag. 46).

7.3. Ritenuto che l’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chi cagiona un “serio” pericolo, una messa in pericolo astratta può entrare in considerazione unicamente se è “accresciuta” (DTF 131 IV 133 consid. 3.2; 130 IV 32 consid. 5.1; 123 IV 88 consid. 3a; 123 II 106 consid. 2a; cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 25, pag. 45).

La messa in pericolo astratta è data quando un determinato comportamento é, sulla base dell’esperienza della vita, tale da creare un pericolo teorico. Ciò che distingue la messa in pericolo astratta semplice dalla messa in pericolo accresciuta è l’imminenza del pericolo: deve esistere un rischio molto elevato di realizzazione di una messa in pericolo concreta o di una lesione all’integrità fisica di un terzo. L’imminenza del pericolo non può essere definita in modo astratto in funzione della natura della norma violata, ma deve, al contrario, essere apprezzato l’insieme delle circostanze della fattispecie, fra le quali figurano ad esempio le condizioni meteorologiche, la densità del traffico, la configurazione dei luoghi, lo stato della carreggiata, la segnaletica del luogo e, più generalmente, le altre fonti di pericolo prevedibili (DTF 123 IV 88 consid. 3a; cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, pag. 46). A titolo di esempio, un parcheggio in divieto di sosta può rappresentare una messa in pericolo astratta semplice in un vicolo residenziale ben illuminato, mentre costituisce una messa in pericolo astratta accresciuta lungo una strada molto trafficata, all’uscita di una curva e in caso di pioggia (cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, pag. 46 s.; cfr. CARP, 26.10.2011, inc. n. 17.2011.81, consid. 4.2. a).

7.4. Sulla scorta di quanto sopra indicato e ritenuto che, in concreto, si sono verificate delle collisioni e vi è stata una perdita di padronanza del veicolo, è pacifico che siamo in presenza di una messa in pericolo concreta.

7.5. Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 122 IV 17 consid. 2 c pag. 22).

Un rapporto di causalità naturale è dato se il comportamento colpevole costituisce la condizione necessaria dell’evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l’evento venga meno, ancorché non ne sia la causa unica (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; DTF 115 I V 199 consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 125 IV 195 consid. 2b; 116 IV 306 consid. 3a).

In materia di circolazione stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti essere una condizione necessaria per l’incidente, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con altre, a produrre l’evento (STF 28.08.2006, inc. n. 6S.34/2006, consid. 4.4.1; DTF 100 IV 279 consid. 3c pag. 283; CARP 08.04.2011, inc. n. 17.2011.1, consid. 5.3; CCRP 01.10.2009, inc. n. 17.2008.48, consid. 3.3.c).

Per quanto attiene alla causalità adeguata, la stessa è data se il comportamento dell’agente era idoneo, secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l’evento. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l’evento verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2. pag. 10; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; STF 28.08.2006, inc. n. 6S.34/2006, consid. 4.4.2; STF 14.10.2003, inc. n. 6S.297/2003, consid. 4; CARP 08.04.2011, inc. n. 17.2011.1, consid. 5.3; CCRP 01.10.2009, inc. n. 17.2008.48, consid. 3.3.c).

Il rapporto di causalità adeguata viene meno e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica allorché un’altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. Il suo carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: occorre ancora che questa circostanza rivesta un’importanza tale da risultare l’origine più probabile ed immediata dell’evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, in particolare, il comportamento dell’agente (tra tanti: DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2; STF 28.02.2011, inc. n. 6B_1086/2010, consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 01.10.2009, inc. n. 17.2008.48, consid. 3.3.c; CARP 08.04.2011, inc. n. 17.2011.1, consid. 5.3; CCRP 13.12.2005, inc. n. 17.2003.62/64, consid. 3).

La questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso causale va, pertanto, risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste in diritto penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF 20.07.2009, inc. n. 6B_315/2009, consid. 1; CARP 08.04.2011, inc. n. 17.2011.1, consid. 5.3; CARP 16.04.2012, inc. n. 17.2011.59, consid. 5.3.1).

7.6. Nella fattispecie, il difensore non contesta il comportamento ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale in quanto tale, ma invoca l’interruzione del nesso di causalità adeguato data dal comportamento di terzi.

A suo dire, innanzitutto, il conducente del bus – essendo un autista professionista e considerato da un lato che il bus presenta un rischio d’inerzia più elevato e, dall’altro, che lo stesso era in fase di sorpasso di un camion su un tratto di strada in salita – avrebbe dovuto prestare più attenzione. Inoltre, non vi sarebbero tracce di frenata.

Egli pretende poi che il veicolo condotto da __________ circolava lentamente, ragione per cui __________ ha improvvisamente frenato bruscamente. La sua assistita avrebbe quindi dovuto fare una scelta obbligata: o tamponava l’automobile antistante o tagliava la strada al pullmann.

7.7. Tale tesi non può essere seguita. Dall’esame degli atti, in particolare dal filmato, ben si può ammettere che, anche se si dovesse ritenere che l’autista dell’autobus abbia circolato ad una velocità inadeguata e non abbia frenato circolando regolarmente sulla corsia di sorpasso, ciò non può costituire una causa straordionaria o così imprevedibile da relegare in secondo piano il comportamento dell’imputata.

La stessa cosa vale per il comportamento delle due automobiliste che precedevano l’imputata, alle quali la difesa rimprovera una circolazione lenta, rispettivamente una frenata brusca. Anche se così fosse, non si può ragionevolmente ritenere che il loro comportamento sia stato imprevedibile al punto di relegare in secondo piano quello dell’imputata.

Al contrario, l’immissione in autostrada e il traffico intenso dovevano fare ritenere possibili eventuali frenate e/o rallentamenti da parte di altri veicoli.

Ciò posto, si deve concludere che nel caso concreto esiste senz’altro un rapporto di causalità naturale e adeguato tra il comportamento dell’imputata e l’evento verificatosi: il fatto di non aver adeguato la propria velocità mentre si immetteva in autostrada e nel passaggio da una corsia all’altra, non riuscendo in tal modo ad scorgere per tempo l’autobus che circolava sulla corsia di sorpasso, è la conditio sine qua non delle collisioni verificatesi.

Quanto all’interruzione di questo nesso dal comportamento di terzi, la stessa non è data. Come detto, il comportamento di terzi contrario alle norme della circolazione non è, di per sé, sufficiente ad interrompere il nesso causale. È inoltre necessario che l’ipotetico comportamento colpevole – così come altre circostanze esterne all’autore – non sia, in sé, prevedibile.

In concreto, il comportamento del conducente dell’autobus e delle due automobiliste non può essere considerato una circostanza eccezionale e imprevedibile.

Anche se si dovesse ritenere che l’autista del bus circolasse ad una velocità inadeguata e che lo stesso non abbia frenato, rispettivamente che un’automobilista circolasse lentamente e che l’altra abbia frenato bruscamente, considerato il traffico intenso e la configurazione del luogo, tali circostanze non rappresenterebbero degli eventi eccezionali e imprevedibili, tali da relegare il comportamento dell’imputata in secondo piano.

7.8. In relazione al nesso di causalità tra il comportamento dell’agente e l’evento, oltre alla prevedibilità di quest’ultimo, la giurisprudenza del Tribunale federale considera la sua evitabilità: occorre infatti chiedersi se, in caso di comportamento corretto dell’agente, l’evento non si sarebbe verificato (causalità ipotetica). La giurisprudenza esige un alto grado di probabilità, mentre non è sufficiente la semplice possibilità che in caso di comportamento conforme ai doveri di prudenza l’evento sarebbe stato evitabile. L’evento è imputabile all’agente soltanto se, qualora si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, l’evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF 28.08.2006, inc. n. 6S.34/2006, consid. 4.4.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii; 118 IV 130 consid. 6a; CARP 08.04.2011, inc. n. 17.2011.1, consid. 5.3; CARP 16.04.2012, inc. n. 17.2011.59, consid. 6.3.1).

Nella fattispecie, di può ragionevolmente concludere che se l’imputata si fosse comportata conformemente a quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e avesse quindi adeguato la propria velocità nell’immettersi in autostrada e nel passaggio da una corsia all’altra, la stessa avrebbe potuto vedere l’autobus sopraggiungente sulla corsia di sorpasso e di conseguenza avrebbe sicuramente potuto evitare l’incidente.

7.9. Visto quanto sopra, si può pertanto escludere un’interruzione del nesso causale sia a seguito del comportamento di terzi che ad altre circostanze esterne all’autore.

  1. Dal punto di vista soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr obbedisce alla regola generale di cui all’art. 100 cifra 1 prima frase LCStr – secondo cui salvo disposizione espressa e contraria alla legge, anche la negligenza è punibile – per modo che sia l’intenzione, compreso il dolo eventuale, sia la negligenza, sono punibili (cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n. 31).

L’autore deve quindi avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento palesemente negligente (STF 8.1.2008, inc. 6B_718/2007, consid. 3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e 4.4, pag. 684 s.).

8.1. In proposito, la difesa ritiene che nel caso di specie non sarebbe data la “vorwerfbare Rücksichtslosigkeit” tale da poter ammettere una grave negligenza, quella della sua assistita essendo stata una negligenza inconsapevole: in effetti, a suo dire, la violazione delle regole della circolazione da parte dell’imputata sarebbe dovuta ad una disattenzione/“défaillance” momentanea, ragion per cui non le si potrebbe imputare alcuna responsabilità penale e la stessa andrebbe prosciolta da ogni imputazione.

8.2. Per quanto attiene alla negligenza incosciente invocata dal difensore, va detto che la stessa può essere ammessa con riserva, e meglio solo nei casi in cui si può rimproverare all’autore di non aver pensato che il suo comportamento avrebbe causato una grave messa in pericolo per gli altri utenti, segnatamente se è disattento, se apprezza male una situazione e le sue capacità, se valuta male le conseguenze del suo comportamento, ecc.

In questo contesto si può rilevare una grave negligenza unicamente quando l’assenza della presa di coscienza del pericolo creato per altrui è particolarmente riprovevole (cfr. STF 25.07.2002, inc. 6S.186/2002, consid. 2.1).

Il fatto di apprezzare male una situazione non è in sé sufficiente per ammettere una negligenza lieve: occorre che ci siano altri elementi, legati all’autore, che giustifichino la sua momentanea “défaillance” e valutare, in particolare, se egli ha violato un dovere di prudenza elementare che si imponeva in modo evidente (cfr. STF 25.07.2002, inc. 6S.186/2002, consid. 2.1).

Innanzitutto, il grado di attenzione richiesto deve essere particolarmente elevato, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto quali la densità del traffico, la configurazione dei luoghi, l’ora, le condizioni meteorologiche, il tipo di veicolo, la visibilità, lo stato della strada, le fonti di pericolo prevedibili o la presenza di una segnaletica particolare. Più tali circostanze invitano alla prudenza, più sarà inaccettabile la disattenzione del conducente. In secondo luogo bisogna valutare la gravità oggettiva della violazione, rispettivamente l’importanza della norma violata: più la norma è importante più la mancanza di attenzione è riprovevole, salvo indizi contrari legati alla persona dell’autore che permettono di spiegare la propria “défaillance” momentanea. Da ultimo, è necessario prendere in considerazione le circostanze legate all’autore, che sono la componente soggettiva della negligenza. Di conseguenza ci si potrà mostrare più esigenti nei confronti di un autista professionista rispetto ad un automobilista ordinario (cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n. 41-43).

8.3. Nel caso in esame, il grado di attenzione richiesto era particolarmente elevato. Infatti, le circostanze oggettive concrete quali la densità del traffico, la presenza di autocarri, la configurazione dei luoghi (cfr. filmato allegato al rapporto di polizia, act 1), la velocità – in curva – comunque elevata (“circa 70 Km/h”: verbale d’interrogatorio imputata 24 marzo 2012, pag. 1, act 1; “70-80 Km/h”: verbale dibattimento 4 giugno 2013; “forte velocità”: verbale __________ 16 marzo 2012, pag. 2, act 1 e verbale __________ 5 marzo 2012, pag. 2, act. 1), il fondo stradale umido (cfr. Rapporto polizia, act 1), nonché l’inesperienza di guida – l’imputata era in possesso della licenza di condurre da appena quattro mesi (cfr. verbale dibattimento 04.06.2013) - invitavano o dovevano invitare la IM 1 alla prudenza: dal filmato agli atti si vede chiaramente che quest’ultima avrebbe potuto tranquillamente attendere il passaggio dell’autocarro, rimanendo semmai sulla corsia di accelerazione ancora per qualche metro prima di immettersi sulla corsia autostradale.

L’imputata avrebbe dovuto essere più prudente e attenta, a maggior ragione se si considera la sua esigua esperienza di guida, della quale era o perlomeno doveva essere consapevole.

Per quanto attiene alla gravità oggettiva delle violazioni, la stessa è senz’altro data. Basti considerare il cumularsi di infrazioni commesse dall’imputata (violazione dell’art. 26 cpv. 1 LCStr – norma fondamentale della circolazione imposto ad ogni automobilista –, degli art. 32 LCStr e 3 cpv. 1 ONC), che hanno messo seriamente e concretamente in pericolo la sicurezza altrui e causato un incidente, incidente che, aggiungasi a mero titolo abbondanziale, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Non adeguando convenientemente la propria velocità nell’atto di immettersi sull’autostrada e nel passaggio da una corsia all’altra, omettendo in tal modo di avvistare per tempo l’autobus sopraggiungente che circolava regolarmente sulla corsia di sorpasso, provocando così la collisione con lo stesso e con altri due veicoli circolanti sulla corsia di destra, l’imputata ha dimostrato di non aver avuto riguardo alcuno delle regole della circolazione, violando i più elementari doveri di prudenza.

  1. Essendo adempiute sia le condizioni oggettive sia quelle soggettive del reato, IM 1 va pertanto riconosciuta autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione.

  2. Visto quanto sopra, occorre procedere con la commisurazione della pena.

10.1. Giusta l’art. 34 cpv. 1 CP il giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla colpevolezza dell’autore; l’art. 47 CP precisa che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita (cpv. 1), ritenuto che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Secondo la giurisprudenza, il criterio essenziale per la commisurazione della pena è quello della gravità della colpa, per la cui valutazione entrano in considerazione diversi fattori. Da una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno ad una banda e la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21 consid. 6.1; 124 IV 44, 47 consid. 2d, cfr. pure CCRP, sentenza inc. n. 17.2002.58/66 del 28 aprile 2005, consid. 5b e c, giurisprudenza emessa in relazione all’art 63 v CP, pacificamente applicabile anche sotto l’egida del nuovo diritto, non avendo la novella legislativa nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa, cfr. FF 1999, p. 1704, cfr. pure Stratenwerth/ Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, ad art. 47, n. 4 e Petit commentaire CP I, ad art. 47, n. 1), non potendo trascurare, inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231, 6B.14/2007;6P.152/20059; 6B_626/2009). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342).

Nella commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP, sentenza inc. 17.2009.50 del 13 maggio 2010, consid. 3.3.a e 4.2.b).

10.2. Nel caso di specie, ai fini della commisurazione della pena giova senz’altro considerare che la colpa dell’imputata è grave. Bisogna però prendere anche in considerazione che la stessa non ha precedenti penali e che ha collaborato con le autorità.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, questo giudice ritiene adeguata una pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

10.3. Per quanto attiene all’ammontare dell’aliquota, va detto che ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF 11.01.2010, inc. n. 6B_845/2009, consid. 1.1; 6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).

L’imputata essendo studente e non percependo reddito alcuno, l’importo dell’aliquota giornaliera va quantificato in fr. 30.-.

10.4. Ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il giudice può infliggere una multa ai sensi dell’art. 106 CP, ritenuto che lo stesso commisura la multa alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3 CP).

Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il giudice può decidere di pronunciare, in aggiunta ad una pena sospesa condizionalmente, una pena pecuniaria effettiva o una multa ai sensi dell’art. 106 CP sia per infliggere una sanzione rappresentativa, sia per accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria sospesa condizionalmente, in un’ottica di prevenzione generale e speciale, quale monito indirizzato al condannato per renderlo attento alla serietà della situazione e alle conseguenze future nel caso non modificasse i suoi comportamenti (STF 13.05.2008, inc. n. 6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF 17.03.2008, inc. n. 6B_366/2007, consid. 7.3).

Dato che la pena va commisurata alla colpa del reo il Tribunale federale ha precisato che la combinazione delle due pene permette soltanto di stabilire una pena adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell’autore. L’applicazione dell’art. 42 cpv. 4 non può in quest’ottica, condurre ad un aggravamento della pena complessiva né permettere una pena supplementare; le pene combinate devono pertanto, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 1; STF 13.05.2008, inc. n. 6B_152/2007, consid. 7.1.2). Sempre secondo il Tribunale federale, per tener conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un quinto delle pene di base (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4., CARP, sentenza inc. n. 17.2011.81 del 26 ottobre 2011, consid. 9.2), ritenuto che sono immaginabili deroghe in caso di pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena cumulata assuma un valore unicamente simbolico (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4., CARP, sentenza inc. n. 17.2011.81 del 26 ottobre 2011, consid. 9.2); il tasso di conversione per la trasformazione della multa in pena privativa della libertà di sostituzione, è, infine, l’importo dell’aliquota giornaliera (STF 13.05.2008, inc. n. 6B_152/2007, consid. 7.1.3; cfr. pure CCRP, sentenza inc. n. 17.2007.42 del 16 settembre 2008, consid. 11 e PP, sentenza inc. n. 10.06.448 del 31 maggio 2007).

In base a quanto precede, in considerazione di tutte le circostanze concrete, la multa, tenuto conto dell’entità della pena pecuniaria, va quindi equamente fissata in fr. 300.-, con l’aggiunta che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 giorni.

richiamati gli art. 26 cpv. 1, 32 cpv. 2, 43 cpv. 3, 90 cifra 2 LCStr.; 3 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura Citroën targata __________, nell’atto di immettersi sull’autostrada, negligentemente omesso di adeguare convenientemente la propria velocità nel passaggio da una corsia all’altra, omettendo in tal modo di avvistare per tempo il sopraggiungente autobus Setra targato __________ condotto da __________ che circolava regolarmente sulla corsia di sorpasso, provocando così la collisione con lo stesso e con i veicoli Ford targato __________ condotto da __________ e Renault targato __________ condotto da __________, ambedue regolarmente circolanti sulla corsia di destra.

  1. Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1350.- (milletrecentocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta.

  1. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

  2. Intimazione a:

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.- multa

fr. 700.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese giudiziarie

fr. 1'250.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

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