Incarto n. 50.2004.11 P. 51/112.95
Bellinzona 9 settembre 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare nella procedura avviata con istanza 12/13 luglio 2004 da
IS 1 , , difeso da: DI 1
con la quale chiede che venga giudicato:
§ Di conseguenza la __________ è condannata a versare al signor IS 1 l'importo di CHF 28'189.95, più interessi e spese.
preso atto che con osservazioni 23/26 luglio 2004 il CRTE 1 rinviando comunque alle allegazioni delle competenti autorità federali, ha richiamato l'applicabilità della DPA, sostenendo l'incompetenza delle autorità cantonali, e nel contempo, ha evidenziato come l'importo richiesto sia palesemente esagerato, tenuto conto dell'entità del procedimento;
rilevato che con osservazioni 22/23 luglio 2004, la __________,CRTE 2 ha chiesto la reiezione della richiesta di risarcimento per l'importo di fr. 10'131.45 relativo alle spese di patrocinio dell'avv. __________ e proposto un'indennità di al massimo fr. 5'000.-- per il lavoro svolto dallo studio legale __________, rimettendosi nel contempo al giudizio del Giudice per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno materiale e del torto morale;
ricordato che con scritto 15/19 luglio 2004, il Ministero pubblico della Confederazione ha dichiarato di rinunciare a formulare delle osservazioni;
richiamata la decisione 17 giugno 2004 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (CRP), con la quale è stata dichiarata irricevibile l'istanza 26/29 marzo 2004 presentata dal signor IS 1 tendente ad ottenere un'indennità ai sensi degli art. 317 segg. CPP, nonché 99 segg. DPA, e il relativo incarto è stato trasmesso per competenza alla Pretura penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto: 1. Il signor IS 1 è direttore dal 1978 della ditta __________ (in seguito: __________), con sede in __________, attiva nel ramo dell'esportazione e del commercio di generi alimentari.
Il 21 giugno 1996, la Direzione delle dogane, Lugano, Sezione inquirente (SI IV), ha steso un processo verbale finale contro di lui, con il quale lo accusava di essersi reso colpevole di infrazione alla Legge federale sulle dogane (LD), alla Legge federale sulle epizoozie (LFE) e all'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto del 22 giugno 1994 (OIVA), per aver acquistato a nome della __________, il 10 ottobre 1994 ed il marzo 1995, rispettivamente 3'184.4 Kg e 704.5 Kg, di prosciutto di Parma non disossato, soggetti al permesso d'importazione (valore all'interno: fr. 82'458.--), dal signor __________, titolare della __________, __________, per il tramite del signor __________, titolare della __________, __________, che egli doveva supporre essere stati importati in Svizzera eludendo il controllo doganale.
Con decisione sull'obbligo di pagamento di medesima data, la summenzionata direzione doganale ha dichiarato l'istante debitore (in solidarietà con la __________, __________ e __________) dell'importo di fr. 3'308.15, corrispondente ai tributi d'entrata evasi per la succitata merce.
Da questa decisione, a seguito dei ricorsi del qui istante, è scaturita una procedura che ha condotto alla sentenza di data 10 dicembre 2003 di codesta Pretura penale, con la quale il signor IS 1 è stato prosciolto dai capi d'imputazione ascrittigli (doc. _). Non essendo stato interposto alcun ricorso, la stessa è regolarmente cresciuta in giudicato allo scadere dei termini di legge.
· fr. 12'872.50 per spese di patrocinio da parte dell'avv. __________,
· fr. 10'317.45 per quelle da parte dello studio legale __________,
· fr. 5'000.-- a titolo di rimborso del dispendio di tempo e del guadagno perso.
Giusta l'art. 101 DPA, il tribunale che ha giudicato nel merito (qui la scrivente Pretura) è competente per decidere anche sull'indennità dovuta per i pregiudizi provocati all'imputato prosciolto (compresi quelli patiti nell'iter amministrativo).
Come riconosciuto dalla giurisprudenza, è sufficiente, ma comunque necessario, che la parte si riservi genericamente, ma in maniera esplicita, la possibilità di chiedere il riconoscimento dell'indennità in questione qualora essa fosse prosciolta dalle accuse (cfr. decisione del Tribunale federale 2 maggio 2003, 6P.22/2003, consid. 4.2. e DTF 106 IV 405 consid. 6).
Rispettato questo presupposto indispensabile, la persona scagionata ha poi il diritto di inviare in un secondo tempo la distinta particolareggiata di cui all'art. 11 dell'Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa, che deve essere a sua volta sottoposta all'amministrazione in causa per osservazioni, art. 101 cpv. 2 DPA.
Le presenti pretese per l'indennità ed il risarcimento dei danni patiti a seguito del procedimento avviato nei confronti del procedente, sono state avanzate solo oltre sette mesi dopo l'emanazione della sentenza con l'allegato del 12/13 luglio 2004.
L'istanza qui in discussione è dunque manifestamente tardiva, come d'altronde lo sarebbe stata anche quella precedentemente inoltrata alla CRP, e deve pertanto essere respinta integralmente.
Per questi motivi,
visti gli art. 99 e 101 DPA, 11 Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa,
pronuncia: 1. L'istanza è respinta.
La tassa di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono poste a carico dell'istante.
Intimazione a:
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Il giudice: Il segretario: