Incarto n. 30.2009.90 6828/106

Bellinzona 2 aprile 2010

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 marzo 2009 presentato da

RI 1, difeso da: DI 1,

contro

la decisione 13 marzo 2009 n. 6828/106 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 6 aprile 2009 presentate dalla CRTE 1, ;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1 con decisione 13 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della vettura (__________) __________ ometteva di fermarsi ad un ‘dare precedenza’, s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra. Ometteva pure di allacciarsi con la cintura di sicurezza”.

Fatti accertati il 14 dicembre 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1 LCStr; 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1, 14 cpv. 1, 96 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

Il ricorrente chiede che questo giudice abbia a disporre un sopralluogo in presenza delle parti coinvolte onde chiarire la dinamica esatta del sinistro alla luce delle prove addotte.

Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF non pubblicata del 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

Nella fattispecie la prova chiesta dal ricorrente non appare suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento.

Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

  1. Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per quanto qui interessa, il segnale «Dare precedenza» (3.02) obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 2 OSStr, che rinvia tra l’altro all’art. 75 cpv. 3–5 OSStr relativamente alla linea di attesa (6.13) che completa il segnale).

Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra; i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia.

Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

Giusta l’art. 3a cpv. 1 ONC nelle automobili, negli autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza.

Chiunque viola le disposizioni dell’ONC è punito con la multa, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale.

  1. La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di non essersi fermato a un “dare precedenza” e di essersi inoltrato in un’intersezione senza concedere la precedenza a un autoveicolo sopraggiungente da sinistra, sulla strada principale, collidendo conseguentemente con quest’ultimo. L’autorità gli rimprovera inoltre di aver omesso di allacciarsi con la cintura di sicurezza.

La decisione impugnata si fonda sul rapporto di polizia 5 gennaio 2009 della Polizia cantonale, che ha così riassunto la dinamica dell’infortunio della circolazione stradale:

“Il protagonista __________ circolava al volante del proprio veicolo in territorio di __________ su Via __________ con l’intenzione di raggiungere __________.

Giunto in prossimità dell’intersezione con Via __________, rallentava la sua corsa fino ad arrivare ad una velocità dichiarata a verbale di circa 20 km/h. Non notando giungere alcun veicolo, senza arrestarsi completamente alla demarcazione di dare precedenza, continuava immettendosi su Via __________. In questo frangente entrava in collisione con la protagonista __________ la quale, al volante della propria auto, scendeva da Via __________ in direzione di __________ stazione FFS mantenendosi sulla strada principale.

La collisione avveniva fra lo spigolo anteriore sinistro dell’auto guidata da __________ e lo spigolo anteriore destro del veicolo condotta da __________ (…)” (cfr. informazioni complementari, pag. 4).

  1. Il ricorrente contesta entrambi gli addebiti mossigli.

Sull’omissione di concedere la precedenza, egli pretende di essere stato vittima del comportamento al volante della co-protagonista che a causa dell’alta velocità – a suo dire ben superiore ai 40/50 km/h da lei dichiarati –avrebbe intravvisto la sua auto solo all’ultimo momento per poi sterzare a sinistra per evitare l’impatto (ricorso punto 5).

Sulla scorta di tale premessa, egli pretende che: “Per questo motivo […] arrivato al “dare precedenza” non poteva ancora scorgere l’auto VW Polo della donna; va aggiunto che la strada da cui proveniva la __________ era in discesa e svoltava a sinistra. Continuando a velocità minima di circa 20 Km/h, veniva urtato violentemente nello spigolo sinistro dalla parte anteriore dell’auto della __________ nella corsia di contromano” (ricorso punto 4).

Egli sostiene inoltre che la sua vettura “si trovava quasi completamente oltre la corsia di direzione __________ (solo lo spigolo sinistro posteriore dell’auto del __________ rimane ancora nella corsia di direzione della __________); fosse andata come sostenuto da quest’ultima le due auto si sarebbero scontrate prima, ossia nella corsia di provenienza della __________”. Soggiunge che la sua auto, che procedeva adagio, al momento dell’impatto era ferma in quanto aveva frenato pochi attimi prima nel tentativo di evitare lo scontro” (ricorso punto 5).

A sostegno della sua versione, l’insorgente produce una dichiarazione testimoniale scritta della passeggera che sedeva al suo fianco al momento dei fatti.

  1. Giusta l’art. 14 cpv. 1 ONC, come detto, chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione.

L’eventualità di un ostacolo si concretizza ogni qualvolta che il conducente prioritario è così vicino all’intersezione da raggiungerla prima che il debitore della precedenza l’abbia oltrepassata, liberando la via, e ciò anche se abbia raggiunto per primo l’intersezione (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.4.6 ad art. 36 LCStr).

Il conducente non prioritario deve quindi avanzare fino al bordo dell’intersezione in modo da essere visto dagli altri utenti della strada e in modo d’avere una buona visuale del traffico; egli deve volgere il suo sguardo e la sua attenzione da entrambi i lati della strada, senza diminuire questa attenzione nel corso della manovra d’entrata nella circolazione (DTF 85 IV 146). Se la manovra che il debitore del diritto di precedenza intende eseguire lo porta ad attraversare la carreggiata, le precauzioni da lui prese devono essere tali da poter portare a termine la manovra in una sola volta, senza dover rallentare o arrestare la marcia (DTF 105 IV 341; DTF 99 IV 173).

  1. In concreto, l’insorgente ha così descritto la propria manovra:

“[…] Visto l’orario (01.45, ndr) e la pioggia battente, avevo i fari anabbaglianti accesi ed i tergicristalli in funzione.

Come detto stavo percorrendo Via __________ con l’intenzione di raggiungere __________. Giunto all’intersezione con Via __________ ho rallentato la mia corsa fino a raggiungere i 20 km/h. Questo in prossimità del ‘dare precedenza’, mancavano circa dai 3 ai 5 m. Non mi sono fermato completamente in quanto ho guardato sia a sinistra che a destra e non ho notato nessuna auto sopraggiungere. Visto ciò ho continuato la mia corsa immettendomi su Via __________ in direzione di __________.

In questo frangente sono stato urtato da un’auto che stava scendendo da Via __________ e continuava in direzione di __________ verso la stazione FFS. La collisione è avvenuta fra lo spigolo anteriore sinistro della mia auto e lo spigolo anteriore destro dell’auto che scendeva. […]

Preciso che la conducente dell’altra auto, durante la discesa da Via __________ quando ha affrontato la curva dove è posizionato l’incrocio, ha completamente ‘tagliato la strada’ invadendo la corsia di contromano. Questo lo si può vedere anche dalla posizione finale dei due veicoli” (cfr. verbale d'interrogatorio, pag. 1 e 2).

La co-protagonista, dal canto suo, ha affermato che:

“[…] A bordo ero sola, con la cintura di sicurezza regolarmente allacciata, i fari anabbaglianti accesi e, visto che pioveva, avevo i tergicristalli in funzione.

La mia velocità era di circa 45 – 50 km/h.

Giunta all’altezza del EP (esercizio pubblico, ndr) , dove Via (sulla quale mi trovavo) incrocia Via __________, ho notato arrivare alla mia destra, su Via __________, un’auto. Quest’ultima arrivata al ‘dare precedenza’, non si è fermata ma ha continuato la sua corsa immettendosi su Via __________ in direzione di __________.

In questo frangente, in cui l’altra auto si stava immettendo su Via __________ da parte mia mi trovavo praticamente all’incrocio. L’altra auto mi ha ostruito la strada non lasciandomi alcuno spazio di manovra urtandomi alla parte anteriore (spigolo anteriore destro). La collisione mi ha sorpresa, mi aspettavo che il conducente si fermasse al dare precedenza, ma così non è stato. L’urto è avvenuto fra lo spigolo anteriore destro della mia auto e lo spigolo anteriore sinistro dell’altro veicolo” (cfr. verbale d'interrogatorio__________ 19 dicembre 2008, pag. 1 e 2).

  1. Di fronte a versioni contrastanti il giudice deve valutare se vi sono elementi oggettivi che permettano di ritenere l’una più credibile dell’altra.

In concreto, lascia d’acchito perplessi il fatto che in sede di verbale d'interrogatorio l’insorgente non abbia minimamente accennato alla presunta velocità eccessiva della co-protagonista – alla base della tesi ricorsuale – rimproverandole per contro di avergli completamente “tagliato la strada” invadendo la corsia di contromano. L’insorgente cade inoltre in contraddizione laddove afferma nel gravame di aver frenato pochi attimi prima dell’impatto nel tentativo di evitare lo scontro fino ad arrestarsi, mentre in sede di verbale ha dichiarato di essersi immesso senza fermarsi e di essere quindi stato urtato in questo frangente.

Al di là di queste incongruenze, va comunque rilevato che alcuna delle tesi trova conferma nelle risultanze processuali. Infatti, né il punto di impatto (spigolo anteriore sinistro veicolo __________ – spigolo anteriore destro veicolo __________) né la posizione finale dei veicoli attestata dalla documentazione fotografica agli atti (quello del ricorrente perpendicolare alla strada principale, mentre quello della co-protagonista leggermente ruotato a sinistra, ma con entrambe le ruote posteriori sulla sua corsia di marcia) sono compatibili con una crassa invasione della corsia di contromano da parte della co-protagonista (in proiezione della superficie vietata visibile sulla foto 1) o con una manovra di attraversamento dell’ampia carreggiata pressoché ultimata (con l’aggiunta quasi forzata della sterzata a sinistra, non confermata dalla co-protagonista, la quale non aveva motivi di sottacere una tale reazione). Infatti, in nessun caso l’urto avrebbe coinvolto gli spigoli, ma piuttosto la fiancata sinistra (parte centrale o posteriore) della vettura condotta dall’insorgente e la parte anteriore (muso) di quella della co-protagonista.

Più consona al punto di impatto e alla posizione finale dei veicoli appare per contro la versione della co-protagonista, laddove la leggera rotazione a sinistra del suo veicolo, proiettato verso l’interno dell’ampia curva a sinistra, non può che essere dovuta all’urto con quello del ricorrente. Ella ha tra l’altro dichiarato di non aver avuto alcuno spazio di manovra e di essere stata sorpresa dalla manovra dell’insorgente, ciò che è confermato dal fatto che non sono state rilevate tracce di frenata sull’asfalto.

Checché ne dica il ricorrente – invero solamente dopo l’intervento del legale – invano si cercherebbero nel fascicolo processuale indizi che lascino supporre una velocità della co-protagonista di gran lunga superiore a quella dichiarata o altrimenti inadeguata, tale da sorprenderlo e da non poterla vedere per tempo (nonostante l’illuminazione artificiale e l’ampia visuale, che permette di scorgere vetture in senso inverso già nelle fasi iniziali della curva; cfr. foto 2). In effetti, se ella avesse realmente circolato a velocità eccessiva (ciò che appare poco probabile anche in considerazione della morfologia della strada e delle condizioni atmosferiche), la vettura condotta dall’insorgente avrebbe subito con ogni verosimiglianza una notevole rotazione sulla sua destra e le conseguenze dell’incidente sarebbero state ben peggiori.

Giovi comunque rilevare che la velocità eccessiva del prioritario non libera dal suo obbligo il debitore della precedenza, salvo velocità manifestamente eccessive (ed es. 65 km/h oltre il limite vigente nel luogo interessato; cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.5.4 ad art. 36 LCStr). Inoltre, in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

Di transenna si rileva che il ricorrente stesso afferma di avere avuto a ca. 3-5 metri dalla linea di attesa una velocità di 20 km/h e di non aver visto nessun veicolo in quel frangente né a sinistra né a destra (cfr. verbale di interrogatorio pag. 2). Orbene, ammessa la correttezza di questi dati, si rileva di primo acchito che egli, anche volendolo, non sarebbe riuscito a fermarsi prima dell’intersezione, perché lo spazio di arresto era di 10.8 metri. Inoltre, rilevato che a quella velocità nello spazio di reazione si percorrono 5.6 metri, l’insorgente si sarebbe inoltrato nell’intersezione ancor prima di iniziare a frenare. E un secondo prima, contrariamente a quanto da lui affermato, avrebbe già dovuto aver avvistato la co-protagonista, perché quest’ultima, ritenuto che la visuale verso il punto dal quale ella proveniva è di almeno 90-100 metri, avrebbe dovuto circolare a più di 300 km/h (ca. 83 metri in un secondo) per non essere ancora nel suo campo visivo.

Ulteriore considerazione che si impone è che per percorrere la distanza di ca. 100 metri in 3 secondi occorre circolare a 120 km/h. Per non essere visibile al ricorrente la co-protagonista avrebbe quindi dovuto viaggiare a una velocità ancor superiore. Appare evidente che data la conformità della strada e il veicolo da lei condotto ciò non era il caso.

Alla luce delle considerazioni che precedono, questo giudice perviene al convincimento che la manovra eseguita dall’insorgente è stata del tutto intempestiva e costitutiva di una crassa violazione del diritto di precedenza della conducente sopraggiungete dalla strada principale.

Su questo punto la decisione impugnata merita pertanto conferma.

  1. L’insorgente contesta in secondo luogo l’addebito relativo all’omissione di allacciarsi con la cintura di sicurezza, proclamando che al momento dell’incidente era regolarmente allacciato, circostanza pure confermata dalla dichiarazione scritta 25 marzo 2009 rilasciata dalla signora __________.

Egli sostiene che a causa del fatto che la vettura è stata immatricolata nel lontano 1998 e del tipo di urto (laterale), “il movimento trasversale non ha fatto scattare la cintura che è praticamente rimasta in posizione tesa – normale” (ricorso punto 6); del resto neppure il sistema “air bag” è scattato.

In proposito, di fronte alla contestazione dell’agente verbalizzante, il quale lo ha reso edotto sul fatto che sia la sua cintura di sicurezza sia quella della passeggera erano rimaste in tensione nella posizione di riposo, o meglio di non utilizzo (adese al piantone centrale dell’auto), anziché rimanere completamente srotolate, egli ha tra l’altro dichiarato quanto segue:

“L’urto è avvenuto non frontale ma laterale, probabilmente non ha funzionato il sistema che manda in tensione le cinture” (cfr. verbale d'interrogatorio, pag. 3)

Orbene, se è vero che il tipo di urto, laterale, potrebbe spiegare la circostanza per cui l’air bag non si sia aperto, l’ipotesi avanzata durante l’interrogatorio circa il presunto malfunzionamento del dispositivo delle cinture di sicurezza, risulta poco convincente (difficile comprendere come si possa pretendere che il sistema che manda in tensione la cintura sia difettoso se la stessa è trovata proprio in tale posizione) e non è suscettibile di sovvertire l’accertamento della polizia cantonale, confortato dal classico “colpo di frusta” diagnosticatogli dal Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________ e Valli che lo ha visitato in seguito all’infortunio (cfr. rapporto di uscita del 14 dicembre 2009). Pure difficilmente compatibile con l’inserimento della cintura di sicurezza è la frattura multipla al piede destro da lui subita. Diversamente, la contusione allo sterno riportata dalla co-protagonista, che ha subito un urto simile, attesta che ella era allacciata alla cintura di sicurezza.

Nulla muta a tale conclusione (a prescindere dall’imparzialità o meno del suo estensore) la dichiarazione della passeggera prodotta dall’insorgente, giacché smentita dalle predette risultanze processuali. Le lesioni subite dalla passeggera (contusione al ginocchio destro, taglio al labbro inferiore e contusioni varie) portano peraltro alla conclusione che ella pure non era allacciata, tant’è che anche la sua cintura di sicurezza è stata trovata dalla polizia nel medesimo stato di quella dell’insorgente.

In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.

  1. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1 LCStr; 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1, 14 cpv. 1, 96 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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