Incarto n. 30.2009.8
Bellinzona 26 luglio 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 gennaio 2009 presentato da
Marijana RI 1
contro
la decisione 19 dicembre 2008 n. (401) 08 194/205 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 3 febbraio 2009 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 19 dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 3'750.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 800.- e alle spese di fr. 150.- per i seguenti motivi:
per aver consentito che venissero servite bevande alcoliche a sette avventori minorenni;
per aver consentito l’accesso a undici avventori minorenni;
per non aver notificato al competente Ufficio permessi la propria sostituzione provvisoria a seguito di assenza (maternità) dal 31.07.2007 al 15.01.2008;
per aver svolto una gerenza irregolare, ritenuto che la sua presenza giornaliera, dal 16.01.2008 al 30.04.2008, pari ad 1 ora, non era conforme alle vigenti disposizioni in materia di esercizi pubblici (con riferimento al rapporto di contravvenzione 28 agosto 2008).
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 37 cpv. 1, 47, 50 lett. b, 53 e 66 Les pubb; art. 80, 81, 82, 87 e 88 RLes pubb.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento; in subordine, per quanto concerne le presunte bevande alcoliche servite ai minorenni, postula il contraddittorio orale delle persone verbalizzate dall’autorità inquirente e l’ultimazione dell’istruttoria, segnatamente l’audizione di un bambino di sei anni presente all’interno dell’esercizio pubblico al momento del controllo, l’acquisizione delle autorizzazioni del magistrato dei minorenni a procedere all’interrogatorio dei minorenni senza la presenza di una terza persona, come pure l’edizione degli atti relativi alle sanzioni inflitte agli autori materiali del presunto reato e ai provvedimenti presi sotto il profilo del diritto famigliare.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerando in diritto
Preliminarmente, è necessario chinarsi sulle censure d’ordine sollevate dalla ricorrente.
L’insorgente lamenta, innanzitutto, un vizio nella notificazione della decisione, in quanto l’autorità di prime cure ha intimato la decisione a lei nonostante fosse rappresentata da un avvocato; la decisione avrebbe dunque dovuto essere notificata al legale e non a lei direttamente.
La notifica degli atti giudiziari ai rappresentanti delle parti costituisce un principio generale, ribadito peraltro espressamente in più ambiti dalle legislazioni cantonali e federale. In particolare, per i procedimenti penali e penali amministrativi ticinesi, tale modo di intimazione è prescritto dall'art. 120 cpv. 4 del Codice di procedura civile, applicabile in virtù del rinvio dell'art. 7 cpv. 2 CPP, ritenuto che il CPP costituisce la legge suppletiva alla LPContr.
La notificazione è considerata irregolare se una decisione viene comunicata direttamente al rappresentato, anziché al patrocinatore (DTF 110 V 389 consid. 2b; 99 V 177 consid. 3). La giurisprudenza considera altresì che una notificazione difettosa non può cagionare alla parte alcun pregiudizio (DTF 113 Ib 296 cons. 2c).
Nella fattispecie, la ricorrente non ha subito nessuno svantaggio, il ricorso – da lei personalmente inoltrato, ma con ogni verosimiglianza allestito da un giurista – essendo tempestivo e le argomentazioni presentate pertinenti alla presente procedura. La censura va quindi respinta.
La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost. (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost.).
Ora, la LPcontr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità amministrativa di motivare le sue decisioni. D'altra parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena conoscenza di causa a un'istanza superiore. La motivazione addotta deve infatti permettere all’interessato di rendersi conto della portata e della correttezza della decisione che gli viene comunicata, non da ultimo nell’ottica di una sua eventuale impugnazione (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). L'ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c).
Nel caso concreto, contrariamente a quanto assume la ricorrente, l’autorità di prime cure ha sufficientemente motivato la propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti e fatto esplicito rinvio al rapporto di contravvenzione che contempla le varie imputazioni ascrittele, l’autorità ha precisato i punti essenziali ai fini del giudizio, ponendo quindi la multata nella condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto di ricorso all’istanza superiore (cfr. DTF 117 Ib 64 cons. 4), condizione che nella fattispecie è data. Seppur breve, questa motivazione è sufficiente ai sensi dell'art. 29 Cost.
La censura si rivela pertanto priva di fondamento.
Per quanto concerne eventuali precedenti interventi di polizia, va subito detto che, sebbene il rapporto di intervento 18 luglio 2008 contempli una vaga e generica affermazione in tal senso, non risulta affatto che l’autorità dipartimentale abbia preso in considerazione qualsivoglia comportamento recidivante nell’emanazione della querelata decisione.
Non giova pertanto all’insorgente lamentarsi di non aver potuto visionare tali documenti, che non sono presenti nell’incarto giacché di nessuna pertinenza con il procedimento in corso. Per lo stesso motivo, un’istruttoria su questo aspetto va qui negata.
Per quanto attiene all’autorizzazione a procedere all’audizione dei minorenni, da informazioni assunte da questo giudice direttamente presso il Magistrato dei minorenni la stessa è stata rilasciata oralmente (in ossequio all’art. 20 cpv. 3 Legge sulla magistratura dei minorenni dell’8 marzo 1999, che non prevede una forma particolare e che può senz’altro trovare applicazione anche in ambito penale amministrativo) laddove non era presente un genitore o è sopraggiunto in seguito; così stando le cose, occorre ammettere che gli interrogatori dei minorenni – sentiti per di più in veste di testimoni e non già poiché rei di chissà quale reato nell’ambito della legislazione sugli esercizi pubblici – sono stati effettuati correttamente.
Relativamente al bambino di sei anni, se da un lato non stupisce certo l’assenza di verbali, dall’altro lato non si può che constatare come le circostanze legate alla sua presenza nel locale non siano state minimamente vagliate, ragion per cui un eventuale rimprovero in merito si rivelerebbe infondato. A non avere dubbi, l’assenza di istruttoria su tale fatto non permette di giungere a un annullamento della decisione. Tale argomento è semmai rilevante nell’ambito della commisurazione della pena.
In particolare, la ricorrente sostiene che il contraddittorio orale con l’agente __________ avrebbe permesso di ottenere delle spiegazioni sul rapporto di segnalazione da lui redatto, che conterrebbe “delle cose assolutamente non vere”, laddove rimprovera all’insorgente una conduzione naïf del locale e una presunta recidiva.
Se non che la decisione della CRTE 1 verte unicamente sui fatti che emergono dagli interrogatori, compresi quello dell’insorgente e del di lei convivente, descritti nel rapporto di contravvenzione, ma non già sulle considerazioni espresse nel rapporto di segnalazione datato 18 luglio 2008 (che come tale non costituisce neppure un mezzo di prova). Come si evince dalla decisione medesima l’autorità di prime cure non ha ritenuto né una gestione “naif”, né una recidiva, circostanze che non hanno pertanto avuto influenza per la determinazione della sanzione. Non c’era dunque interesse a chiarire degli elementi non pertinenti al fine del giudizio.
Per quel che è del contraddittorio chiesto con i genitori del bambino di sei anni, lo stesso non è suscettibile di portare chiarimenti utili per il giudizio. Come già spiegato, questo fatto non può essere imputato alla ricorrente, in quanto la circostanza non è suffragata da alcun verbale di polizia.
Per quanto riguarda gli altri minorenni, come esposto al considerando precedente, occorre anzitutto rilevare che gli interrogatori erano stati autorizzati, laddove necessario, dal Magistrato dei minorenni (come peraltro menzionato nei relativi verbali) e quindi risultano perfettamente validi.
Quanto contenuto in tali verbali è stato portato alla conoscenza della ricorrente, la quale ha avuto modo di prendere compiutamente posizione in merito nel pieno rispetto del suo diritto di essere sentita. L’autorità di prime cure ha quindi considerato che il contraddittorio non fosse suscettibile di recare chiarimenti di rilievo. Va altresì rilevato che, contrariamente a quanto preteso in sede di osservazioni (alle quali rinvia nel gravame), i minorenni sono stati sentiti in veste di testimoni (alcuni di essi clienti abituali del locale), ragion per cui non si vede quale motivo avrebbero avuto per scaricare eventuali colpe su di lei; d’altronde, per sua stessa ammissione, gli agenti di sicurezza addetti al controllo delle persone in entrata non hanno disposizioni particolari (cfr. verbale d'interrogatorio 30 aprile 2008, pag. 3 in basso). In sostanza, l’autorità di prime cure, rifiutando il contraddittorio richiesto, ha di fatto proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, che consente di rinunciare ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Tale apprezzamento può senz’altro essere confermato in questa sede, anche per quanto attiene alle ulteriori prove richieste.
In concreto, analogamente a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure, le prove offerte dalla ricorrente non appaiono suscettibili d'influire sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.
Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito sulla base degli atti (comprensivi del rapporto di intervento 18 luglio 2008 e dei verbali di interrogatorio richiamati d’ufficio da questo giudice e già in possesso dell’insorgente) a norma dell’art. 12 LPContr.
L’art. 50 lett. b Les pubb sancisce inoltre che il gerente non deve fornire bevande alcoliche alle persone di età inferiore ai diciotto anni. Più in generale egli assicura, con la sua presenza, il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene e la pulizia (art. 81 RLes pubb) ed è la persona fisica responsabile verso l'Ufficio e il gestore del rispetto della legge e del regolamento (art. 80 RLes pubb).
Il gerente è tenuto per principio a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore (art. 82 cpv. 1 RLes pubb, cui l'art. 53 cpv. 2 Les pubb rinvia). Egli è responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (art. 53 cpv. 1 Les pubb).
In caso di impedimento temporaneo non superiore al mese (vacanza, breve malattia, servizio militare ecc.) l’art. 87 cpv. 1 RLes pubb impone al gerente di farsi sostituire, rispettivamente al gestore di sostituirlo, con una persona di sua fiducia. Per periodi di assenza superiori al mese deve essere richiesta la gerenza provvisoria di cui all’art. 88 RLes pubb (art. 87 cpv. 3 RLes pubb).
Per l’art. 66 cpv. 1 Les pubb le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni. Il minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art. 50 è fissato a fr. 200.-.
Sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (cpv. 2).
In applicazione di suddette norme legali, la CRTE 1 rimprovera alla ricorrente di aver consentito l’accesso a undici minorenni all’interno dell’esercizio pubblico, di aver consentito che venissero servite delle bevande alcoliche a sette persone di età inferiore ai 18 anni, di non aver notificato all’Ufficio permessi la propria sostituzione provvisoria a seguito di assenza per maternità dal 31 luglio 2007 al 15 gennaio 2008 e di non aver garantito una presenza giornaliera conforme alle vigenti disposizioni dal 16 gennaio al 30 aprile 2008.
L’insorgente, in sede di ricorso, non contesta né la gerenza irregolare, né la mancata richiesta tendente a ottenere l’autorizzazione di gerenza provvisoria dell’autorità. In proposito le osservazioni 26 settembre 2008 presentate dalla multata inerenti a tali addebiti sono state parzialmente accolte dalla CRTE 1, che ne ha tenuto conto nell’ambito della commisurazione della multa. Tali fatti non sono dunque contestati in questa sede.
Per quanto attiene agli ulteriori addebiti, la ricorrente invoca il principio “nulla poena sine lege”. Ritiene che la norma inerente alle bevande alcoliche così inserita nella legge non concerne direttamente l’esercente, bensì il consumatore minorenne. Allo stesso modo, pur senza contestare la presenza dei avventori minorenni all’interno del locale, sostiene che il divieto è rivolto agli avventori stessi e non all’esercente. Ella assevera che “addirittura mancherebbe il concorso di reato, sancito espressamente all’art. 66 LEP [recte: Les pubb, poiché l’abbreviazione LEp sta per legge sulle epidemie] e di cui è chiesta edizione e spiegazione”; in sostanza, la multa non sarebbe corretta poiché andavano parimenti puniti gli autori materiali, cioè i minorenni.
La ricorrente asserisce inoltre che la multa non doveva esserle addebitata, non essendo stata lei a servire le bevande alcoliche. Soggiunge che non è stato dimostrato che le stesse siano state consumate all’interno dell’esercizio pubblico.
A norma dell’art. 80 RLes pubb “il gerente è la persona fisica responsabile verso l’Ufficio e il gestore del rispetto della legge e del regolamento”; secondo l’art. 66 Les pubb le infrazioni alla legge e al regolamento sono punite con la multa, il capoverso 2 di questa disposizione sancisce invece la punibilità del gerente. Orbene, qualora gli addebiti fossero confermati, occorrerebbe ammettere che la ricorrente non ha garantito il rispetto della legislazione sugli esercizi pubblici, più precisamente degli art. 47 e 50 Les pubb e di conseguenza sarebbe punibile sulla base dell’art. 66 Les pubb.
La base legale esiste e consacra chiaramente la responsabilità penale di determinate persone che, in funzione del ruolo che svolgono, si trovano in una posizione di garante nel far rispettare le prescrizioni legali; questo è senza dubbio il caso per quanto concerne la gerente.
Ma quand’anche fossero stati presi provvedimenti nei loro confronti, gli stessi non avrebbero alcuna ripercussione sulla presente procedura. Anche questo argomento è dunque volto all’insuccesso.
In merito alle bevande alcoliche, ella si giustifica asserendo di non aver personalmente servito da bere ai minorenni; soggiunge inoltre che non è stato comprovato che le bevande alcoliche siano state consumate all’interno dell’esercizio pubblico.
Innanzitutto, come emerge dalle dichiarazioni di due delle tre avventrici minorenni che hanno consumato alcool, le bevande sono state da loro personalmente acquistate, senza alcuna verifica dell’età (__________, verbale d'interrogatorio 26 aprile 2008, pag. 2: “la singola consumazione, ovvero la birra, l’ho pagata CHF 10.- e la tequila CHF 7.-”; __________, verbale d'interrogatorio 26 aprile 2008: “A precisa domanda rispondo che non mi hanno chiesto i documenti neppure quando mi hanno venduto la birra”).
Poco importa dove sia avvenuta la consumazione.
Ciò posto, come rettamente considerato dall’autorità di primo grado, l’applicazione combinata degli art. 50 Les pubb, 80 e 81 RLes pubb, consente di stabilire che il gerente è responsabile per la fornitura di bevande alcoliche a minorenni anche da parte del personale impiegato nell’esercizio pubblico, stante il suo obbligo di garantire il rispetto delle normative sugli esercizi pubblici e di curare l’istruzione del personale. Tenuto conto di quanto precede e dello scopo che il divieto di bevande alcoliche a minorenni intende perseguire (salute pubblica, tutela dei minorenni, prevenzione ecc.), l’art. 50 Les pubb – che da un’interpretazione puramente letterale sembrerebbe concernere unicamente la fornitura da parte del gerente e non anche dei suoi collaboratori – va interpretato in senso lato e dunque non alla lettera, poiché così facendo vi è il rischio di venir meno alla ratio legis.
Il gerente è quindi tenuto a mettere in atto tutti i provvedimenti volti a garantire il rispetto della legge, segnatamente a impartire le necessarie direttive ai propri collaboratori per scongiurare che siano fornite bevande alcoliche a minorenni. Egli non può tuttavia limitarsi a istruire il personale delegandogli ogni responsabilità e in questo modo discolparsi da un’eventuale violazione delle norme vigenti ma, in virtù del predetto obbligo legale, è tenuto a controllare che le sue istruzioni vengano eseguite correttamente. Ciò che non è avvenuto nel caso concreto. In effetti, dalle dichiarazioni convergenti dell’insorgente, come pure del suo convivente __________, direttore della discoteca, emerge invero che nonostante sia chiaro a tutti che non devono essere servite bevande alcoliche a minorenni non vi è alcuna direttiva o misura particolare per evitare che ciò non avvenga; addirittura, ella ha dichiarato – seppur in generale – di non sapere se anche i collaboratori fossero autorizzati a richiedere un documento di legittimazione, motivo per cui è ragionevole credere che non abbia fornito istruzioni in tal senso. D’altronde il compagno stesso ignorava che vi fosse questa possibilità, affermando che: “Ora che ho preso atto che possiamo chiedere il documento a qualsiasi persona che entra in discoteca, darò disposizioni in merito con particolare riferimento a persone a noi non conosciute”; cfr. verbale 30 aprile 2008, pag. 2).
Sulla presenza di avventori minorenni la ricorrente nel gravame si limita ad accennare al fatto che dalla televisione si sarebbe potuto appurare che vi sono minorenni che utilizzano i documenti di identità dei fratelli o delle sorelle maggiori per entrare in discoteca; a mente di questo giudice tale circostanza, quand’anche dovesse corrispondere al vero, non è di alcun pregio, in quanto dalle testimonianze unanime dei minorenni emerge che non vi sono controlli.
Del resto, in sede di interrogatorio, l’insorgente medesima ha affermato che: “gli agenti di sicurezza (ai quali, sempre per suo dire, spetta il controllo di chi entra, vale a dire se maggiorenne o minorenne o comunque in uno stato fisico corretto, ndr) non hanno disposizioni particolari anche perché il signor __________ ebbe a dirmi che loro non possono chiedere i documenti a tutti” (cfr. verbale 30 aprile 2008, pag. 3).
Allo stesso modo, il compagno ha affermato che: “nessuno specificatamente ha il compito di controllare l’entrata dei clienti, vale a dire nessuno ha ricevuto incarico di chiedere l’età o il documento ad un cliente. Faccio comunque notare che tutti sanno che devono impedire l’entrata in discoteca a minorenni o a persone già visibilmente ubriache” (cfr. verbale d'interrogatorio 30 aprile 2008, pag. 2). L’unico accorgimento apparentemente adottato per scoraggiare l’avvento di minorenni riguarderebbe la scelta musicale del locale, misura tuttavia insufficiente.
In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni suscettibili di sovvertire gli accertamenti esperiti o sminuire la sua responsabilità, per il che gli addebiti vanno confermati.
Da un terzo verbale d’interrogatorio (26 aprile 2008 di ) si evince poi, oltre alla totale assenza di controlli circa l’età degli avventori, che un’altra minorenne ha consumato una bevanda alcolica; tuttavia la stessa è stata acquistata da un amico (tale “”), di cui non si conoscono le generalità né tanto meno se fosse maggiorenne. Ora, per quanto riguarda il divieto sancito dall’art. 50 lett. b Les pubb, si osserva che tale norma istituisce l’obbligo di verificare a chi si forniscono bevande alcoliche e non, in linea di principio, chi poi le consuma
La multa inflitta deve di conseguenza essere ridimensionata.
Tuttavia, nel determinarne l’ammontare, pur tenendo conto che l’insorgente non ha precedenti e che l’imputazione relativa alla presenza di minorenni all’interno del locale notturno va confermata per dieci avventori e non undici e l’imputazione concernente il consumo di bevande alcoliche da parte di minorenni deve essere ritenuta solo per tre avventori e non sette, non si può dimenticare che la ricorrente non ha fornito qualsivoglia direttiva ai propri collaboratori in merito all’accesso di minori e alla consegna a loro di bevande alcoliche (cosa che neppure avrebbe dovuto poter avvenire ritenuto che l’esercizio pubblico era off limits per i minorenni), non potendo di conseguenza neppure controllare il rispetto delle stesse. In sostanza non ha quindi fatto nulla per impedire la violazione della legge accettando con la sua colpevole inattività l’eventualità che ciò avvenisse.
Non si può neppure ignorare che non si trattava di una situazione eccezionale, perché diversi minorenni hanno affermato di essere clienti abituali del locale. Infine, sia il periodo di gerenza irregolare sia quello per il quale l’insorgente avrebbe dovuto richiedere la sostituzione non risultano essere brevi.
Tutto ben ponderato una multa di fr. 3'000.- risulta confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso, seppur per altri motivi, deve pertanto essere accolto nella misura che precede, con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado.
L’esito del ricorso induce a prelevare tasse e spese di giustizia ridotte, tenuto tuttavia conto delle numerose argomentazioni addotte che hanno richiesto una ricerca non indifferente (art. 15 LPcontr).
per questi motivi visti gli art 47, 50 lett. b, 53 e 66 Les pubb; art. 80, 81, 82, 87 e 88 RLes pubb; art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 3'000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 600.- e alle spese di fr. 150.-.
La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).