Incarto n. 30.2009.301 34254/190
Bellinzona 22 dicembre 2011
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Luisa Delmuè in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 dicembre 2009 presentato da
RI 1 difeso da: DI 1,
contro
la decisione 27 novembre 2009 n. 34254/190 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 21 dicembre 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 27 novembre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del veicolo prioritario (ambulanza) ZH __________ azionava abusivamente gli avvisatori ottici ed acustici superando una colonna di veicoli di circa 5 km ed omettendo pure di fermarsi ad un semaforo situato in prossimità della galleria autostradale del __________, nonostante stesse effettuando un trasporto non considerato urgente.”
Fatti accertati il 14 agosto 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 57 cpv. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 16 cpv. 3 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.
L’art. 16 cpv. 3 ONC (sulla scorta della delega legislativa di cui all’art. 57 cpv. 1 LCStr), sancisce che la luce blu e l’avvisatore a suoni alternati possono essere azionati dai veicoli con diritto di precedenza soltanto se il servizio è urgente e se le norme della circolazione non possono essere rispettate.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di avere azionato abusivamente gli avvisatori ottici ed acustici superando una colonna di veicoli di circa 5 km e di avere pure omesso di fermarsi a un semaforo situato in prossimità della galleria autostradale del __________, nonostante stesse effettuando un trasporto considerato “non urgente”.
L’insorgente, dal canto suo, ritiene che i fatti contestatigli non costituiscono reato, in quanto atti imposti dalla legge e dal dovere d’ufficio e professionale nel senso dell’art. 32 vCP (che corrisponde ora all’art. 14 CP). Nel gravame egli afferma che stava effettuando un trasporto urgente con l’ambulanza, con un paziente a bordo affetto da lesioni cerebrali proveniente da Chiasso e diretto a nord. Specifica che il trasporto era stato annunciato alla dogana di Chiasso e le guardie di confine avevano assicurato di provvedere ad allertare la competente polizia cantonale.
Egli si duole infine del comportamento ostruzionistico e non collaborativo dell’agente denunciante, il quale avrebbe ritardato il trasporto urgente del paziente, la cui salute era in quel momento nelle sue mani e dei sanitari a bordo, nonostante non fosse al corrente di che tipologia soffrisse, dove costui fosse atteso, perché e quali modalità di trasporto fossero state prescritte.
La luce blu e l’avvisatore a suoni alternati possono essere adoperati soltanto se il servizio è urgente e se le norme della circolazione non possono essere rispettate (cpv. 3).
La nozione di “servizio urgente” è indeterminata. Il Tribunale federale l’interpreta in funzione delle condizioni di salute del paziente: sussiste un’urgenza quando è in gioco la vita del paziente o se quest’ultimo ha subito delle lesioni corporali che comportano un intervento rapido (DTF 113 IV 126).
Come risulta dal Promemoria sull’uso delle luci blu e degli avvisatori a due suoni alternati del 6 giugno 2005 a cura del DATEC, sono considerate urgenti le corse effettuate per permettere al servizio antincendio, al servizio sanitario o alla polizia d’intervenire il più rapidamente possibile (corse d’emergenza), ad esempio per salvare vite umane, prevenire un pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico, preservare beni materiali di rilievo o inseguire fuggitivi. La nozione di urgenza deve essere interpretata in modo restrittivo. È determinante, in questo contesto, la messa in pericolo di beni giuridicamente protetti, il cui danneggiamento può notevolmente aggravarsi anche con una minima perdita di tempo. Per giudicare il grado di urgenza, i conducenti o i capi dei servizi d’intervento devono e possono basarsi sulla situazione quale si presenta al momento dell’intervento. Le condizioni del traffico devono essere tali da ritardare notevolmente l’intervento a meno di non derogare alle norme della circolazione o di non fare uso del diritto di precedenza speciale.
Conformemente all’art. 100 cpv. 4 LCStr il conducente di un veicolo con diritto di precedenza non è punibile per aver violato le norme della circolazione, a condizione che abbia adottato la prudenza imposta dalle particolari circostanze. Egli può dunque – osservando la prudenza – violare le norme generali della circolazione o non rispettare i segnali e le demarcazioni, così come i segnali luminosi (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 5.3 ad art. 100 LCStr).
Tuttavia, nella fattispecie, il paziente non risultava in pericolo di vita e non presentava lesioni corporali gravi. Ciò è dimostrato in primo luogo dal fatto che la REGA non ha ritenuto necessario trasferirlo dall’Italia con un volo in aereo o in elicottero (né ha altrimenti preteso che questa ipotesi fosse da scartare), preferendo affidarlo alle cure di un’ambulanza.
In secondo luogo, come afferma a giusto titolo l’agente di polizia “l’urgenza non poteva sussistere e questo perché se il paziente avesse necessitato di cure urgenti l’ambulanza avrebbe dovuto raggiungere l’ospedale più prossimo, ad esempio l’Ospedale di __________”. (cfr. rapporto di contro-osservazioni 1° settembre 2009)
Del resto, dal predetto rapporto risulta altresì che “il giorno dei fatti, presso la centrale di __________, risulta una chiamata effettuata da un funzionario della ditta proprietaria dell’ambulanza, la __________ Gmbh. Erano le ore 11.36 e la persona chiedeva lumi al riguardo dell’eventuale colonna presente al portale del __________. I colleghi della centrale riferivano esservi, in quell’istante, all’incirca 3 km di coda e le parti si accordavano sulla possibilità di sortire a __________, percorrere la strada cantonale quindi accedere al manufatto passando dal cancello di servizio di __________”. Circostanza sulla quale l’insorgente è rimasto silente. Ciò che depone a favore dell’assenza di urgenza.
Sebbene il paziente necessitasse di cure mediche, quest’ultime non erano dunque immediatamente necessarie. Del resto, invano si cercherebbe nel fascicolo processuale un elemento che attesti che la corsa in questione è stata ordinata dalla centrale di intervento (come prescritto dal predetto promemoria).
La Sezione della circolazione ha quindi giustamente ritenuto che, in difetto di una corsa urgente, l’azionamento dei segnali prioritari era abusivo e multato il ricorrente, il quale non poteva avvalersi della giustificazione sancita dall’art. 100 cifra 4 LCStr per superare la colonna di veicoli fermi e non osservare il segnale luminoso all’imbocco della galleria autostradale del __________, creando un rischio accresciuto e un notevole disagio agli altri utenti della strada.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).
per questi motivi, visti gli art. 57 cpv. 1, 90 cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
La sentenza è definitiva.