Incarto n. 30.2009.262 29963/101
Bellinzona 5 settembre 2011
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 3 novembre 2009 presentato da
RI 1, __________,
contro
la decisione 23 ottobre 2009 n. 29963/101 emessa dalla CRTE 1, ,
viste le osservazioni 13 novembre 2009 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 23 ottobre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 450.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura __________ circolava senza prestare la particolare prudenza richiesta nell’avvicinarsi ad un passaggio pedonale per cui investiva un pedone intento ad attraversare la strada, sulle apposite strisce, da destra a sinistra rispetto alla sua direzione di marcia”.
Fatti accertati il 28 agosto 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.
Giusta l’art. 33 LCStr, il conducente deve agevolare ai pedoni l’attraversamento della carreggiata (cpv. 1). Avvicinandosi ai passaggi pedonali, egli deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi (cpv. 2).
L’art. 33 LCStr viene concretizzato dall’art. 6 ONC. Secondo il cpv.1 di questa norma, davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all’occorrenza fermarsi per poter adempiere quest’obbligo.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Nel dettaglio, i fatti su cui l’autorità dipartimentale ha fondato la sua decisione sono stati riportati nel rapporto di polizia come segue (pag. 4, informazioni complementari):
“Il protagonista __________ alle ore 10:00 usciva dal proprio domicilio con il cane per fare una passeggiata a piedi. In fase di rientro al domicilio, giunto al passaggio pedonale poco dopo il Ristorante «__________ » di via , era intenzionato ad attraversare la strada verso l’Hotel « ».
Si fermava quindi con il cane sul marciapiede in attesa di poter procedere all’attraversamento, guardava a sinistra e all’altezza del Ristorante «__________ » notava il veicolo di RI 1 giungere. __________ reputando più che sufficiente la distanza, si incamminava, il cane lo precedeva attaccato al guinzaglio. Una volta giunto con il piede destro sull’aiuola centrale di attesa ha udito una frenata e in quel frangente veniva colpito alla gamba sinistra cadendo di conseguenza a terra.
L’impatto è avvenuto tra lo spigolo anteriore sinistro della vettura RI 1 e la gamba sinistra di __________”.
Tale resoconto corrisponde in buona sostanza a ciò che il signor __________ ha dichiarato in occasione dell’interrogatorio reso davanti agli agenti della polizia cantonale.
“Con riferimento alla Raccomandata in oggetto, che ho ricevuto solo il 30.10.2009, considero ingiusto addossarmi l’intero importo della multa (già pagata), perché sarebbe come addossare a me l’intera responsabilità dell’accaduto: e questo, a mio parere, è veramente ingiusto. In sintesi, come ho deposto alla Polizia e scritto __________ (Raccomandata del 31.10.09), il pedone stava correndo velocemente sul marciapiede alla mia destra; andava velocemente, sia perché la strada è in discesa, sia perché era trainato dal cane che teneva al guinzaglio. Io andavo a velocità particolarmente bassa, perché ero a poche decine di metri da una curva e sapevo che là c’è un semaforo poco visibile. Improvvisamente, sempre correndo, il pedone è sceso dal marciapiede sulle strisce pedonali, sempre tirato dal cane, senza guardare se alle sue spalle arrivava una macchina già troppo vicina per potersi fermare in tempo (io ero a soli 3-4 metri!!). Io ho sterzato prontamente verso destra, frenando, ma il pedone era troppo vicino e certamente la frenata (che comincia dopo il «tempo di reazione» necessario per spostare il piede dall’acceleratore al freno, e perciò dopo i metri percorsi in questo tempo), la frenata non ha potuto essere efficace. Invece è stata provvidenziale la sterzata, che ha permesso di urtare il pedone solo di striscio invece che in pieno. Se non fossi stato ben attento, non avrei fatto una manovra così rapida e tempestiva”.
Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più utenti della strada coinvolti in un incidente della circolazione; tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.
In definitiva l’insorgente non può richiamarsi al principio dell’affidamento sancito dall’art 26 cpv. 1 LCStr, giacché nella fattispecie torna applicabile il cpv. 2 della norma (secondo cui particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi, i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente). Resta riservata, come detto, ogni compensazione delle colpe dei protagonisti in sede civile.
Il ricorso va pertanto respinto. Vista la particolarità della fattispecie si prescinde eccezionalmente dal prelevare in questa sede oneri di giudizio.
per questi motivi, visti gli art. 26, 33 LCStr; 6 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
__________, __________
CRTE 1,
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).