Incarto n. 30.2009.132 9196/107

Bellinzona 13 dicembre 2010

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 22 aprile 2009 presentato da

RI 1, __________,

contro

la decisione 3 aprile 2009 n. 9196/107 emessa dalla CRTE 1, __________,

viste le osservazioni 28 maggio 2009 presentate dalla CRTE 1, __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1 con decisione 3 aprile 2009 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida dell’autofurgone __________ s’immetteva nel flusso della circolazione collidendo con una vettura circolante sulla pubblica via”.

Fatti accertati il 23 dicembre 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davemti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insogente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

  2. Secondo l’art. 36 cpv. 4 LCStr, il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza.

L’art. 15 cpv. 3 ONC precisa che chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere a una persona di controllare la manovra.

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

  1. In concreto, i fatti che hanno indotto la CRTE 1 a pronunciare la multa impugnata sono stati riassunti nel rapporto di polizia come segue (pag. 4, informazioni complementari):

“__________, alla guida della sua autovettura e proveniente dal domicilio, percorreva la strada cantonale - in discesa - che porta a __________, ad una velocità dichiarata di ca. 50 km/h.

Raggiunta questa località, poco prima dell’Osteria __________ notava sulla sua destra, un furgone che dal posteggio del citato esercizio pubblico, si stava immettendo sulla via da lui percorsa, diretto anch’esso verso la strada principale.

Questo furgone invadeva già parzialmente il campo stradale e __________, visto che in senso contrario non giungevano altri veicoli, invadeva la corsia di contromano, onde scansare il furgone, intento a proseguire per la sua strada. Era convinto che il conducente del furgone avrebbe atteso il suo transitare per poi proseguire.

RI 1, alla guida del furgone della ditta per cui lavora e accompagnato dal fratello del titolare, stava lasciando il posteggio per recarsi da un cliente.

Si immetteva sulla strada cantonale, intento a svoltare verso destra, quando si avvedeva del sopraggiungere dell’autovettura.

Siccome occupava già parzialmente il campo stradale, RI 1 credeva che l’automobilista si fermasse onde concedergli di poter proseguire nella sua manovra.

Sta di fatto che nessuno dei due protagonisti si fermava.

Di conseguenza l’urto avveniva fra la parte anteriore sinistra del furgone RI 1, contro la parte laterale destra posteriore dell’autovettura __________. Nessuno ha riportato conseguenze fisiche dell’accaduto e i danni materiali sono lievi”.

  1. Tale resoconto non viene contestato da RI 1, il quale nel suo gravame respinge tuttavia l’infrazione addebitatagli sostenendo l’esclusiva responsabilità nel sinistro del secondo conducente coinvoltovi.

L’insorgente, dopo avere richiamato le dichiarazioni rese da quest’ultimo alla polizia cantonale, argomenta in particolare che:

“È ben vero che, nel caso concreto, io ero debitore della precedenza ed utenti prioritari erano i conducenti dei veicoli transitanti sulla strada principale. È però anche vero che giusta l’art. 26 della Legge federale sulla circolazione stradale nessuno deve essere di ostacolo o di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.

Ciò detto l’art. 14 ONC dispone che chi gode della precedenza deve usare riguardo per gli utenti della strada che hanno raggiunto l’intersezione prima di poter scorgere il suo veicolo. Orbene, il conducente __________ aveva notato la mia manovra di immissione nel flusso della circolazione quando si trovava a ben 50 metri dal mio furgone. Egli poteva e doveva arrestarsi al fine di lasciarmi immettere completamente sulla strada principale in luogo e vece di azzardare una manovra pericolosa per tutti gli utenti della strada. E meglio, per gli utenti che potevano sopraggiungere in senso inverso, per lui stesso e per me. Per contro, l’altro protagonista ha preferito azzardare una manovra quando io ero ormai sulla carreggiata.

Rilevo che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha sancito che il diritto di precedenza non è un diritto assoluto. Vale a dire che il conducente prioritario, in presenza di una situazione di pericolo (reale o astratto che sia) deve mettere in atto quelle precauzioni necessarie per evitare la collisione.

Inoltre, il conducente prioritario, in una situazione come quella prodottasi il giorno del sinistro, è pure tenuto a facilitare la manovra del conducente non prioritario.

Questo significa che __________, che mi aveva notato quando la distanza tra i veicoli era di 50 metri e la sua velocità dichiarata era di 50 km/h ben avrebbe potuto e dovuto rallentare per permettere la mia immissione sulla strada principale in luogo e vece di voler superare (invadendo la corsia di contromano) il mio furgone sulla sinistra. Ciò vuol dire che nessuna colpa mi può essere rimproverata.

(…) Infine, voglio sottolineare che la mia manovra di immissione nel flusso della circolazione era stata eseguita seguendo le necessarie norme di prudenza. Infatti, io ho notato il sopraggiungere della vettura condotta da __________ quando già mi ero parzialmente immesso sulla strada principale. È pacifico che, in tale situazione, io mi attendevo ben altro comportamento da parte del conducente prioritario (…) e non potevo nemmeno lontanamente immaginare che lo stesso iniziasse un’azzardata e pericolosa (per tutti) manovra di superamento sulla sinistra con invasione della corsia riservata al traffico proveniente in senso inverso.

Mi è chiaro che in diritto penale ciascuno deve assumersi le sue colpe. Tuttavia, il comportamento del conducente __________ (che mi aveva notato già 50 metri prima) è da considerarsi così imprevedibile da interrompere il nesso causale. Il che vuol dire che nessuna colpa mi può essere addebitata e, di conseguenza, la responsabilità della collisione (una semplice «strisciata») deve essere addossata al conducente __________”.

  1. Come rettamente ricorda il multato, in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui (in casu di __________, coprotagonista del sinistro) non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (DTF 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. n. 2.5).

Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione; tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

  1. Ciò posto, va innanzitutto rilevato che RI 1 (intento ad uscire da un posteggio) era certamente debitore della precedenza verso chi già circolava lungo la strada cantonale su cui stava per immettersi (art. 15 cpv. 3 ONC). Per questi questi conducenti - segnatamente per __________ - egli non doveva pertanto costituire un ostacolo con la sua manovra (art. 36 cpv. 4 LCStr).

Concedere la precedenza significa che il conducente che vi è tenuto non deve continuare la sua manovra o il suo avanzamento se ciò rischia di obbligare i conducenti di altri veicoli a modificare in modo brusco la loro direzione o la loro velocità. Tranne in caso di segnaletica o demarcazione diversa, il diritto di precedenza si estende su tutta la superficie d’incontro delle strade e non unicamente in un punto determinato dell’intersezione (DTF 102 IV 259).

La giurisprudenza considera che vi è ostacolo alla circolazione quando, per rimediare a una situazione pericolosa creata dal debitore della precedenza, il conducente prioritario è obbligato a modificare in modo brusco la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una frenata, sia con un’accelerazione. Non vi è per contro ostacolo per il solo motivo che il veicolo prioritario deve ridurre la sua velocità o modificare la sua direzione (DTF 105 IV 341). Limitando il concetto di impedimento, il Tribunale federale ha voluto prendere in considerazione circostanze particolari, legate all’aumento del traffico all’interno delle località. Tale limitazione non deve tuttavia togliere valore al diritto di precedenza, ragione per cui è consentito negare un intralcio considerevole solo in casi eccezionali (DTF 114 IV 146).

Se la manovra che il debitore del diritto di precedenza intende eseguire lo porta ad attraversare la carreggiata, le precauzioni da lui prese devono essere tali da poter portare a termine la manovra in una sola volta, senza dover rallentare o arrestare la marcia (DTF 105 IV 341; 99 IV 173).

  1. Ritenuto quanto precede, il comportamento del ricorrente giustifica la sanzione comminatagli dalla CRTE
  2. Poiché debitore del diritto di precedenza e, dunque, soggetto all’obbligo di non ostacolare la marcia dei veicoli prioritari, RI 1, accortosi del sopraggiungere della vettura guidata da __________, avrebbe dovuto arrestare il proprio veicolo onde permettere al conducente prioritario di superarlo o, perlomeno, onde assicurarsi che lo stesso frenasse per dargli il tempo di concludere la manovra di entrata nella strada cantonale.

Simile prudente condotta appare tanto più indicata in considerazione delle dimensioni del mezzo dell’insorgente (un autofurgone), che al fine di permettere ad RI 1 l’ingresso nel flusso della circolazione implicavano una manovra di alcuni secondi e, soprattutto, dal momento che non aveva potuto arretrare ulteriormente a causa della presenza di un veicolo parcheggiato, l’invasione della corsia di contromano della strada principale (ovvero il punto dove è avvenuta la collisione). Fattori di potenziale pericolo i quali, in aggiunta all’andatura a cui transitava il veicolo di __________ (50 km/h, velocità che su un fondo bagnato comporta pur sempre uno spazio di arresto pari a ca. 30 m), avrebbero dovuto spingere il multato a fermarsi. Per di più se si considera che l’ha notato solo nell’istante in cui è ripartito in avanti (cfr. verbale RI 1, pag. 1) e il veicolo si trovava ormai a pochi metri e in procinto di spostarsi sulla corsia di senso inverso (cfr. verbale __________, pag. 1).

La sola supposizione che a fermarsi sarebbe stato il conducente prioritario (senza che oltretutto vi fossero al riguardo degli indizi concreti quali, in particolare, il rallentamento dell’andatura del veicolo di __________) non basta in definitiva a scagionare il ricorrente. Fondando su tale ipotesi il proprio comportamento, RI 1 ha agito in base a un principio - quello dell’affidamento - di cui non poteva però prevalersi in quanto debitore del diritto di precedenza (Bussy/Rusconi, Code Suisse de la circulation routière, Commentaire, 3a ed., n. 3.1.1 ad art. 36 LCStr).

  1. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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