30.2008.30

Incarto n. 30.2008.30 2395/802

Bellinzona 18 giugno 2009

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 febbraio 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 25 gennaio 2008 n. 2395/802 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 15 febbraio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1 con decisione 25 gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.--, per i seguenti motivi:

"Alla guida della vettura ZH __________, circolava sull’autostrada A2 in corsia di sorpasso e, trovatasi improvvisamente davanti un veicolo precedentemente incorso in un incidente, sterzava a destra ma non era in grado di evitarlo e lo urtava”.

Fatti accertati il 24 novembre 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

  2. Per l’art. 32 cpv. 1 LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

  1. La CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di non essere stata in grado di evitare e di avere urtato un’automobile precedentemente incorsa in un incidente che si è trovata improvvisamente davanti mentre circolava sull’autostrada A2 in corsia di sorpasso.

L’autorità di prime cure, nell’emanare la decisione impugnata, si è basata sul rapporto di polizia 3 dicembre 2007, dal quale risulta che:

“__________circolava sull’autostrada A2 in territorio di __________, direzione Sud. Proveniva da Locarno ed era diretto a Como presso la propria residenza.

Procedeva sulla corsia normale di marcia, ad una velocità dichiarata di 110 km/h, quando giunto all’altezza del km __________ circa, a causa di un colpo di sonno, cominciava a spostarsi eccessivamente sulla sinistra fino a raggiungere il terrapieno centrale con la ruota anteriore sinistra. Successivamente la sua automobile perdeva definitivamente aderenza con il campo stradale e, malgrado il tentativo di riprendere il controllo della stessa, collideva con la parte anteriore [con] la barriera centrale. Dopo l’urto la vettura terminava la sua corsa rimanendo parzialmente di traverso, rivolta contro la barriera centrale e invadendo la carreggiata. Con l’aiuto di un utente sopraggiunto qualche istante dopo sul posto, il veicolo veniva spostato in modo più confacente, accostandolo parallelamente contro lo spartitraffico, rivolto in contromano. Questo in quanto spostarlo sull’opposta corsia di emergenza era ritenuta al momento una manovra troppo pericolosa.

__________ circolava sulla corsia di sorpasso preceduta da un’automobile, quando quest’ultima scansava repentinamente sulla destra la vettura del protagonista __________ ferma contro lo spartitraffico. Sorpresa dal fatto tentava pure lei manovra di scanso senza però riuscire ad evitarne la collisione di striscio. __________ arrestava il suo veicolo circa 200 metri più avanti sulla corsia di emergenza.” (cfr. informazioni complementari)

  1. L’insorgente, dal canto suo, contesta l’infrazione esaurendosi nella seguente spiegazione: “Sono oltremodo indignata di venir multata!! Nella descrizione risulta ‘non era in grado di evitarlo’ .. sarei anche stata in grado di sterzare più a destra, ma facendolo avrei coinvolto altre vetture e persone nell’incidente .. c’era molto traffico sulla corsia di destra e un gran trambusto sull’autostrada .., era buio e pioveva, la visibilità non era ottimale. L’auto davanti a me è riuscita a sterzare a pelo, per me era impossibile fare meglio!! L’auto ferma in mezzo alla corsia era completamente buia, come un cadavere di auto.” (cfr. ricorso)

  2. La legge impone ai conducenti di veicoli a motore di costantemente padroneggiare il loro veicolo, in modo da potersi conformare ai doveri di prudenza. In particolare, come visto sopra, i conducenti devono circolare a una velocità adatta alle circostanze e potersi fermare nello spazio visibile, rispettivamente nella metà dello spazio visibile qualora l’incrocio con altri veicoli è difficile.

Padroneggiare costantemente un veicolo in movimento significa che il conducente deve essere in grado, in ogni momento, di servirsi dei suoi comandi in modo da poter reagire correttamente quando si trova confrontato a un pericolo qualunque (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 31, n. 2). A seconda delle circostanze, la giurisprudenza ammette una manovra inappropriata quale motivo giustificativo, quando ciò è la conseguenza del comportamento insolito, inatteso, improvviso e pericoloso di un altro utente della strada (DTF 83 IV 83, 97 IV 161, 97 IV 168). Questo fatto giustificativo non sarà tuttavia ammesso se il conducente si è volontariamente posto in una situazione pericolosa, ad esempio in caso di velocità eccessiva (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31, n. 3.1.2).

Il conducente deve pertanto circolare a una velocità adeguata alle circostanze. Non esistendo a priori una velocità adeguata, rispettivamente una velocità eccessiva, queste nozioni astratte devono essere valutate di caso in caso, basandosi sulle circostanze concrete. Tuttavia, è considerata come adeguata la velocità che permette a un conducente di arrestare il proprio veicolo nello spazio visibile, rispettivamente nella metà dello spazio visibile in caso di incrocio difficile, e in funzione dei rischi prevedibili (art. 4 cpv. 1 ONC; cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32, n. 1.16).

  1. In concreto, la ricorrente procedeva alla velocità dichiarata di circa 120 km/h su un’autostrada di notte e con pioggia e quindi per sua stessa ammissione con visibilità non ottimale; in più vi era sulla corsia di destra molto traffico e per usare le parole dell’insorgente “un gran trambusto”.

In siffatte condizioni la velocità di 120 km/h, di per sé non illecita, non è da ritenere adeguata, perché non permette, tenuto conto della portata dei fari anabbaglianti, di arrestare il veicolo di fronte a un ostacolo improvviso che può presentarsi anche sulle autostrade (cfr. al proposito DTF 93 IV 115).

L’inadeguatezza della velocità della ricorrente, unita verosimilmente anche a una insufficiente distanza dal veicolo che la precedeva, è d’altronde comprovata dal fatto che coloro che hanno raggiunto il luogo prima di lei non hanno colliso con l’automobile ferma. Infatti né la persona che è sopraggiunta fermandosi ad aiutare il protagonista del primo incidente, né, visto che vi era traffico intenso e che lo spostamento del veicolo ha richiesto un certo tempo, chi è arrivato in seguito, né in particolare il conducente della vettura che precedeva l’insorgente hanno cozzato contro l’ostacolo.

In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.

  1. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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