Incarto n. 30.2008.279 30609/806
Bellinzona 21 luglio 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 20 novembre 2008 presentato da
RI 1 __________,
contro
la decisione 14 novembre 2008 n. 30609/806 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 27 novembre 2008 presentate dalla, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A.
“Alla guida del veicolo __________ effettuava una manovra di sorpasso a destra circolando abusivamente sulla corsia riservata ai trasporti pubblici”.
Fatti accertati il 22 settembre 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 35 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 74 cpv. 4 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1, con comunicazione 27 novembre 2008, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestivià dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Secondo l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Giusta l’art. 35 cpv. 1 LCStr, i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra. L’art. 74 cpv. 4 OSStr stabilisce invece che le corsie riservate ai bus, delimitate da linee gialle continue o discontinue e con l’iscrizione «BUS» (6.08), possono essere adoperate solo dai bus pubblici del servizio di linea ed eventualmente dalle tranvie o ferrovie su strada; sono riservate le eccezioni indicate mediante demarcazioni o segnali. Gli altri vericoli non devono percorrere le corsie riservate ai bus; se necessario (ad esempio per svoltare) possono tuttavia oltrepassarle se sono delimitate da una linea gialla discontinua.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Ha quindi dato credito al racconto deil’agente denunciante, il quale in sede di controsservazioni ha affermato:
“Il 22 settembre 2008 u.s., durante un controllo pianificato con il collega sgt. __________ in via __________, notavo circolare il motoveicolo di marca CH RANGING 50, targato __________, sulla corsia del BUS.
Rimarco che il sopraccitato, durante il nostro controllo, transitava davanti a noi senza nessun problema. Il collega in servizio con me può confermare che il summenzionato circolava sulla corsia del BUS.
Faccio rimarcare che il motoveicolo sopraccitato non è stato fermato, in quanto ero occupato con un altro contravvenuto.
Ritenuto che nelle osservazioni inoltrate dal signor RI 1 non vi sono prove che giustificano l’abbandono della procedura in oggetto, propongo il mantenimento della stessa come stesa in origine”.
RI 1 evidenzia inoltre come al momento dei fatti l’agente fosse già impegnato nel controllo di un altro veicolo. In tale evenienza è dunque possibile che lo stesso sia incorso in una svista nel registrare il numero di targa del contravventore, che l’insorgente ribadisce di non essere.
Prima di chinarsi sulle disposizioni specifiche di circolazione stradale, va quindi esaminato se le tavole dell’incarto arrivano a dissipare i dubbi sul fatto di imputare all’insorgente quanto indicato nella decisione impugnata.
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento, completato dal principio “in dubio pro reo” (deducibile dall’art. 32 cpv. 1 Cost.). Riferito alla valutazione delle prove, il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole al’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l’imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c; 1P.91/2000, consid. 3).
Il principio “in dubio pro reo” comporta inoltre che spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo dover dimostrare la propria innocenza (DTF 127 I 41, consid. 2a).
“Per aver circolato con il motoveicolo targato __________ marca CH RACING CH 50 commettendo la/e seguente/i infrazione/i:
effettuando un sorpasso sulla destra di veicoli in corsa, circolando sulla corsia riservata al BUS di linea”.
Ora, se è ben vero che l’infrazione (sulla cui esistenza non vi è di per sé ragione di dubitare) è stata commessa nelle vicinanze della scuola che RI 1 ha dichiarato di frequentare all’epoca dei fatti, la semplice constatazione di cui sopra non permette ancora a questo giudice di pervenire al solido convincimento che l’autore ne sia stato effettivamente l’insorgente.
Agli atti mancano in effetti quelle informazioni supplementari che avrebbero potuto fornire delle conferme, anche minime ma probabilmente decisive, in merito all’identità del contravventore, che al momento di commettere l’infrazione non è stato fermato. Informazioni la cui raccolta, a fronte della contestazione del ricorrente, si rendeva senz’altro necessaria a giustificare il provvedimento impugnato.
In modo particolare, l’interrogatorio del presunto contravventore (del quale sia nel rapporto che nelle successive controsservazioni manca qualsiasi descrizione fisica atta ad identificarlo) avrebbe permesso di ottenere le generalità di quei compagni di scuola che RI 1 indica essere stati con lui, in un altro luogo, al momento dei fatti, e dunque di verificare l’attendibilità della sua versione.
In definitiva, considerata l’assenza di ulteriori elementi a comprova della versione dei fatti a cui la CRTE 1 ha aderito, non è possibile escludere con sufficiente certezza che, nell’arco di un episodio durato con ogni verosimiglianza qualche istante soltanto, l’agente di polizia (in quel momento impegnato nel controllo di un altro mezzo) sia effettivamente incorso in una svista nel registrare il numero di targa del motoveicolo e, di riflesso, nell’identificazione del contravventore.
per questi motivi visti gli art. 32 cpv. 1 Cost.; 3, 27 cpv. 1, 35 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 74 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
Non si prelevano né tassa né spese.
Intimazione a:
Il presidente: Il segretario