30.2008.243

Incarto n. 30.2008.243 26003/810

Bellinzona 30 luglio 2010

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29 settembre 2008 presentato da

RI 1 __________,

contro

la decisione 19 settembre 2008 n. 26003/810 emessa dalla CRTE 1, __________,

viste le osservazioni 4 novembre 2008 presentate dalla CRTE 1, __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

A. CRTE 1 con decisione 19 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida di un trattore agricolo marca «John Deere» effettuava un trasporto di merce (tegole) non inerente all’azienda agricola. Inoltre non aveva con sé le licenze”.

Fatti accertati il 5 agosto 2008 in territorio di __________.

La risoluzion è stata resa in applicazione degli art. 10 cpv. 4, 99 cifra 3 LCStr; 86 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.

C. La CRTE 1, con comunicazione 4 novembre 2008, si astiene dal formuare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

  2. Secondo l’art. 86 cpv. 1 ONC, i veicoli a motore agricoli e i loro rimorchi (veicoli agricoli) possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per trasporti agricoli, segnatamente per i trasporti di merci in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola (a), per i trasferimenti da un luogo di lavoro a un altro o cagionati dall’acquisto e dalla manutenzione del veicolo e simili (b) e per il trasporto del personale in connessione con l’esercizio di un’azienda agricola (c).

Giusta l’art. 87 ONC sono considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola i trasporti fra le diverse parti dell’azienda, segnatamente fra la fattoria e i campi o la foresta (cpv. 1). Sono parimenti considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola i seguenti trasporti, se non avvengono per un fornitore o compratore che fa commercio di tali merci, le fabbrica e le trasforma a titolo professionale (cpv. 2):

a. I trasporti di merci necessarie per l’esercizio dell’azienda, come i foraggi, lo strame, i concimi, le sementi, le macchine e gli apparecchi agricoli o domestici, di mobili e di materiali da costruzione;

b. i trasporti di bestiame, ad esempio in relazione con l’alpeggio, i mercati e le esposizioni;

c. le consegne al primo acquirente dei prodotti dell’azienda per la trasformazione o l’utilizzazione;

d. i trasporti per i bisogni di una cava, una torbiera o un allevamento di maiali, volatili o api che fa parte di un’azienda agricola quale azienda accessoria.

Sono inoltre equiparati ai trasporti per l’esercizio di un’azienda agricola (cpv. 3) i trasporti in relazione con lavori di bonifica, di formazione di nuove terre, di raggruppamento parcellare e di dissodamento eseguiti per poter sfruttare il suolo a scopo agricolo (a), i trasporti in relazione con lavori di arginatura e di protezione, ai quali il detentore del veicolo partecipa direttamente (b), i trasporti in relazione con lavori comunali e altri che il detentore del veicolo è tenuto a eseguire per la comunità (c), i trasporti di legna da ardere e di quella proveniente dalle foreste patriziali effettuati tra la foresta e il primo destinatario (d), le corse per il servizio antincendio e per la protezione civile (e) e le corse gratuite per scopi di pubblica utilità o per la conservazione di vecchi veicoli agricoli che servono come beni culturali tecnici (f).

La violazione alle norme dell’ONC, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale, è punita con la multa (art. 96 ONC).

  1. Nella fattispecie, la CRTE 1 rimprovera al multato di essere transitato con un veicolo agricolo (un trattore di marca “John Deere”) su una strada pubblica per effettuare un trasporto di merci - delle tegole destinate al rifacimento del tetto della sua abitazione privata - non attinente all’esercizio di un’azienda agricola.

  2. RI 1, dal canto suo, contesta l’addebito mossogli sostenendo che sul sedime della sua abitazione (alla quale effettivamente le tegole servivano) deterrebbe pure gli animali della propria azienda agricola. A suo dire, egli stava dunque effettuando un trasporto agricolo ai sensi di quanto consentito dall’art. 86 cpv. 1 lett. a ONC, e meglio un trasporto di merci (materiale da costruzione) necessarie per l’esercizio dell’azienda agricola (art. 87 cpv. 2 lett. a ONC).

  3. In concreto, nulla è dato di sapere circa l’attività agricola che il ricorrente afferma di svolgere sul terreno della sua abitazione. In particolare, dagli atti non emerge lontanamente se la stessa soddisfi o meno i requisiti stabiliti dall’art. 6 cpv. 1 OTerm affinché possa essera ammesse l’esistenza di un’azienda agricola (che secondo la norma è un’impresa che si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività contemporaneamente; comprende una o più unita di produzione; è autonoma dal profilo giuridico, economico, organizzativo e finanziario ed è indipendente da altre aziende; ha un proprio risultato d’esercizio ed è gestita durante tutto l’anno).

In ogni caso, quand’anche la giustificazione addotta dall’insorgente fosse vera, la stessa non risulterebbe liberatoria.

  1. Ai sensi del diritto edilizio, un edificio può essere definito agricolo soltanto se utilizzato principalmente per la produzione agricola o se destinato a consentire l’esercizio di certe attività agricole o di allevamento (SCOLARI, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 490 ad art. 67 LALPT). Per quanto riguarda un fabbricato abitativo, affinché rientri nella nozione di edificio agricolo occorre in particolare che l’azienda a cui è connesso non possa in alcun modo essere diretta da una persona che risieda al di fuori del podere agricolo e, inoltre, che l’agricoltura e l’allevamento costituiscano l’attività principale dell’interessato e possano garantirgli un reddito bastevole. In quest’ordine di idee, la giurisprudenza non ha considerato conformi alla funzione della zona agricola la casa di abitazione di una persona non esercitante la propria attività lucrativa a titolo principale nell’azienda e una casa di abitazione utilizzata solo accessoriamente per l’attività agricola (SCOLARI, op. cit., nn. 492 e 497 ad art. 67 LALPT).

Ora, vi è motivo di ritenere che l’esercizio di un’azienda agricola non costituisce in ogni caso l’attività principale del ricorrente. RI 1 figura in effetti iscritto nel registro di commercio del Cantone Ticino quale socio e presidente della gerenza, con firma individuale, della __________, società con sede e recapito a __________, avente per scopo la gestione di una falegnameria, il commercio di legname ed ogni attività connessa con la gestione e l’esercizio di una falegnameria e l’esecuzione di traslochi di ogni tipo. Tale iscrizione, unitamente al fatto che la professione di falegname (e, quindi, non di agricoltore) dell’insorgente risultava già dal rapporto di contravvenzione 6 agosto 2008, induce a ritenere che la detenzione di animali rientri in un’attività agricola praticata soltanto - se non a livello di hobby - a titolo accessorio.

Ne discende che ai sensi di quanto qui ricordato, l’abitazione di RI 1 (nei pressi della quale si troverebbero gli animali da lui detenuti) non può essere considerata un edificio con finalità agricole.

  1. Poiché destinato ad un fabbricato da considerare adibito, in tutto e per tutto, a scopi abitativi, il trasporto di tegole che il ricorrente stava effettuando non può in sostanza essere ritenuto in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola (art. 86 cpv. 1 lett. a e 87 cpv. 2 lett. a ONC). Non configura, in altre parole, un trasporto agricolo atto a consentire l’uso di un trattore su una strada pubblica.

La multa inflitta per la violazione dell’art. 86 cpv. 1 ONC (fr. 80.-; cfr. infra) è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

In questa misura il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

  1. Giusta l’art. 10 cpv. 4 LCStr, il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle agli organi di controllo che le richiedessero; la stessa norma vale anche per i permessi speciali. Il conducente di un veicolo che non porta con sé le licenze o i permessi necessari è punito con la multa (art. 99 cpv. 3 LCStr). Tanto per l’omissione di recare seco la licenza di condurre (infrazione n. 100.1), quanto per l’omissione di recare seco la licenza di circolazione (infrazione n. 100.3), l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione di fr. 20.-.

  2. Per quanto riferito alla presunta violazione dell’art. 10 cpv. 4 LCStr, il rapporto di contravvenzione 6 agosto 2008 ha constatato:

“Inoltre il denunciato ometteva di recare seco sia la licenza di condurre che la licenza di circolazione”.

Nel suo ricorso, RI 1 sostiene per contro:

“I documenti richiesti dai due agenti che mi hanno fermato erano sulla macchina che mi scortava durante il trasporto visto che nel mio abbigliamento non avevo tasche per tenerli e sul trattore non c’è nessun cassetto dove porli (alla richiesta fatta agli agenti ho detto a mia moglie di prenderli e loro hanno risposto che non serviva)”.

Ora, non è ben chiaro se ciò che dichiara il ricorrente differisce da quanto sostenuto dall’agente denunciante o se invece è solamente più preciso, aggiungendo ulteriori dettagli (la, presenza delle licenze nella vettura che seguiva il trattore) ad una circostanza, in quanto tale, incontestata (il fatto che RI 1, al momento del controllo, non aveva le licenze con sé, inteso a portata di mano, nel veicolo che stava guidando).

Al proposito non scioglie i dubbi il rapporto di controsservazioni 28 ottobre 2008, il quale ha solo rilevato:

“I documenti da noi richiesti, nella fattispecie licenza di condurre e licenza di circolazione, al momento del controllo il denunciato non è stato in grado di presentarli, dichiarando di non averli con sé”.

Non essendovi ragione particolare di dubitare che la versione dei fatti resa dall’insorgente corrisponda al vero (tenuto anche conto di come la presenza di una seconda vettura dietro il mezzo agricolo non sia stata contestata dall’agente denunciante), si ritiene che il presente giudizio debba fondarsi sul resoconto di RI 1, in questo senso da considerare solo maggiormente circostanziato (e non divergente) rispetto ai rapporti di polizia.

  1. L’obbligo, sancito dall’art. 10 cpv. 4 LCStr, di portare sempre con sé le licenze e di presentarle agli organi di controllo che le richiedessero, ha quale scopo di permettere di accertare che, nel momento in cui percorre una strada pubblica, un veicolo dispone del relativo permesso rilasciato dalla competente autorità e che il suo conducente è effettivamente autorizzato a guidare un mezzo della rispettiva categoria. L’obbligo sussiste fintanto che la vettura circola sulle strade pubbliche, indipendentemente se in moto o meno, rispettivamente fintanto che tra il controllo e la corsa conclusasi sussiste un nesso di ordine spaziale o temporale (DTF 87 IV 162). In tal senso, il Tribunale federale ha stabilito che anche colui che posteggia il proprio veicolo sul suolo pubblico ed è oggetto, da parte della polizia stradale, di un controllo allorquando si trova nel veicolo o in prossimità di quest’ultimo, è tenuto a presentare, se così richiesto, la licenza di condurre (DTF 112 IV 38).

  2. Concretamente, il fatto che la licenza di condurre e la licenza di circolazione di RI 1 non si trovassero nel trattore che egli stava guidando ma sulla vettura che, a pochi metri di distanza, lo stava scortando, non era senz’altro circostanza atta ad impedire agli agenti di polizia la verifica puntuale e immediata delle autorizzazioni riferite a mezzo e conducente. In quest’ordine di idee il comportamento del ricorrente (l’avere affidato i documenti a un terzo che accompagnava la sua corsa) non si rivela contrario al precetto di portare sempre con sé le licenze (da non intendere in senso strettamente letterale, ma secondo la “ratio legis” descritta) sancito dall’art. 10 cpv. 4 LCStr.

Ne discende che, nella misura in cui contesta l’infrazione a questa norma, il ricorso deve essere accolto. La multa inflitta all’insorgente va dunque ridotta di fr. 40.-, con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado.

L’esito del gravame induce a prelevare in questa sede oneri di giudizio ridotti.

per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 4, 99 cifra 3 LCStr; 86 cpv. 1, 87, 96 ONC, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 80.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-.

  1. La tassa di giustizia di fr. 100.- le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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