Incarto n. 30.2008.239 25070/801
Bellinzona 25 settembre 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 settembre 2008 presentato da
RI 1,
difesa da: Avv. DI 1,
contro
la decisione 12 settembre 2008 n. 25070/801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 7 ottobre 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 12 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura BE __________, intenzionata a svoltare a sinistra, si fermava e, notato che non poteva intraprendere la manovra, svoltava a destra urtando un autoveicolo che proseguiva sulla destra”.
Fatti accertati il 22 giugno 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 12 LPContr), che risultano sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento, senza che occorra procedere ai postulati complementi istruttori.
Per l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
L’art. 34 cpv. 3 LCStr prescrive che il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Egli deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (cpv. 4).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di non essersi conformata ai suoi doveri di prudenza, per aver, dopo essersi fermata con l’intenzione di svoltare a sinistra e aver notato che non poteva intraprendere tale manovra, eseguito una manovra di svolta a destra urtando un autoveicolo che stava proseguendo sulla destra.
La ricorrente, dal canto suo, sostiene che la manovra da lei effettuata non pone il fianco a critiche e si appella al principio dell’affidamento, ascrivendo, di fatto, ogni responsabilità dell’accaduto alla co-protagonista.
In sostanza, ella pretende che “nessuna infrazione è stata commessa […].
In particolare sono state rispettate le disposizioni citate dalla sezione della circolazione, ovvero gli art. 31 e 34 LCStr, come pure tutte le altre disposizioni legali. Anzi: l’intera manovra è stata eseguita nella massima prudenza e prendendo le precauzioni del caso. […]
L’imprudente manovra eseguita dalla signora __________ è semmai propria ad aver causato la collisione” (cfr. ricorso, punti 3 e 4).
Secondo dottrina e giurisprudenza l'obbligo di badare ai veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere inteso nel senso di “non metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr. sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr).
Le precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente uno sguardo nello specchietto retrovisore. Il conducente che lascia sulla destra uno spazio sufficiente per permettere a un altro utente della strada di superarlo da questo lato deve dare prova di particolare attenzione e deve, se vuole voltare a destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che non urterà con un veicolo che segue il suo (DTF 97 IV 34).
“Giunta all’altezza della gendarmeria territoriale di , era mia intenzione svoltare a sinistra per imboccare Via. A questo punto ero ferma sulla corsia. Notavo che vi era un divieto per circolare su Via __________. Decidevo allora di svoltare nei parcheggi situati a destra rispetto alla mia direzione di marcia. Non avevo ancora iniziato la manovra di svolta quando sentivo il suono di un clacson e all’improvviso urtavo il veicolo sulla fiancata sinistra che, proveniente da tergo, mi stava sorpassando sulla mia destra”.
Orbene, dalle dichiarazioni che precedono, risulta palese che l’insorgente non ha affatto controllato il traffico retrostante prima di iniziare la manovra di svolta a destra (su esplicita domanda dell’agente verbalizzante ha soltanto affermato di avere visto che c’era una macchina dietro di lei nei frangenti precedenti la sua fermata in mezzo alla carreggiata). Neppure in sede di osservazioni al rapporto di contravvenzione ella ha accennato a tale circostanza, menzionandola per la prima volta e in modo apodittico solo nel gravame.
Certo è che se avesse effettivamente verificato nello specchietto retrovisore, prestando tutta l’attenzione richiesta al traffico da tergo prima di inserire l’indicatore di direzione e iniziare la manovra, ella avrebbe senz’altro potuto scorgere il veicolo che si accingeva a passarla sulla destra (e che, da quanto si può desumere dal punto di impatto dei veicoli, spigolo anteriore destro/portiera sinistra, doveva trovarsi già in fase avanzata), desistere dalla manovra di svolta, lasciandole sufficiente spazio per passare, e scongiurare – in ultima analisi – la collisione.
Un'eventuale manovra scorretta o disattenzione della conducente del veicolo retrostante non esimeva la ricorrente, intenzionata a voltare a destra, dall'obbligo impostole dall'art. 34 cpv. 3 LCStr di "badare ai veicoli […] che seguono".
In siffatte evenienze, non può trovare applicazione il principio dell’affidamento.
Di conseguenza, le deduzioni intese a mettere in evidenza le colpe della signora __________ non sono liberatorie. Si noti comunque, ancorché irrilevante per il giudizio alla luce di quanto testé evocato, che invano si cercherebbero nel fascicolo processuale degli indizi che lascino supporre che quest’ultima procedesse a velocità eccessiva o che la manovra da questa intrapresa non fosse lecita o anche solo possibile (data la particolare conformazione e l’ampiezza della carreggiata appare peraltro inverosimile che fosse necessario salire sul marciapiede per effettuare il sorpasso, come invece pretende la ricorrente).
In conclusione, questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al solido convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dalla CRTE 1 e ciò a prescindere da un’eventuale colpa ascrivibile all’altra conducente.
La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).