Incarto n. 30.2008.238 24701/804

Bellinzona 10 maggio 2010

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 settembre 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 12 settembre 2008 n. 24701/804 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 7 ottobre 2008 presentate dalla CRTE 1, ;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1 con decisione 12 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100 e spese per fr. 80.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della vettura TI __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con lo stesso”.

Fatti accertati il 25 giugno 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

Il ricorrente chiede preliminarmente che questo giudice abbia a disporre il richiamo del rapporto medico d’entrata 25 giugno 2008 al Pronto soccorso dell’Ospedale La carità di Locarno relativo al co-protagonista.

Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF non pubblicata del 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

Nella fattispecie nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione fotografica prodotta dall’insorgente e pacifico risulta essere il richiamo dell’incarto della Sezione della circolazione, mentre non si ritiene necessario dar seguito al postulato richiamo, essendo gli atti di causa sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.

Il ricorso può pertanto essere evaso nel merito.

  1. Per l’art. 34 cpv. 3 LCStr il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.

Inoltre, l’art. 36 cpv. 3 LCStr prevede che prima di voltare a sinistra, la precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in senso inverso.

Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

  1. La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver eseguito una manovra di svolta a sinistra, senza concedere la precedenza a un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con lo stesso.

La decisione impugnata trae origine dal rapporto di polizia 8 luglio 2008, allestito sulla base delle dichiarazioni rese dai due protagonisti.

  1. L’insorgente contesta l’infrazione ascrittagli, appellandosi al principio in dubio pro reo, ritenuto che, a suo dire, “dall’intero rapporto di polizia non emerge nessun elemento oggettivo e sufficientemente provato” che renda la sua esposizione dei fatti meno verosimile di quella considerata dalla CRTE 1 e che dimostri che avrebbe sconfinato nella corsia di contromano non concedendo così la precedenza allo scooterista (cfr. ricorso pto 5).

Sulla dinamica, asserisce che accortosi del sopraggiungere dello scooter da dietro l’isola di spartitraffico (che verosimilmente lo avrebbe coperto alla sua vista sino a quel momento, circostanza che appare tuttavia dubbiosa tenuto conto della visuale riscontrabile sulla foto doc. B da lui prodotta, come pure del fatto che le condizioni di tempo e di luce erano ottimali e lo scooterista circolava per di più con i fari anabbaglianti accesi), si è immediatamente fermato, ancora in preselezione e senza invadere la corsia di contromano, come invece preteso dal co-protagonista; se così fosse, soggiunge, “il danno alla mia automobile conseguente alla collisione con lo scooter non si sarebbe prodotto sulla parte laterale sinistra del paraurti anteriore come ben si vede dalla foto scattata il giorno dell’incidente (doc. C), ma sulla parte anteriore destra o, perlomeno, con un interessamento della parte centrale del paraurti, ciò che invece non è assolutamente stato il caso” (cfr. ricorso pto 1).

Specifica che lo scooterista, che circolava sull’estrema sinistra della sua carreggiata, ha perso il controllo del motoveicolo a diversi metri di distanza dalla sua automobile ferma, temendo verosimilmente che egli continuasse la sua corsa e con l’intenzione quindi di spostarsi sulla destra o di ridurre la velocità (cfr. ricorso pto 2). Assevera dipoi che non può essere “escluso che lo stato psico-fisico del motociclista e i farmaci che assumeva al momento dell’incidente (farmaci per il controllo della pressione sanguigna e antidepressivi, ndr) abbiano influito sulla sua padronanza del veicolo, rispettivamente sulla sua percezione dei pericoli del traffico” (cfr. punto 3).

  1. Durante il verbale di interrogatorio 25 giugno 2008 egli ha così descritto la sua manovra:

“(…) Partito dal __________, circolavo su via __________ in direzione dello svincolo per __________ della semi autostrada. Poco prima di giungere allo svincolo citato, la mia velocità era di circa 20/30 km/h.

Per tempo inserivo l’indicatore sinistro, circa 40 metri prima dello svincolo, rallentavo la mia velocità sino ad essere quasi fermo spostandomi leggermente in preselezione sul centro della carreggiata.

Non notando alcun veicolo giungere in senso contrario alla mia direzione di marcia, iniziavo la manovra di svolta a sinistra a velocità ridotta.

All’ultimo momento mi accorgevo del sopraggiungere di un scooter in senso contrario alla mia direzione di marcia.

Mi fermavo subito.

Lo stesso faceva lo scooterista, il quale frenando a una distanza di circa 10 metri da me, è scivolato di lato sull’area rossa di moderazione del traffico.

Lo scooter quindi strisciava sull’asfalto sino a collidere con la parte anteriore sinistra della mia automobile, mentre io ero fermo (…).” (cfr. verbale, pag. 1 e 2).

Dal canto suo, il co-protagonista ha affermato quanto segue:

“(…) La mia velocità era di circa 40/50 km/h su Via __________.

Poco prima di giungere allo sbocco dello svincolo della semiautostrada per __________, un veicolo che circolava in senso contrario alla mia direzione di marcia iniziava una manovra di svolta a sinistra.

Da parte mia avendo capito che il conducente di tale vettura non mi aveva visto iniziavo a rallentare sino circa 30 km/h spostandomi sulla destra della mia corsia.

A questo punto mentre mi trovavo a circa 10 metri dall’auto citata frenavo bruscamente in quanto la stessa aveva occupato metà della corsia che io occupavo.

Onde evitare una sicura collisione mi buttavo sulla destra scivolando per alcuni metri sull’asfalto (…)” (cfr. verbale 27 giugno 2008 pag. 1 e 2).

  1. In concreto, balza subito agli occhi che la circostanza per cui l’insorgente abbia scorto il co-protagonista “all’ultimo momento”, mentre si accingeva a iniziare la manovra di svolta a velocità ridotta, dopo aver rallentato senza fermarsi completamente, attesti una situazione di intempestività, atta e creare pericolo. In altri termini, pur ammettendo che abbia prontamente frenato (”frenavo subito”), egli ha comunque sia visto il co-protagonista nell’imminenza della manovra e quindi troppo tardi (tant’è che ha dovuto frenare subito) per poter compiere una manovra scevra di pericoli. Tale conclusione è confortata dalla reazione, riferita dall’insorgente medesimo a verbale, dello scooterista, il quale avrebbe pure prontamente frenato (“lo stesso faceva lo scooterista”), quando si trovava a una distanza – ravvicinata – di circa 10 metri da lui; in proposito, l’assunto ricorsuale secondo cui il centauro avrebbe perso la padronanza di guida a diversi metri dalla sua auto appare poco plausibile.

Al di là di tale incongruenza, la predetta distanza non è sufficiente per potersi fermare a una velocità di 30 km/h (pari a quella dichiarata dallo scooterista e della quale non v’è motivo di dubitare), ritenuto che, anche nella migliore delle ipotesi, ovvero tenuto conto di un tempo di reazione normale (1 secondo), sono necessari almeno 14 metri (22 metri a 40 km/h, 30 metri a 50 km/h).

Del resto, le dichiarazioni del co-protagonista sono perfettamente compatibili con la dinamica descritta dal ricorrente medesimo e ulteriormente specificata nelle successive comparse scritte. Il primo ha infatti asserito di aver capito che il conducente della vettura non lo aveva visto, per cui iniziava a rallentare sino a circa 30 km/h spostandosi sulla destra della sua corsia di marcia e quando si trovava a circa 10 metri dall’auto frenava bruscamente.

Le dichiarazioni dei due protagonisti divergono unicamente sul punto in cui l’insorgente ha arrestato il suo veicolo dopo aver scorto lo scooter.

Egli insiste sul fatto di non aver invaso la corsia di contromano e di non aver quindi tagliato la strada al co-protagonista, il quale afferma invece che la vettura aveva occupato metà della sua corsia di marcia (circostanza che non può essere esclusa, come pretende il ricorrente, sulla base del punto di impatto dei veicoli, lo stesso essendo di per sé compatibile con lo spostamento a destra dello scooterista e finanche ipotizzato nel gravame).

Così facendo, l’insorgente dimentica però che l’omissione di concedere la precedenza non si materializza necessariamente con l’invasione della corsia opposta. Come detto, chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 ONC). La giurisprudenza considera che vi è “ostacolo alla circolazione” quando, per rimediare a una situazione pericolosa creata del debitore della precedenza, il conducente prioritario è obbligato a modificare in modo brusco la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una frenata, sia con un’accelerazione (DTF 105 IV 341).

Nella fattispecie, non v’è chi non veda come il comportamento intempestivo dell’insorgente abbia indotto la reazione del co-protagonista, al quale non può nemmeno essere rimproverato di aver circolato sull’estrema sinistra della sua corsia di marcia; in effetti, tranne in caso di segnaletica o demarcazione diversa, il diritto di precedenza si estende su tutta la superficie d’incontro delle strade e non unicamente in un punto determinato dell’intersezione (DTF 102 IV 259). Ora, le circostanze descritte in modo sostanzialmente convergente dai due protagonisti permettono di concludere che vi è stata violazione dell’obbligo di concedere la precedenza, comportamento in causalità con la perdita di padronanza del motoveicolo e con la collisione.

In proposito, è ben vero che il ricorrente sostiene che non può essere escluso che lo stato psico-fisico dello stesso e i farmaci che assumeva al momento dell’incidente possano aver influito sulla sua padronanza di guida, rispettivamente sulla sua percezione dei pericoli del traffico. Al di là del fatto che non si vede per quale motivo egli non abbia espresso tali dubbi in sede di verbale (pur essendogli già note tali circostanze), la questione si rivela tuttavia irrilevante ai fini del giudizio sull’omissione di concedere la precedenza assodata da questo giudice. Egli dimentica una volta di più che l’infrazione ascrittagli non è quella di aver provocato la collisione, bensì di non aver rispettato il diritto di precedenza dello scooterista, inducendolo a una brusca frenata, reazione perfettamente compatibile con le circostanze.

Non va neppure disatteso che appare perlomeno singolare la tesi del ricorrente, secondo la quale non avrebbe invaso, almeno parzialmente, la corsia in senso inverso, se si analizza la sua stessa descrizione della dinamica. Infatti, se, come dice, ha rallentato e si è portato in preselezione al centro della carreggiata, non si comprende come abbia potuto cominciare la manovra di svolta a velocità ridotta prima di fermarsi senza inoltrarsi sull’altra corsia.

In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver attentamente vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazioni rimproveragli dall’autorità di prime cure.

  1. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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