30.2008.211

Incarto n. 30.2008.211 24273/806

Bellinzona 16 aprile 2010

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 settembre 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 12 settembre 2008 n. 24273/806 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 26 settembre 2008 presentate dalla CRTE 1, ;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto:

che con decisione 12 settembre 2008, la CRTE 1 ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “posteggiato il veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”; fatti accertati dalla Polizia comunale di __________ il 12 maggio 2008 a __________;

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 65 cpv. 5, 79 cpv. 4 OSStr;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.- e spese in ragione di fr. 20.-;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso 22 settembre 2008, in cui postula l’annullamento della multa;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia; per quanto qui interessa l’art. 65 cpv. 5 prima frase OSStr prevede che per riservare certi posti di parcheggio alle persone disabili bisogna applicare al segnale «Parcheggio» (4.17) presso i posti in questione il cartello complementare «Invalidi» (5.14); è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è disabile o chi accompagna una persona disabile;

che a norma dell’art. 79 cpv. 1bis OSStr i posti di parcheggio sono delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti nella «Zona blu» è blu e per i posti a disposizione di una determinata categoria di persone è gialla. I posti di parcheggio bianchi o blu possono anche essere contraddistinti da un rivestimento particolare che si distingua chiaramente dal resto della carreggiata;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi; la decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________;

che l’insorgente non nega di per sé di aver parcheggiato il proprio veicolo sullo stallo in questione, ma contesta nondimeno la sanzione inflittagli invocando una carente segnaletica:

“La demarcazione di delimitazione del posteggio per disabili pitturato sull’asfalto era, al momento dei fatti, praticamente invisibile in quanto molto rovinata (vedi foto allegate), a maggior ragione di sera e in caso di forte pioggia come era il caso il 12 maggio. Nel frattempo è stata ridipinta.

Non esiste alcuna segnaletica verticale che indichi che il posteggio in oggetto è riservato ai disabili, in modo tale che una persona una volta scesa dalla vettura non ha alcuna possibilità di rendersi conto di tale circostanza (…)” (cfr. ricorso, pag. 1);

che in definitiva egli si appella alla sua perfetta buona fede e conclude affermando che: “nessuna delle tre persone a bordo della vettura oltre al sottoscritto si è accorto della particolarità del posteggio, in caso contrario non avrei evidentemente parcheggiato lì”;

che, prendendo posizione sulle considerazioni espresse dal multato, l’agente denunciante nel proprio rapporto di servizio ha dal canto suo specificato quanto segue:

“Nell’ambito delle normali pattuglie, vengono elevati rapporti di contravvenzione in piazzale __________ in ossequio alla segnaletica orizzontale che oltre al simbolo ‘parcheggio riservato alle persone disabili’, presenta una superficie visibilmente allargata, per favorire l’accesso al veicolo per le persone facenti utilizzo della sedia a rotelle.

Nella fattispecie, lo stallo si trova in un’area di parcheggio dove è ben visibile appunto la dimensione maggiorata della superficie destinata a veicoli di detti conducenti, ed il contrassegno (carrozzella per invalidi) ivi demarcato, in colore bianco e giallo, risulta sufficientemente visibile agli utenti”;

che, come detto, giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; da tale principio discende che non è certo l’assenza del segnale che permette di concludere che la demarcazione non deve essere osservata (cfr. DTF 108 IV 51 consid. 2);

che ciò posto va detto che i cartelli e le demarcazioni sono giuridicamente validi quando sono stati collocati in seguito a regolare decisione e pubblicazione dell’autorità competente, purché siano espressi e materializzati in forma di segnalazione appropriata: laddove quest’ultima condizione fa difetto, l’utente della strada non si trova confrontato né con un ordine da seguire né con un divieto da rispettare (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 27 LCStr);

che in concreto sulla base della documentazione fotografica a colori prodotta dal ricorrente non è possibile affermare che il simbolo della carrozzella riprodotto sull’asfalto fosse sufficientemente visibile (a maggior ragione in condizioni di pioggia e nottetempo), tant’è vero che è stato ridipinto di colore giallo (circostanza indirettamente ammessa dal silenzio dell’agente, che nulla ha detto in merito nel rapporto di servizio steso in risposta alle osservazioni del ricorrente);

che per di più la demarcazione dello stallo in cui ha posteggiato – pure nel frattempo ridipinta di colore giallo – era di colore bianco e non giallo come prescritto dall’OSStr per riservare il posto di parcheggio a una determinata categoria di persone;

che nemmeno le dimensioni dello stallo, visibilmente più largo rispetto agli altri per favorire l’accesso al veicolo da parte di persone munite di sedia a rotelle, sono idonee – per sé sole – a rendere edotti gli utenti che si tratta di uno stallo riservato alle persone disabili;

che alla luce delle considerazioni che precedono, l’insorgente deve essere prosciolto dall’addebito mossogli;

che il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata;

che visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia;

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 65 cpv. 5, 79 cpv. 1bis OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

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