30.2008.199

Incarto n. 30.2008.199 22132/808

Bellinzona 11 dicembre 2009

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con la segretaria Tiziana Brignoni per statuire sul ricorso 5 settembre 2008 presentato da

RI 1 domiciliato a

contro

la decisione 22 agosto 2008 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni 11 settembre 2008 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 22 agosto 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr. 70.--, per i seguenti fatti accertati l’ 8 maggio 2008 in territorio di __________;

“alla guida della vettura __________ eseguiva una manovra di svolta a destra tagliando la strada ad un velocipede sopraggiungente da tergo con il quale collideva”;

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;

che RI 1 è insorto con ricorso del 5 settembre 2008, con cui chiede l’annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni dell’11 settembre 2008 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

che, giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;

che, secondo l’art. 36 cpv. 1 LCStr, chi vuole svoltare a destra deve tenersi sul margine destra della carreggiata;

che, per l’art. 13 cpv. 5 ONC, il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che nel rapporto di constatazione 16 giugno 2008 della Polizia cantonale, la dinamica dell’incidente è stata così descritta:

“Il conducente RI 1 ed il ciclista __________ circolavano in territorio di __________ su via __________ in direzione di __________. Prima di giungere all’intersezione di via __________, RI 1 superava sulla sinistra il ciclista __________ ad una velocità dichiarata di circa 30 km/h ed in seguito si rimetteva al centro della propria corsia di marcia. Dopo aver azionato l’indicatore di direzione destro, RI 1 svoltava a destra per immettersi su via __________. Nell’effettuare tale manovra non si sincerava del sopraggiungere del ciclista __________ il quale circolava regolarmente a destra della carreggiata. __________ non riuscendo ad arrestarsi andava a collidere con la ruota anteriore contro la fiancata destra del veicolo RI 1.”;

che il ricorrente contesta di aver “tagliato la strada al velocipede”, asserendo che al momento dell’impatto il suo veicolo era ancora diritto sulla carreggiata. A suo avviso, egli si sarebbe comportato nel pieno rispetto delle norme della circolazione, mentre sarebbe stato il comportamento del ciclista a cagionare l’incidente: in effetti questi non avrebbe prestato la dovuta attenzione al traffico ed avrebbe continuato a circolare a velocità sostenuta nonostante davanti a lui vi fosse un’automobile in procinto di effettuare una manovra di svolta. Infine l’opponente ha tenuto a precisare come il signor __________ fosse sotto l’influsso di bevande alcoliche (cfr. ricorso);

che dagli esami del laboratorio bioanalitico di __________ sui campioni di sangue prelevati al ciclista è emerso che questi al momento dell’impatto aveva una concentrazione di alcool tra lo 0.24 g/kg ed lo 0.48 g/kg (cfr. rapporto di constatazione 16 giugno 2008);

che il teste __________ ha così descritto i fatti: “Tornato con lo sguardo sulla corsia alla mia sinistra vedevo di nuovo la Ford che, a velocità ridotta, allargava leggermente la sua traiettoria e segnalava con la freccia di dover svoltare alla sua sinistra per entrare in via __________. Nello stesso istante ho visto il ciclista che viaggiava nella medesima direzione dell’auto, sulla destra di quest’ultima. Il ciclista, accorgendosi all’ultimo momento della manovra dell’automobilista, cercava di evitare la collisione frenando ed aiutandosi con i piedi. La collisione è avvenuta tra la parte anteriore della bicicletta e la fiancata destra della Ford. Il ciclista è poi caduto a terra dopo aver oltrepassato la vettura. Voglio precisare che la velocità della bicicletta era sensibilmente superiore di quella dell’autovettura.” (cfr. suo verbale d’interrogatorio del 14 maggio 2008);

che il 10 giugno 2008 il teste __________, sempre di fronte agli inquirenti, ha precisato: “Faccio infatti rilevare che la vettura Ford a velocità ridotta allargava leggermente la sua traiettoria verso sinistra e segnalava con la freccia di voler svoltare alla sua destra per entrare in via __________.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 10 giugno 2008);

che da quanto precede è incontestabile che il ricorrente, nell’effettuare la sua manovra di svolta a destra per immettersi sulla strada secondaria, si sia avantutto spostato sulla parte sinistra della sua carreggiata, così da poter in un secondo tempo meglio imboccare la via prescelta. Così facendo egli ha effettuato un’operazione non sempre interpretabile di primo acchito per chi segue e che impone, rispetto alla normale svolta a destra durante la quale il veicolo viene mantenuto sempre sul lato destro della corsia, maggiore cautela rispetto agli altri utenti della strada, compresi quelli che provengono da dietro;

che pure assodato è il fatto che la velocità dell’automezzo fosse a quel momento bassa e che in precedenza esso aveva superato la bicicletta procedendo a velocità ridotta;

che non va infine dimenticato che quel tratto la strada - nella direzione di marcia dei due protagonisti - è in discesa, fatto che consente anche alle biciclette di circolare a velocità più elevate rispetto alla pianura;

che in simili circostanze il ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione la possibilità che spostandosi a sinistra per poi svoltare a destra avrebbe lasciato uno spazio alla bici, che lo stava seguendo e che aveva appena superato, tale da consentirle di passare sulla destra, per cui prima di effettuare il cambiamento di direzione avrebbe dovuto accertarsi che ciò non avrebbe comportato un pericolo per quest’ultima;

che, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente che circola lasciando sulla destra uno spazio sufficiente per permettere ad un altro utente della strada di superarlo da quel lato, deve, se vuole voltare a destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che non urterà con un veicolo che lo segue (DTF 97 IV 34);

che nel caso concreto la manovra del ricorrente è stata effettuata in spregio a queste disposizioni. Essa appare ancor più azzardata se si tiene conto del fatto che la presenza della bicicletta non poteva passare inosservata, ritenuto che egli l’aveva superata qualche secondo prima;

che eventuali colpe del ciclista non portano ad escludere la punibilità del signor RI 1, poiché è principio base nel diritto penale che ognuno debba rispondere per i propri errori;

che per tutto quanto precede, le argomentazioni del procedente non possono dunque trovare spazio;

che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 13 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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