Incarto n. 30.2007.94 7957/807
Bellinzona 10 giugno 2008
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 marzo 2007 presentato da
RI 1 difeso da:
contro
la decisione 16 marzo 2007 n. 7957/807 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 10 aprile 2007 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 16 marzo 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura __________, all’uscita di un’area con percorso rotatorio obbligato in fase d’accelerazione perdeva la padronanza di guida sbandava a destra dove urtava il marciapiede e dopo aver oltrepassato lo stesso finiva contro una recinzione metallica”.
Fatti accertati il 23 dicembre 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle osservazioni 10 aprile 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
Con atto ricorsuale l’insorgente postula l’esperimento di una perizia giudiziaria al fine di verificare la presenza di una lastra di ghiaccio particolarmente grande e spessa sul luogo dell’incidente.
L’art. 12 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza; DTF 124 I 211 consid. 4; DTF 122 V 162 consid. 1d).
Nella fattispecie, una perizia giudiziaria non appare suscettibile di recare ulteriori chiarimenti ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento. Per il resto, la generica domanda intesa all’esperimento di ulteriori prove (ad eccezione del richiamo dalla CRTE 1 - che avviene d’ufficio - degli atti, tuttavia non comprensivi della chiesta documentazione fotografica, che non esiste) non merita accoglimento, giacché non è dato a divedere – né l’interessato spiega – in che modo non meglio precisati “documenti, testi, edizione documenti, … ed ogni altra ammessa”, sarebbero suscettibili di influire sull’esito della vertenza.
Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
Il conducente deve inoltre rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 prima e seconda frase ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
La decisione della CRTE 1 si basa sugli accertamenti della Polizia cantonale (v. rapporto di constatazione incidente 2 gennaio 2007 e rapporto di contro-osservazioni 17 febbraio 2007).
In sostanza, l’insorgente attribuisce la colpa della perdita di padronanza del veicolo alla presenza insolita e imprevedibile di una lastra di ghiaccio “particolarmente grande e spessa” sull’intera carreggiata.
In merito alle condizioni del fondo stradale gli agenti, sopraggiunti nel luogo dell’incidente nell’ambito di un normale servizio di pattugliamento, dopo aver effettuato il medesimo percorso del ricorrente, hanno specificato che “la strada della rotonda __________ a __________, era sì umida e scivolosa dal fatto che sulla stessa era stato cosparso del sale, ma assolutamente non era ghiacciata” (cfr. contro-osservazioni 17 febbraio 2007).
Nel verbale d’interrogatorio 23 dicembre 2006, lo stesso ricorrente non menziona, né accenna ad una eventuale presenza di ghiaccio. In quella sede egli ha affermato molto spontaneamente che “presumo che il tutto sia dovuto al fatto che la mia velocità seppur moderata non si addicesse al tipo di auto da me guidato (trazione posteriore) su un fondo stradale che presentava una temperatura molto bassa”. Ha inoltre soggiunto che “la visibilità era buona come pure la visuale, il fondo stradale in quel tratto è reso scivoloso data l’umidità e la rigida temperatura” (cfr. verbale pag. 2), ma mai ha evidenziato la presenza di quella che si è poi rivelata una “mastodontica” lastra di ghiaccio.
A mente di questo giudice, la versione avanzata per la prima volta in sede di osservazioni e sulla quale è incentrata tutta la tesi difensiva, non appare per nulla credibile. Non è infatti immaginabile che nelle dichiarazioni rilasciate subito dopo i fatti egli abbia omesso di indicare un aspetto così centrale ai suoi occhi. Orbene, la perdita di padronanza non può che essere ascritta al solo comportamento colpevole - seppur per negligenza - dell’insorgente, il quale non ha saputo adattare la sua guida alle circostanze concrete, segnatamente alle caratteristiche del fondo stradale, del veicolo da lui condotto e alla manovra eseguita. Del resto, le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr; art. 333 cpv. 7 CP).
In effetti, come la giurisprudenza ha già avuto modo di dire, spetta innanzitutto al conducente tenere conto delle condizioni della rete stradale ed adeguare la velocità alla situazione concreta. Posto che ad una temperatura di circa zero gradi la formazione di ghiaccio sulle strada bagnate (umide) è prevedibile, egli è tenuto – in simili circostanze – a rallentare la sua andatura e, se necessario, a viaggiare a passo d’uomo (DTF 129 III 65, consid. 1.3).
Allo stesso modo, la dottrina afferma che circolando su una strada coperta di ghiaccio il conducente deve far uso di ogni precauzione per impedire che il suo veicolo sbandi e, in quanto necessario, deve farlo procedendo a passo d’uomo (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.6 lett. d ad art. 32 cpv. 1 LCStr; massima invero riferita alla velocità inadeguata, ma di pertinenza per quel che attiene alla perdita di padronanza di guida).
In altri termini, vi è negligenza da parte del conducente laddove le circostanze concrete avrebbero dovuto indurlo a prevedere la presenza di ghiaccio; in particolare in inverno, quando vi sono temperature al di sotto dello zero e il manto stradale umido, egli deve prevedere, anche se è stato sparso del sale, la presenza di ghiaccio e quindi adattare la velocità e la sua attenzione alle circostanze del caso (DTF 115 IV 241 consid. 2).
Visto quanto precede, gli argomenti apportati dal ricorrente non sono liberatori, poiché la presenza di ghiaccio è un fatto prevedibile e quindi non inusuale. La perdita di padronanza del veicolo non sarebbe in ogni caso imputabile a una causa straordinaria e imprevedibile, ma solamente al comportamento da lui adottato: il buono stato del veicolo, le gomme invernali, l’esperienza di guida, l’assenza d’alcool nel sangue e un’asserta velocità di 30-40 km/h non sono sufficienti per ritenere il comportamento dell’insorgente adeguato al suo dovere di prudenza. Uscendo dal percorso rotatorio avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione allo stato della strada, adattando la sua guida di conseguenza, ciò che gli avrebbe sicuramente evitato di perdere il controllo del veicolo. Si noti, come detto, che la Polizia cantonale ha percorso lo stesso tratto stradale, senza sbandare. Era dunque possibile transitare sul tratto stradale in questione, senza incorrere in alcuna infrazione.
In conclusione, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni tali da consentire a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 30 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).