Incarto n. 30.2007.323 27572/803

Bellinzona 9 febbraio 2009

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 ottobre 2007 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 19 ottobre 2007 n. 27572/803 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 31 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1 con decisione 19 ottobre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della vettura TI __________, dopo essersi fermato ad uno ‘stop’, s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra”.

Fatti accertati il 10 agosto 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

  2. Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per quanto qui interessa, il segnale di «Stop» (3.01) obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (cfr. art. 36 cpv. 1 OSStr, che rinvia tra l’altro all’art. 75 cpv. 1, 2 e 5 OSStr relativamente alla linea di arresto (6.10) che completa il segnale).

Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra (seconda frase). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

  1. La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di essersi inoltrato in un’intersezione, dopo essersi fermato a un “stop”, senza concedere la precedenza a un motoveicolo che sopraggiungeva da sinistra, sulla strada principale, collidendo conseguentemente con quest’ultimo.

La decisione impugnata si fonda sul rapporto di polizia 31 agosto 2007 della Polizia cantonale, che ha così riassunto la dinamica dell’infortunio della circolazione stradale:

“__________percorreva Via __________ in territorio di __________.

Giunto all’intersezione Via __________ – Via __________, si arrestava al segnale indicante stop. Dopo essersi assicurato che sia da destra come pure da sinistra non giungesse nessuno iniziava la manovra d’immissione su Via __________.

A manovra iniziata, mentre si apprestava a svoltare a sinistra in direzione di Chiasso, entrava in collisione con il motoveicolo condotto dal __________ che procedeva regolarmente su Via __________ in direzione di __________.

A seguito dell’urto il centauro rovinava al suolo riportando ferite tali da dover essere ricoverato all’Ospedale __________ di . Come lui pure [] veniva ricoverato per un controllo nel medesimo nosocomio” (cfr. informazioni complementari pag. 4).

  1. Il ricorrente, dal canto suo, contesta categoricamente l’addebito mossogli, ascrivendo la responsabilità della collisione alla velocità eccessiva dell’altro protagonista. In proposito, nel gravame egli assevera che “il motoveicolo che correva ad una velocità eccessiva sulla strada con restrizione di 50 km orari (…) investiva la mia Smart sul lato sinistro anteriore della macchina mentre questa era già posizionata in direzione centro di . Il giovane rincorreva un’altra motocicletta passata un bel po’ prima”.

Si duole inoltre del fatto di essere stato interrogato quando ancora si trovava sotto shock, sebbene dalle chiare e coerenti affermazioni rilasciate all’indomani dell’accaduto presso il comando della Polizia cantonale di __________ nulla lascia presagire che egli si trovasse in uno stato emozionale tale da non comprendere la portata delle sue dichiarazioni. Se fosse stato effettivamente turbato o traumatizzato tanto da non rendersi conto della portata delle proprie dichiarazioni, avrebbe potuto rifiutarsi di rispondere o di porre la sua firma sul verbale o addirittura non sarebbe neanche stato in grado di farlo. Non vi è pertanto alcuno motivo di dubitare dell’attendibilità di quanto da lui asserito a verbale. La doglianza, neppure sufficientemente motivata, non può essere presa in considerazione.

Sottolinea da ultimo che dal punto di vista assicurativo non è ancora stata riconosciuta una sua eventuale responsabilità dal momento che la compagnia assicurativa sta ancora investigando sull’accaduto. Tuttavia, la trattazione del sinistro da parte dell’assicuratore responsabilità civile non vincola affatto il giudice chiamato a statuire sull’eventuale responsabilità penale legata all’infrazione ascrittagli per una presunta violazione di norme della circolazione stradale; ne segue che la considerazione non è di alcuna pertinenza.

  1. Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 ONC). La giurisprudenza considera che vi è “ostacolo alla circolazione” quando, per rimediare a una situazione pericolosa creata del debitore della precedenza, il conducente prioritario è obbligato a modificare in modo brusco la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una frenata, sia con un’accelerazione (DTF 105 IV 341). L’arresto del veicolo s’impone quando il debitore del diritto di precedenza constata che non può liberare la carreggiata prima dell’arrivo del veicolo prioritario e ciò con un margine di sicurezza sufficiente (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, ad art. 36 LCStr. n. 3.4.5).

Il conducente non prioritario deve quindi avanzare fino al bordo dell’intersezione in modo da essere visto dagli altri utenti della strada e in modo d’avere una buona visuale del traffico; egli deve volgere il suo sguardo e la sua attenzione da entrambi i lati della strada, senza diminuire questa attenzione nel corso della manovra d’entrata nella circolazione (DTF 85 IV 146). Se la manovra che il debitore del diritto di precedenza intende eseguire lo porta ad attraversare la carreggiata, le precauzioni da lui prese devono essere tali da poter portare a termine la manovra in una sola volta, senza dover rallentare o arrestare la marcia (DTF 99 IV 173; DTF 105 IV 341). Egli deve stimare la distanza del veicolo prioritario, come pure la sua velocità: dovrà quindi apprezzare globalmente la situazione al fine di evitare di arrestarsi nell’intersezione. L’eventualità di un ostacolo si realizzerà ogni qualvolta il prioritario raggiungerà l’intersezione prima che il debitore l’abbia oltrepassata, lasciando libero il passo e questo quand’anche egli abbia raggiunto per primo l’intersezione (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 36 LCStr, n. 3.4.6).

  1. In concreto, l’insorgente ha così descritto la sua manovra:

“Ieri, 10.08.2007, verso le 14.00 stavo circolando su via __________ in territorio di __________, proveniente da __________ e diretto a __________. A bordo era presente mia moglie __________, __________, che si trovava seduta sul lato passeggero anteriore destro. Circolavamo regolarmente allacciati e con le luci anabbaglianti accese. Giunti all’intersezione con Via __________ in territorio di __________ mi fermavo allo stop per verificare che non sopraggiungessero veicoli sia da sinistra che da destra. Preciso di aver notato due motociclisti che stavano procedendo da __________ in direzione di __________ e precisamente dalla mia sinistra rispetto la mia direzione di marcia.

A precisa domanda rispondo che tra le due moto vi era dello spazio, circa 45 metri. Per tale motivo, dopo aver lasciato transitare il primo centauro, iniziavo la manovra d’immissione nell’intersezione svoltando a sinistra in direzione di __________. Dopo aver percorso poco più di un metro entravo in collisione con il secondo centauro (…)” (cfr. verbale di interrogatorio 11 agosto 2007, pag. 2).

Il co-protagonista, dal canto suo, ha asserito quanto segue:

“In data ed ora sopra indicate mi trovavo a circolare su Via __________ in territorio di __________, proveniente da __________ e diretto a __________.

Il tempo si presentava sereno e le condizioni sia stradale sia di visibilità erano ottime. Preciso che circolavo solo a bordo del motoveicolo con il casco di protezione regolarmente indossato e con le luci anabbaglianti accese.

Giunto in prossimità dell’intersezione Via __________ – Via __________, notavo un veicolo proveniente da quest’ultima strada secondaria iniziare una manovra d’immissione su Via __________ in direzione di __________, ostruendomi praticamente l’intera carreggiata.

Prontamente frenavo e cercavo di evitare la vettura spostandomi ulteriormente a sinistra, senza però riuscire ad evitare la collisione che avveniva tra la mia parte anteriore frontale e la fiancata sinistra dell’autoveicolo (…).” (cfr. verbale di interrogatorio __________, pag. 1).

Dalle dichiarazioni che precedono emerge anzitutto che la visibilità era ottima e la visuale del ricorrente scevra di ostacoli, tant’è vero che egli ha potuto scorgere l’approssimarsi dei due motoveicoli all’intersezione e valutare la distanza tra l’uno e l’altro. Ciò che in concreto balza subito agli occhi è il fatto che l’insorgente non abbia valutato correttamente i tempi di esecuzione della sua manovra di immissione. A prescindere della velocità dichiarata dal centauro (sulla quale si dirà in seguito), è infatti evidente che anche alla velocità di 50 km/h un veicolo distante 45 metri circa (tale la distanza valutata dal ricorrente, allorquando il primo motoveicolo è transitato dall’intersezione), impiega poco più di tre secondi per raggiungere l’intersezione, tempo insufficiente per immettersi sulla strada principale, attraversando la carreggiata e lasciando libera la via. Del resto, e non poteva essere altrimenti, egli ha colliso con il co-protagonista dopo aver percorso poco più di un metro.

Quanto al rimprovero mosso dal ricorrente circa la velocità sostenuta del co-protagonista, va detto che il veicolo prioritario non perde il suo diritto per il solo motivo che circola a velocità superiore al limite consentito, fatta eccezione per velocità manifestamente eccessive (DTF 118 IV 277), superiori a quella dichiarata dal centauro, ovvero 60 km/h, della quale non vi è motivo di dubitare. In effetti, invano si cercherebbero nel fascicolo processuale elementi che inducano a credere che egli circolasse a velocità esorbitante per raggiungere il compagno di viaggio. In proposito, va detto che la versione dell’insorgente non è lineare. Nel verbale di interrogatorio egli non ha infatti accennato nulla sulla presunta velocità eccessiva (elemento che, data la sua importanza, non poteva sottacere); nelle osservazioni 27 luglio 2007 egli, pur avanzando la tesi della velocità eccessiva superiore ai 50 km/h, ipotizzava che il co-protagonista stava cercando di raggiungere un’altra motocicletta che era passata di corsa “poco prima”; infine nel gravame egli conclude addirittura che il giovane co-protagonista “rincorreva un’altra motocicletta passata un bel po’ prima”.

Ad ogni buon conto, a nulla giova alla ricorrente adombrare eventuali colpe del co-protagonista, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid 3.3.).

Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito spetta semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive assicurazioni.

In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver attentamente vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazioni rimproveragli dall’autorità di prime cure.

  1. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1 75 cpv. 1 e 2 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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