Incarto n. 30.2007.31 1687/806

Bellinzona 4 febbraio 2008

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Francesca Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 febbraio 2007 presentato da

RI 1, , difesa da: DI 1

contro

la decisione 19 gennaio 2007 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni 12 febbraio 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 19 gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della vettura __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso”.

Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della circolazione nelle osservazioni 12 febbraio 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

Preliminarmente l’insorgente denuncia una carenza di motivazione della decisione impugnata a fronte delle dettagliate osservazioni da lei presentate, come pure una violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui l’autorità non ha dato seguito alla sua richiesta di sopralluogo (per ovviare all’inadeguatezza del rapporto di polizia in punto all’andamento della strada), senza esprimersi su questi aspetti.

La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost).

Ora, per quanto concerne la carenza di motivazione, la LPcontr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D'altra parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferire lo stesso in piena conoscenza di causa a un'istanza superiore: in altre parole, l'interessato, rendendosi conto dei motivi alla base della decisione, deve potersi difendere adeguatamente. L'ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c; 112 Ia 107 segg.).

Contrariamente a quanto assume la ricorrente, l’autorità ha sufficientemente motivato la propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti, essa ha ritenuto che l’infrazione fosse sufficientemente comprovata dalle risultanze del rapporto di polizia (ciò che motiva di per sé il rifiuto di esperire il sopralluogo), basate sulle dichiarazioni dei protagonisti e sulla documentazione fotografica, e che le osservazioni presentate dalla ricorrente non fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento, ma solo di influire sulla commisurazione della multa.

Seppur breve, questa motivazione è sufficiente ai sensi dell'art. 29 Cost. Non risulta d'altronde che l'insorgente sia stata limitata nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti a lei mossi dall'autorità dipartimentale. La censura si rivela pertanto priva di fondamento.

Dalle considerazioni dell’autorità risulta, come detto, che essa non ha dato seguito alla richiesta di supplemento d’inchiesta (con riferimento al sopralluogo nonché all’audizione in contraddittorio dei protagonisti) ritenendo di avere sufficienti elementi per statuire. In tal modo, l’autorità ha di fatto proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, senza violare a priori il diritto di essere sentito della ricorrente.

Per quanto attiene all’offerta di prove, ribadita in questa sede, si rileva che l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

In concreto, analogamente a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure, le prove chieste dalla ricorrente non appaiono suscettibili d'influire sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.

Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

  1. Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

  1. La Sezione della circolazione rimprovera alla multata di avere eseguito – in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCStr – "una manovra di svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso".

La risoluzione trae origine dal rapporto di polizia 3 ottobre 2006, allestito dagli agenti sopraggiunti sul posto dopo l’incidente, dal quale risulta che:

“In base alle dichiarazioni rilasciate dai protagonisti e sulla base delle nostre constatazioni l’incidente può essere così riassunto:

I protagonisti percorrevano __________ in direzione di __________. RI 1, giunta all’altezza del numero civico 26, ove abita, iniziava la manovra di svolta per accedere al suo parcheggio sito a sinistra rispetto al suo senso di marcia. __________, in sella alla sua motocicletta, stava superando i veicoli sulla sinistra ad una velocità compresa tra i 40 ed i 50 km/h, in quel tratto non vi è divieto di sorpasso. Quando si trovava affiancato al veicolo RI 1 notava che la stessa sterzava a sinistra. Da parte sua frenava e tentava di evitare la collisione scansando a sinistra. Vista la poca distanza tra i veicoli la manovra non gli riusciva ed urtava la parte anteriore sinistra della vettura (specchietto retrovisore e parafango anteriore, ndr)” (cfr. informazioni complementari).

  1. La ricorrente contesta l’infrazione ascrittale, poiché ritiene di aver “rispettato tutti i propri obblighi, osservando lo specchietto retrovisore, esponendo l’indicatore di direzione e rispettando i principi di prudenza ed affidamento dato che ha verificato se provenivano veicoli da tergo. Non può quindi essere sanzionata per una infrazione inesistente, dato che ha fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per ‘badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono’ ”. A suo dire, “l’incidente trova la sua origine nella sola condotta del motociclista”. In particolare, movendo dal presupposto - di per sé corretto
  • che il motociclista non poteva superare la colonna procedente a singhiozzi, l’insorgente sostiene che questi avrebbe compiuto “una manovra azzardata, in un breve rettilineo tra due curve e passando per di più rasente ai veicoli superati per poter continuare la sua manovra anche se fosse sopraggiunto qualcuno in contromano, senza preoccuparsi della possibilità o meno di rientrare dal sorpasso nella colonna o che potessero emergere ostacoli dalla colonna”. Soggiunge che “tale condotta del tutto sconsiderata in base al principio dell’affidamento non poteva essere prevista [da lei], che del resto ha esposto l’indicatore di direzione ed osservato gli specchietti retrovisori per controllare che non arrivasse nessuno da tergo, rispettivamente non vi erano altre misure che avrebbe potuto prendere e che avrebbero consentito di evitare la collisione” (cfr. ricorso 5 febbraio 2007, p. 5).
  1. Va subito detto che la questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del comportamento della ricorrente all’obbligo previsto all’art. 34 cpv. 3 LCStr.

Questa disposizione prevede che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia di marcia all’altra, deve badare ai veicoli che seguono. La segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola il conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr).

Secondo dottrina e giurisprudenza l'obbligo di badare ai veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere inteso nel senso di “non metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr. sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr).

Le precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente una sguardo nello specchietto retrovisore. Il conducente di un veicolo che intende sorpassare o svoltare a sinistra non ha soltanto l’obbligo di segnalare con l’apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all’altro veicolo che, sopraggiungendo da tergo, già si prepari al sorpasso o abbia iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione (DTF 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 4.3 con riferimenti; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4 ad art. 35 LCStr).

  1. In concreto, nel verbale di interrogatorio 31 agosto 2006, pag. 1, l’insorgente ha affermato che:

“(…) Arrivata all’altezza del mio garage (…), guardavo nello specchietto retrovisore, azionavo il relativo indicatore di direzione e mi apprestavo a svoltare a sinistra, visto che in senso inverso non sopraggiungeva alcun veicolo. Appena iniziata la manovra di svolta (quando con la parte anteriore della mia vettura avevo di poco oltrepassato la linea di direzione centrale), all’improvviso percepivo un urto alla mia vettura: una motocicletta, che probabilmente al momento era in fase di sorpasso della colonna e quindi anche del mio veicolo, andava a sbattere contro la mia vettura. La collisione è avvenuta più precisamente fra la fiancata anteriore destra della moto e la fiancata anteriore sinistra della mia automobile (all’altezza della ruota). In seguito all’urto il centauro, dopo aver compiuto una capriola, cadeva a terra e la sua moto terminava la corsa pochi metri più avanti sul lato sinistro esternamente alla carreggiata (all’interno del piazzale ove vi è il mio garage)”.

Dal canto suo, il co-protagonista ha così descritto la propria manovra di sorpasso:

“(…) Il traffico era intenso come sempre a quell’ora, vi era colonna rallentata che proseguiva a passo d’uomo. Ad un certo punto davanti a me avevo una vettura VW Golf con targhe __________. Da parte mia, come tutti i centauri, stavo passando le vetture sulla sinistra, ero al di là della linea tratteggiata che consente il sorpasso. La mia velocità era compresa tra i 40 ed i 50 km/h, anche perché andare più veloci è quasi impossibile. Quando oramai ero a fianco della Golf prima citata, l’autista di detta vettura ha sterzato a sinistra, presumo per accedere a dei garage posti su quel lato di strada.

Da parte mia era oramai impossibile evitare la collisione, ho comunque subito frenato e tentato ugualmente di scansare a sinistra. Nonostante i buoni riflessi e la pronta reazione non mi è stato possibile evitare l’impatto anche perché la conducente della vettura non si è fermata subito” (cfr. verbale di interrogatorio 28 settembre 2006, pag. 1 e 2).

  1. Orbene, malgrado la ricorrente abbia avuto la prontezza di dichiarare a verbale che ha guardato nello specchietto retrovisore sinistro, v’è motivo di credere che non abbia invero controllato rigorosamente il traffico da tergo prima di effettuare la manovra di sorpasso (fors’anche perché tradita dall’abitudine di svoltare per accedere al suo parcheggio). Sintomatico in proposito è il fatto che si sia limitata a giustificare l’inizio della sua manovra “visto che in senso inverso non sopraggiungeva alcun veicolo”, senza il benché minimo accenno alla situazione retrostante. Altrettanto rivelatore è il fatto che la collisione sia avvenuta “appena iniziata la manovra di svolta” e, soprattutto, “all’improvviso”, ciò che sottolinea la sua sorpresa per la repentina apparizione del centauro, della cui presenza non si è minimamente avveduta (lei stessa afferma che “probabilmente era in sorpasso”), se non dopo aver “percepito un urto”. Tale evenienza risulta invero incompatibile con il fatto di aver guardato nello specchietto retrovisore prima di procedere alla svolta, tant’è vero che anche gli agenti l’hanno interrogata sui motivi per cui “non si è accorta del sopraggiungere della motocicletta in fase di sorpasso”. A questa domanda la ricorrente ha così risposto: “Perché una cinquantina di metri prima vi è una curva (piegante a sinistra rispetto al mio senso di marcia). Inoltre la motocicletta circolava, a mio parere, a velocità molto sostenuta (circostanza che giustifica con il violento urto contro la vettura, ndr) e non si trovava ancora nel mio campo visivo” (cfr. verbale di interrogatorio 31 agosto 2006, pag. 2).

Le giustificazioni addotte dalla ricorrente – riprese e sviluppate nelle successive comparse scritte – appaiono invero poco convincenti.

Invano si cercherebbero nel fascicolo processuale degli indizi che lascino supporre che il centauro stesse procedendo a velocità sostenuta, per di più rasente alle vetture incolonnate. In effetti, la collisione è avvenuta oltre la mezzeria della carreggiata e, contrariamente all’assunto della ricorrente per giustificare la velocità sostenuta del co-protagonista, non emerge che l’impatto sia stato violento, considerato che la moto terminava la sua corsa pochi metri più avanti (cfr. verbale di interrogatorio 31 agosto 2006 RI 1, pag. 2). Emerge invero che la ricorrente non si è fermata subito dopo la collisione, ciò che induce ancora di più a credere che non abbia prestato sufficiente attenzione al traffico da tergo, assorbita dalla sua manovra di svolta.

Nessun elemento agli atti consente inoltre di dire che il co-protagonista si sia buttato in sorpasso in curva a una velocità esorbitante (superiore agli 80 km/h: tale doveva essere la sua velocità per percorrere la tratta - quantificata dalla ricorrente in una cinquantina di metri - e raggiungerla in poco più di un secondo, ossia da quando lei ha guardato nello specchietto retrovisore e, non vedendo nessun nel suo campo visivo, ha intrapreso la svolta), né che fosse appena uscito in sorpasso. Sulla base delle dichiarazioni del co-protagonista, secondo cui circolava a una velocità di 40-50 km/h, superando le vetture sulla sinistra, si può senz’altro considerare che tale manovra di sorpasso è durata diversi secondi (almeno 3-4), durante i quali la ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo di accorgersi del suo sopraggiungere.

In effetti, tale manovra, come si evince anche dalle fotografie prodotte dalla ricorrente medesima, è compatibile con la lunghezza del rettilineo fino al punto di collisione, ossia 50 metri come da lei dichiarato a verbale (considerazione che non muta anche prendendo per buona la lunghezza di 35 metri sostenuta in sede di gravame, ma tuttavia sconfessata dalla misurazione effettuata da questo giudice sulla planimetria della Città di __________). Checché ne dica la ricorrente, a prescindere della legalità o meno della rischiosa manovra compiuta dal centauro, la conformazione della strada permette di regola il sorpasso, ciò che è attestato dal fatto che lungo tutta la carreggiata è presente la linea di direzione.

Ciò posto, occorre concludere che la ricorrente non ha guardato nello specchietto retrovisore sinistro il traffico retrostante o, ammettendo – per avventura - che lo abbia fatto, non ha controllato con sufficiente attenzione, caso contrario non poteva non accorgersi della manovra di sorpasso del centauro in atto da diversi secondi, considerato che non vi sono elementi agli atti per ritenere che questi sopraggiungesse a velocità sostenuta. Se avesse effettivamente verificato nello specchietto retrovisore, prestando tutta l’attenzione dovuta al traffico da tergo prima di segnalare il cambiamento di direzione (gesto, come rilevato nel gravame, non smentito dal co-protagonista, per il semplice motivo che verosimilmente è avvenuto quando questi si trovava già in prossimità della vettura), ella avrebbe senz’altro potuto scorgere il motoveicolo che si accingeva a superarla, desistere dalla manovra di svolta ed evitare - in ultima analisi - la collisione.

  1. Nella misura in cui la ricorrente rimprovera al co-protagonista di essere il solo responsabile dell’incidente giova del resto ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

Visto quanto precede, questo giudice perviene al solido convincimento che l’interessata abbia effettivamente trasgredito la norma della circolazione enunciata nella decisione impugnata.

  1. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico la ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_PP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_PP_001, 30.2007.31
Entscheidungsdatum
04.02.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026