Incarto n. 30.2007.31 1687/806
Bellinzona 4 febbraio 2008
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Francesca Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 febbraio 2007 presentato da
RI 1, , difesa da: DI 1
contro
la decisione 19 gennaio 2007 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 12 febbraio 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 19 gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso”.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione nelle osservazioni 12 febbraio 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
Preliminarmente l’insorgente denuncia una carenza di motivazione della decisione impugnata a fronte delle dettagliate osservazioni da lei presentate, come pure una violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui l’autorità non ha dato seguito alla sua richiesta di sopralluogo (per ovviare all’inadeguatezza del rapporto di polizia in punto all’andamento della strada), senza esprimersi su questi aspetti.
La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost).
Ora, per quanto concerne la carenza di motivazione, la LPcontr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D'altra parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferire lo stesso in piena conoscenza di causa a un'istanza superiore: in altre parole, l'interessato, rendendosi conto dei motivi alla base della decisione, deve potersi difendere adeguatamente. L'ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c; 112 Ia 107 segg.).
Contrariamente a quanto assume la ricorrente, l’autorità ha sufficientemente motivato la propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti, essa ha ritenuto che l’infrazione fosse sufficientemente comprovata dalle risultanze del rapporto di polizia (ciò che motiva di per sé il rifiuto di esperire il sopralluogo), basate sulle dichiarazioni dei protagonisti e sulla documentazione fotografica, e che le osservazioni presentate dalla ricorrente non fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento, ma solo di influire sulla commisurazione della multa.
Seppur breve, questa motivazione è sufficiente ai sensi dell'art. 29 Cost. Non risulta d'altronde che l'insorgente sia stata limitata nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti a lei mossi dall'autorità dipartimentale. La censura si rivela pertanto priva di fondamento.
Dalle considerazioni dell’autorità risulta, come detto, che essa non ha dato seguito alla richiesta di supplemento d’inchiesta (con riferimento al sopralluogo nonché all’audizione in contraddittorio dei protagonisti) ritenendo di avere sufficienti elementi per statuire. In tal modo, l’autorità ha di fatto proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, senza violare a priori il diritto di essere sentito della ricorrente.
Per quanto attiene all’offerta di prove, ribadita in questa sede, si rileva che l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).
In concreto, analogamente a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure, le prove chieste dalla ricorrente non appaiono suscettibili d'influire sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.
Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
La risoluzione trae origine dal rapporto di polizia 3 ottobre 2006, allestito dagli agenti sopraggiunti sul posto dopo l’incidente, dal quale risulta che:
“In base alle dichiarazioni rilasciate dai protagonisti e sulla base delle nostre constatazioni l’incidente può essere così riassunto:
I protagonisti percorrevano __________ in direzione di __________. RI 1, giunta all’altezza del numero civico 26, ove abita, iniziava la manovra di svolta per accedere al suo parcheggio sito a sinistra rispetto al suo senso di marcia. __________, in sella alla sua motocicletta, stava superando i veicoli sulla sinistra ad una velocità compresa tra i 40 ed i 50 km/h, in quel tratto non vi è divieto di sorpasso. Quando si trovava affiancato al veicolo RI 1 notava che la stessa sterzava a sinistra. Da parte sua frenava e tentava di evitare la collisione scansando a sinistra. Vista la poca distanza tra i veicoli la manovra non gli riusciva ed urtava la parte anteriore sinistra della vettura (specchietto retrovisore e parafango anteriore, ndr)” (cfr. informazioni complementari).
Questa disposizione prevede che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia di marcia all’altra, deve badare ai veicoli che seguono. La segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola il conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr).
Secondo dottrina e giurisprudenza l'obbligo di badare ai veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere inteso nel senso di “non metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr. sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr).
Le precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente una sguardo nello specchietto retrovisore. Il conducente di un veicolo che intende sorpassare o svoltare a sinistra non ha soltanto l’obbligo di segnalare con l’apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all’altro veicolo che, sopraggiungendo da tergo, già si prepari al sorpasso o abbia iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione (DTF 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 4.3 con riferimenti; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4 ad art. 35 LCStr).
“(…) Arrivata all’altezza del mio garage (…), guardavo nello specchietto retrovisore, azionavo il relativo indicatore di direzione e mi apprestavo a svoltare a sinistra, visto che in senso inverso non sopraggiungeva alcun veicolo. Appena iniziata la manovra di svolta (quando con la parte anteriore della mia vettura avevo di poco oltrepassato la linea di direzione centrale), all’improvviso percepivo un urto alla mia vettura: una motocicletta, che probabilmente al momento era in fase di sorpasso della colonna e quindi anche del mio veicolo, andava a sbattere contro la mia vettura. La collisione è avvenuta più precisamente fra la fiancata anteriore destra della moto e la fiancata anteriore sinistra della mia automobile (all’altezza della ruota). In seguito all’urto il centauro, dopo aver compiuto una capriola, cadeva a terra e la sua moto terminava la corsa pochi metri più avanti sul lato sinistro esternamente alla carreggiata (all’interno del piazzale ove vi è il mio garage)”.
Dal canto suo, il co-protagonista ha così descritto la propria manovra di sorpasso:
“(…) Il traffico era intenso come sempre a quell’ora, vi era colonna rallentata che proseguiva a passo d’uomo. Ad un certo punto davanti a me avevo una vettura VW Golf con targhe __________. Da parte mia, come tutti i centauri, stavo passando le vetture sulla sinistra, ero al di là della linea tratteggiata che consente il sorpasso. La mia velocità era compresa tra i 40 ed i 50 km/h, anche perché andare più veloci è quasi impossibile. Quando oramai ero a fianco della Golf prima citata, l’autista di detta vettura ha sterzato a sinistra, presumo per accedere a dei garage posti su quel lato di strada.
Da parte mia era oramai impossibile evitare la collisione, ho comunque subito frenato e tentato ugualmente di scansare a sinistra. Nonostante i buoni riflessi e la pronta reazione non mi è stato possibile evitare l’impatto anche perché la conducente della vettura non si è fermata subito” (cfr. verbale di interrogatorio 28 settembre 2006, pag. 1 e 2).
Le giustificazioni addotte dalla ricorrente – riprese e sviluppate nelle successive comparse scritte – appaiono invero poco convincenti.
Invano si cercherebbero nel fascicolo processuale degli indizi che lascino supporre che il centauro stesse procedendo a velocità sostenuta, per di più rasente alle vetture incolonnate. In effetti, la collisione è avvenuta oltre la mezzeria della carreggiata e, contrariamente all’assunto della ricorrente per giustificare la velocità sostenuta del co-protagonista, non emerge che l’impatto sia stato violento, considerato che la moto terminava la sua corsa pochi metri più avanti (cfr. verbale di interrogatorio 31 agosto 2006 RI 1, pag. 2). Emerge invero che la ricorrente non si è fermata subito dopo la collisione, ciò che induce ancora di più a credere che non abbia prestato sufficiente attenzione al traffico da tergo, assorbita dalla sua manovra di svolta.
Nessun elemento agli atti consente inoltre di dire che il co-protagonista si sia buttato in sorpasso in curva a una velocità esorbitante (superiore agli 80 km/h: tale doveva essere la sua velocità per percorrere la tratta - quantificata dalla ricorrente in una cinquantina di metri - e raggiungerla in poco più di un secondo, ossia da quando lei ha guardato nello specchietto retrovisore e, non vedendo nessun nel suo campo visivo, ha intrapreso la svolta), né che fosse appena uscito in sorpasso. Sulla base delle dichiarazioni del co-protagonista, secondo cui circolava a una velocità di 40-50 km/h, superando le vetture sulla sinistra, si può senz’altro considerare che tale manovra di sorpasso è durata diversi secondi (almeno 3-4), durante i quali la ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo di accorgersi del suo sopraggiungere.
In effetti, tale manovra, come si evince anche dalle fotografie prodotte dalla ricorrente medesima, è compatibile con la lunghezza del rettilineo fino al punto di collisione, ossia 50 metri come da lei dichiarato a verbale (considerazione che non muta anche prendendo per buona la lunghezza di 35 metri sostenuta in sede di gravame, ma tuttavia sconfessata dalla misurazione effettuata da questo giudice sulla planimetria della Città di __________). Checché ne dica la ricorrente, a prescindere della legalità o meno della rischiosa manovra compiuta dal centauro, la conformazione della strada permette di regola il sorpasso, ciò che è attestato dal fatto che lungo tutta la carreggiata è presente la linea di direzione.
Ciò posto, occorre concludere che la ricorrente non ha guardato nello specchietto retrovisore sinistro il traffico retrostante o, ammettendo – per avventura - che lo abbia fatto, non ha controllato con sufficiente attenzione, caso contrario non poteva non accorgersi della manovra di sorpasso del centauro in atto da diversi secondi, considerato che non vi sono elementi agli atti per ritenere che questi sopraggiungesse a velocità sostenuta. Se avesse effettivamente verificato nello specchietto retrovisore, prestando tutta l’attenzione dovuta al traffico da tergo prima di segnalare il cambiamento di direzione (gesto, come rilevato nel gravame, non smentito dal co-protagonista, per il semplice motivo che verosimilmente è avvenuto quando questi si trovava già in prossimità della vettura), ella avrebbe senz’altro potuto scorgere il motoveicolo che si accingeva a superarla, desistere dalla manovra di svolta ed evitare - in ultima analisi - la collisione.
Visto quanto precede, questo giudice perviene al solido convincimento che l’interessata abbia effettivamente trasgredito la norma della circolazione enunciata nella decisione impugnata.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico la ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).