Incarto n. 30.2007.295 25237/805
Bellinzona 26 gennaio 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 ottobre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 28 settembre 2007 n. 25237/805 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 28 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del motoveicolo TI __________, all’interno di un parcheggio, non concedeva la precedenza ad una vettura sopraggiungente da destra e collideva con la stessa”.
Fatti accertati il 15 agosto 2007 in territorio di____________________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle osservazioni 23 ottobre 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia.
Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di non aver concesso, all’interno del parcheggio comunale del centro sportivo di __________, la precedenza a una vettura sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con la stessa.
Il ricorrente contesta l’addebito mossogli, lamentando da un lato la mancanza di segnaletica all’interno del parcheggio e dall’altro la scarsa visuale dovuta alla presenza delle auto parcheggiate, circostanze che, unitamente alla scarsa conoscenza della zona, avrebbero reso inevitabile la collisione.
In particolare, nel gravame egli asserisce quanto segue:
“Il giorno in questione mi trovavo in sella al mio motoveicolo targato TI __________ e, all’interno del parcheggio comunale delle piscine di __________, viaggiavo verso il centro ad una velocità di circa 30 km/h.
Ad un tratto un’auto si immetteva nel parcheggio entrando tra le auto parcheggiate. Per me è stata inevitabile la collisione.
Faccio notare, rispetto alla mia direzione di marcia, che la visuale non mi dava alcuna possibilità di notare l’entrata delle auto nel parcheggio, avendo la possibilità di vedere solamente le auto parcheggiate.
Nessuna segnaletica orizzontale e nessuna segnaletica verticale mi permetteva di essere informato di un’eventuale entrata (…)”.
Sempre nell’ottica della sicurezza del traffico, il Tribunale federale già in precedenza aveva stabilito che essendo le eccezioni alla regola generale suscettibili di ingenerare incidenti, le stesse dovevano essere limitate alle sole situazioni in cui erano chiaramente riconoscibili in assenza di segnaletica, anche per gli utenti che non conoscevano i luoghi o laddove le condizioni di visibilità erano sfavorevoli, ritenuto che in caso di dubbio la regola generale doveva prevalere sull’eccezione (DTF 117 IV 498, consid. 4a).
non avendolo fatto egli ha dunque violato le norme enunciate nella decisione impugnata.
Non giova all’insorgente invocare di non aver potuto scorgere il veicolo prioritario a causa delle numerose auto parcheggiate; tale circostanza avrebbe semmai dovuto indurlo a essere più prudente, riducendo ulteriormente la sua andatura.
Inoltre, contrariamente a quanto da lui preteso, la configurazione del parcheggio, avente – come noto a questo giudice – due accessi veicolari lungo via __________, uno all’inizio e l’altro a metà circa, ove sono demarcate delle corsie di entrata e di uscita con le relative frecce sull’asfalto (come attestato dalla documentazione fotografica di cui al rapporto di polizia 22 agosto 2007), è chiara e non denota una pericolosità superiore a quella di altri parcheggi, all’interno dei quali, lo si ricorda, è necessario procedere a velocità ridotta e con particolare prudenza, così da poter tempestivamente reagire di fronte ai pericoli insiti in questi luoghi (veicoli in manovra, pedoni che sbucano tra le automobili, vie di accesso ecc.).
In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).