30.2007.293

Incarto n. 30.2007.293 24538/805

Bellinzona 9 febbraio 2009

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 ottobre 2007 presentato da

RI 1, difeso da: DI 1

contro

la decisione 21 settembre 2007 n. 24538/805 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 18 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1, __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1 con decisione 21 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 50.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida dell’autobus TI __________, s’immetteva per sbaglio in una via troppo stretta e nel proseguire urtava tre autoveicoli regolarmente parcheggiati”.

Fatti accertati il 2 agosto 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

  2. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Per l’art. 3 cpv. 1 ONC – che concretizza la predetta disposizione – il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Salvo disposizione espressa e contraria della presente legge, anche la negligenza è punibile (art. 100 cifra LCStr).

  1. La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di essersi immesso per sbaglio in una via troppo stretta, urtando conseguentemente tre veicoli regolarmente parcheggiati.

La decisione impugnata trae origine dal rapporto di polizia 16 agosto 2007 degli agenti sopraggiunti sul posto per la constatazione del sinistro, i quali hanno così riassunto la dinamica:

“__________circolava alla guida dell’autobus __________, in servizio lungo la tratta __________, percorrendo via __________; imboccava quindi per sbaglio la via __________, sita alla sua destra, avanzando a passo d’uomo vista la presenza su entrambi i lati di veicoli regolarmente parcheggiati; in tali circostanze, vista l’imponenza del mezzo da lui condotto e l’esigua larghezza della via, aveva modo di urtare accidentalmente i tre veicoli incustoditi”

(cfr. informazioni complementari, pag. 6, nelle quali gli agenti hanno pure precisato che:

  • la larghezza misurata del bus è pari a 2.55 ml (paraurti) a fronte di uno spazio percorribile fra le due file di parcheggi pari a 2.58 ml;

  • i veicoli urtati erano regolarmente parcheggiati all’interno dei propri stalli, ma di fatto avendo i relativi specchietti retrovisori laterali che sporgevano parzialmente all’interno della corsia di marcia).

  1. Il ricorrente contesta recisamente l’addebito mossogli facendo valere in primo luogo che i veicoli, contrariamente a quanto indicato nel rapporto di polizia, non erano parcheggiati regolarmente, avendo gli specchietti laterali che sporgevano dagli stalli. In proposito, nel gravame specifica che solamente tre automobili, ovvero quelle con gli specchietti sporgenti, sono state urtate, mentre quelle correttamente posteggiate non sono state nemmeno sfiorate; se non che egli sottace che se gli specchietti delle altre vetture non sono stati divelti è solo grazie all’intervento di una persona che, per suo stesso dire, “si prestò gentilmente nel chiudermi poi, man mano che avanzavo, gli specchietti restanti delle vetture, permettendomi in tal caso di continuare la marcia” (cfr. verbale di interrogatorio 6 agosto 2007, pag. 2).

  2. In secondo luogo, l’insorgente lamenta il fatto che all’imbocco di via __________ non vi era nessuna limitazione di traffico per veicoli pesanti, ragione per cui in difetto di segnaletica contraria e dato che lo spazio percorribile misurato dagli agenti era sufficiente, egli si reputava legittimato a transitare. A torto.

Innanzitutto, va detto che la posa di segnali di prescrizione (tali i divieti parziali di circolazione o le limitazioni di dimensioni e peso) soggiace al principio di necessità sancito dai combinati art. 101 cpv. 3 e 106 cpv. 1 OSStr; in altri termini i segnali non devono essere prescritti e collocati senza necessità e non devono però mancare dove sono indispensabili.

In concreto, è lapalissiano che la tratta in questione non è normalmente percorribile da autobus di linea; la situazione – così come si è presentata agli occhi del ricorrente – era ed è talmente chiara e univoca che non necessita di una segnaletica specifica. Di tale meridiana evidenza, egli non poteva non accorgersi, a maggior ragione data la sua lunga esperienza quale autista di bus (da vent’anni alle dipendenze della __________). Certo è che una volta accortosi del pregresso errore, ovvero che non era in atto alcuna deviazione del traffico su via __________, egli doveva desistere dalla manovra, salvo accettare l’eventualità di non poter convenientemente padroneggiare il veicolo.

Del resto, una volta di più, egli dimentica che già in sede di verbale gli agenti – dopo averlo informato che “così com’era il secondo tratto di via __________, ossia con i veicoli regolarmente parcheggiati a lato della strada” presentava “una larghezza totale percorribile pari a 2.58 ml, mentre il suo autobus ne misurava già di per sé 2.55 ml” – hanno invero definito “inopportuno il suo transito senza un’anticipata esposizione di divieti di parcheggio lungo gli stalli laterali”: unica misura atta a consentire il passaggio dei bus di linea su detta via durante i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di Piazzale __________.

Pacifica quindi la violazione da parte del ricorrente delle norme enunciate nella decisione impugnata.

  1. Infine, nella misura in cui egli ascrive la responsabilità dell’accaduto ai veicoli non regolarmente parcheggiati (circostanza peraltro smentita dalla documentazione fotografica agli atti, dalla quale si evince semmai che solo le ruote del veicolo Land-Rover toccavano la linea di demarcazione), giovi ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, cons. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

  1. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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