Incarto n. 30.2007.291 25373/807
Bellinzona 24 febbraio 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 ottobre 2007 presentato da
RI 1 difeso da: Avv. DI 1,
contro
la decisione 28 settembre 2007 n. 25373/807 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 18 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 28 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura AG __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso”.
Fatti accertati il 6 luglio 2007 in territorio di __________
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento; in via subordinata postula che la multa sia ridotta a fr. 200.-.
C. La CRTE 1 nelle osservazioni 18 ottobre 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
La decisione impugnata trae origine dal rapporto di constatazione dell’incidente della circolazione stradale allestito dalla Polizia cantonale in data 13 luglio 2007, dal quale risulta la seguente dinamica:
“I due (protagonisti, ndr) percorrevano la strada cantonale per la Valle __________, nell’ordine __________. Giunti in territorio di __________ __________, approfittando di un tratto rettilineo, dopo aver esposto segnale di direzione, iniziava la manovra di sorpasso. Mentre stava per raggiungere l’altra auto notava che questa, esposto il segnale di direzione sinistro, contemporaneamente svoltava da quella parte.
A questo momento non poteva più far nulla per evitare la collisione, ch[e] avveniva tra la fiancata centrale ed anteriore sinistra del suo mezzo e la fiancata sinistra dell’altra.
A seguito dell’impatto la sua vettura veniva sospinta a sinistra ed andava in tal modo a collidere con la ruota anteriore sinistra contro uno spuntone di roccia ivi sporgente, per poi arrestarsi sopra un muretto, all’entrata di uno spiazzo nel quale era intenzionato a fermarsi __________.
Quest’ultimo dal canto suo, ha dichiarato di aver esposto segnale e guardato lo specchio esterno sinistro. Vista la vettura sopraggiungente in sorpasso, ha cercato di restringere a destra. In questo momento il veicolo in sorpasso si è spostato a sinistra, ha urtato la roccia che in seguito l’ha sospinto contro la fiancata sinistra [del] suo” (cfr. informazioni complementari pag. 4).
L’insorgente contesta l’addebito mossogli. Egli sostiene di aver compiuto una manovra di svolta corretta e conforme alle norme legali, e meglio di aver segnalato dapprima tempestivamente il cambiamento di direzione per poi mettersi in preselezione, ponendo la necessaria attenzione verso i veicoli che giungevano in senso inverso e in special modo a quello che seguiva. Specifica che allorquando si trovava già completamente sulla corsia di sinistra, veniva urtato dal veicolo condotto dal co-protagonista. In sostanza, egli pretende che non poteva attendersi che una volta esposto l’indicatore di direzione sinistro il veicolo che lo seguiva iniziasse una manovra di sorpasso, appellandosi al principio dell’affidamento sancito dall’art. 26 LCStr.
Va subito detto che la questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del comportamento del ricorrente all’obbligo previsto dall’art. 34 cpv. 3 LCStr.
Questa disposizione prevede che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia di marcia all’altra, deve badare ai veicoli che seguono. La segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola infatti il conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr). Secondo dottrina e giurisprudenza l'obbligo di badare ai veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere inteso nel senso di “non metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr. sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr). Le precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente una sguardo nello specchietto retrovisore. Il conducente di un veicolo che intende sorpassare o svoltare a sinistra non ha soltanto l’obbligo di segnalare con l’apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all’altro veicolo che, sopraggiungendo da tergo, già si prepari al sorpasso o abbia iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione (DTF 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 4.3 con riferimenti).
“(…) Prima di una curva per me piegante a sinistra potevo notare giungere da dietro una vettura circolante ad alta velocità che mi si accodava. Al termine della citata curva, mentre viaggiavo a circa 60 km/h, sulla sinistra potevo notare una piazzola. Dal momento che era mia intenzione fermarmi in questo spiazzo, esponevo segnale di direzione sinistro ed iniziavo manovra di svoltata. In questo momento potevo notare che la vettura, la quale in precedenza si trovava dietro di me, mi stava a fianco in sorpasso. Per evitarmi la stessa si spostò completamente a sinistra e dopo aver colliso contro uno spuntone di roccia veniva deviata a destra, collidendo poi contro la fiancata centrale della mia ed arrestandosi sulla piazzola nella quale ero intento a fermarmi io”. Egli, a domanda dell’agente verbalizzante, ha precisato di aver guardato nello specchietto laterale sinistro prima di effettuare la manovra e di aver visto la vettura in sorpasso; ha inoltre asserito di non aver avuto il tempo di interrompere la manovra, poiché la stessa si trovava quasi alla sua altezza, ma di aver comunque cercato di restringere a destra.
Il co-protagonista, dal canto suo, ha asserito quanto segue:
“Quest’oggi, all’orario suindicato mi trovavo a circolare sulla strada cantonale, secondaria, che da __________ porta a__________. Ero regolarmente allacciato con cinture di sicurezza e non avevo i fari accesi. Sul veicolo ero solo. Il tempo era bello e la strada asciutta. Il viaggio si è svolto in modo normale sino all’altezza dell’intersezione con __________. In questo luogo mi accodavo ad una vettura targata AG… Alcune centinaia di metri dopo, al termine di una curva piegante a sinistra, dove la strada imbocca un rettilineo assai lungo, dal momento che la citata auto circolava molto lentamente (l’insorgente ha poi soggiunto che al momento del sorpasso la sua velocità era di 50 km/h, ndr), dopo aver esposto segnale di direzione sinistro, iniziavo la manovra di sorpasso.
Quando mi trovavo quasi appaiato alla citata, improvvisamente esponeva il segnale di direzione sinistro e nel contempo svoltava da quella parte onde raggiungere una piazzola sulla sinistra. Talmente repentina la manovra che non ho potuto far nulla per evitare la collisione.
Quell’auto, con la fiancata anteriore sinistra urtava la fiancata centrale della mia la quale, a seguito della collisione si è spostata ulteriormente a sinistra, collidendo contro uno spuntone di roccia ivi sporgente e terminando su un muretto in cemento che delimita la anzidetta piazzola (…)” (cfr. verbale di interrogatorio 6 luglio 2007 __________, pag. 1-2).
In particolare, egli assevera che nel verbale viene a torto riportato che la collisione sarebbe avvenuta contro la fiancata centrale della sua vettura, tralasciando una prima collisione avvenuta tra il paraurti anteriore destro del veicolo __________ e il parafango posteriore destro del suo.
Sebbene nelle dichiarazioni di cui al verbale non sia precisamente riportata la sequenza di urti avanzata nelle successive comparse scritte (verosimilmente neppure percepita, basti pensare che nessuno dei passeggeri ha realizzato granché in merito all'accaduto), ciò non significa che vi siano contraddizioni:
in effetti, già in sede di verbale l’insorgente ha sostenuto che il coprotagonista, spostandosi completamente a sinistra, ha dapprima colliso contro lo spuntone di roccia – circostanza meglio specificata nelle osservazioni 11 settembre 2007, con il fatto che vi sarebbe stata una prima collisione tra paraurti e parafango a un’altezza insolitamente più elevata – e che solo a seguito di questo impatto il veicolo è stato deviato a destra, collidendo quindi contro la sua fiancata e rimbalzando infine nello spiazzo.
Certo è che se avesse avuto delle riserve sulla completezza della traduzione o sulla relativa verbalizzazione, se ne doveva trovare traccia nel verbale.
Egli sostiene dipoi che le risposte riportate a pag. 2 del suo verbale sarebbero contraddittorie: mentre nella prima domanda egli afferma che prima di aver effettuato la manovra di svolta aveva visto la vettura sorpassarlo, nella seconda dice di aver praticamente già occupato tutta la corsia sinistra e che nonostante abbia cercato di restringere a destra, l’urto era comunque inevitabile (“Non ho avuto il tempo [di interrompere la manovra] siccome la stessa [ovvero la vettura in sorpasso] si trovava quasi alla mia altezza. Ho comunque cercato di restringere a destra”). Se non che da quest’ultima affermazione non può affatto essere desunto che la manovra di svolta fosse quasi completamente ultimata: non solo tale circostanza non trova riscontro negli atti (in particolare nelle sue ulteriori dichiarazioni, né tanto meno in quelle del passeggero__________, il quale pur affermando che il veicolo era quasi fermo, ha asserito di aver visto “von links ein Auto seitlich auf uns zufallen”), ma la stessa non è compatibile con i danni subiti dai veicoli. Sebbene l’insorgente abbia spostato la sua vettura, dalle dichiarazioni testimoniali testé citate si ha la netta impressione che la stessa doveva trovarsi di fianco a quella del co-protagonista con la parte anteriore nella medesima direzione. Ora, considerate anche le dimensioni della strada, se la manovra di svolta fosse stata in fase avanzata o addirittura quasi terminata, l’urto con la vettura del co-protagonista, sopraggiungente da tergo, avrebbe comportato giocoforza un tamponamento o perlomeno una collisione con lo spigolo posteriore sinistro del veicolo __________ con interessamento anche della fanaleria, che invece risulta perfettamente intatta.
A prescindere da quest’ultima considerazione, va detto che le due risposte si completano e vanno lette nell’insieme della manovra descritta dall’insorgente, il cui verbale tradotto risulta pienamente fededegno. Egli ha asserito di aver esposto il segnale di direzione e iniziato la manovra di svolta (circostanza confermata anche da __________: “Als wir nach einer leichten Kurve linkerhand einen Ausstellplatz sahen, stellte unser Chauffeur den Blinker und bog in den Ausstellplatz ein”), senza specificare di aver verificato a tergo prima di segnalare la manovra, né di aver rallentato onde mettersi in preselezione o facilitare la manovra, ciò che induce a credere che la segnalazione è avvenuta immediatamente prima di iniziare la manovra di svolta e l’insieme della manovra è stato eseguito pressoché nel medesimo istante.
Deduzione rafforzata dal fatto che l’insorgente, non cognito dei luoghi e alla ricerca di un parcheggio dove potersi fermare ad ammirare la gola ivi esistente (come risulta dalle dichiarazioni del passeggero anteriore __________), ha improvvisato la fermata nel primo spiazzo notato.
Alla luce di quanto precede, non solo la segnalazione risulta essere intempestiva (ancorché ininfluente ai fini del giudizio sull’infrazione rimproverata al ricorrente, va detto che non basta certo inserire l’indicatore di direzione per eseguire una corretta manovra di svolta), ma, soprattutto, appare evidente che, guardando a tergo mentre iniziava la manovra di svolta, detto accorgimento era tardivo, perché non permetteva più di adeguarsi tempestivamente a quanto succedeva dietro. Così stando le cose, è perfettamente plausibile che egli abbia notato l’altro veicolo a fianco (ovvero di lato), in sorpasso, quando si trovava quasi alla sua altezza. Tale particolare trova conferma nelle dichiarazioni del co-protagonista, il quale ha asserito che quando si trovava quasi “appaiato” alla vettura del ricorrente (ovvero quando lo aveva quasi raggiunto, caso contrario non avrebbe potuto scorgere la segnalazione), improvvisamente questi esponeva il segnale di direzione sinistro e nel contempo svoltava da quella parte.
In concreto, decisivo è quindi il fatto che egli ha verificato a tergo dopo aver esposto l’indicatore – anziché prima – e a manovra iniziata, quindi troppo tardi per poter scorgere per tempo il veicolo in sorpasso, venendo meno all’obbligo di prudenza sancito dall’art. 34 cpv. 3 LCStr. È sintomatico che nel fascicolo processuale invano si cercherebbero degli elementi che attestino che egli ha prestato attenzione al veicolo che seguiva prima di esporre il segnale, salvo a concludere in modo apodittico nel gravame di averlo fatto (pag. 6 in fondo). Se il ricorrente avesse effettivamente controllato nello specchietto retrovisore prima di segnalare il cambiamento di direzione, (a maggior ragione tenuto conto che, per suo stesso dire, prima della curva ha notato il sopraggiungere da tergo di un veicolo ad alta velocità che gli si accodava, ben potendo attendersi di essere sorpassato alla prima occasione), egli avrebbe potuto scorgere il veicolo che si accingeva a superarlo, desistere dalla manovra di svolta e scongiurare – in ultima analisi – la collisione. Si noti che il sorpasso era conforme alla segnaletica orizzontale (linea di direzione) e compatibile con le morfologia della strada (leggera curva, con possibilità di sorpasso già in uscita dalla stessa), questo a prescindere dall’opportunità o meno di una simile manovra, data la presenza di uno sbocco stradale sulla destra e dello spiazzo sulla sinistra a qualche decina di metri di distanza.
Relativamente alla sequenza degli urti e alla posizione dei veicoli, che tanto sono stati discussi nell’allegato ricorsuale, questo giudice ritiene che le versioni dei protagonisti non si escludano a vicenda. La dinamica che si può evincere dalle testimonianze, dalla configurazione dei luoghi, dalle tracce e dai danni ai veicoli vede il protagonista __________ svoltare improvvisamente a sinistra dove avere notato uno spiazzo dove fermarsi per ammirare il paesaggio, quando il protagonista __________ dopo la curva si era spostato sulla corsia di sinistra per superare il veicolo che lo precedeva. Ciò ha comportato un pericoloso avvicinamento dei veicoli, se non addirittura un leggero contatto fra di loro, che ha indotto l’insorgente a sterzare a destra e il co-protagonista a spostarsi verso sinistra, dove purtroppo ha colliso con uno spuntone di roccia. Questo impatto lo ha scaraventato verso destra contro la fiancata del veicolo __________ e da qui è stato ribattuto verso sinistra per giungere nella posizione finale.
Ad ogni buon conto l’esatta dinamica degli urti e la posizione dei veicoli non è rilevante per il giudizio, perché decisivo è che la manovra di allargamento a sinistra e il conseguente urto con la roccia sono stati indotti dal comportamento scorretto del ricorrente, il quale con il suo spostamento improvviso e senza controllare preventivamente e tempestivamente il traffico a tergo ha fatto sì che il veicolo __________ spostatosi sulla corsia di sinistra non avesse più, per dirla con le parole del ricorrente, “il benché minimo spazio per effettuare una manovra di sorpasso”. In siffatte evenienze non può trovare applicazione il principio dell’affidamento.
Giovi infine rilevare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, cons. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni
Visto quanto precede, questo giudice perviene al solido convincimento che l’interessato abbia effettivamente trasgredito la norma della circolazione enunciata nella decisione impugnata. A non averne dubbio, nulla muta al riguardo l’accordo bonale intervenuto fra assicuratori responsabilità civile.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).