Incarto n. 30.2007.257 17502/808
Bellinzona 19 gennaio 2009
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 settembre 2007 presentato da
RI 1, (I),
contro
la decisione 6 luglio 2007 n. 17502/808 emessa dalla CRTE 1
rilevato che le osservazioni 30 ottobre 2007 della CRTE 1 sono tardive, per cui non possono essere prese in considerazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 6 luglio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il veicolo (I) __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.
Fatti accertati il 3 dicembre 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Per riservare certi posti di parcheggio alle persone disabili bisogna applicare al segnale «Parcheggio» (4.17) presso i posti in questione il cartello complementare «Invalidi» (5.14); è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è disabile o chi accompagna una persona disabile. Il «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (all. 3 n. 2) deve essere collocato in maniera ben visibile dietro il parabrezza (art. 65 cpv. 5 prima e seconda frase OSStr).
Le linee ai bordi della carreggiata (gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato il parcheggio (gialle con due diagonali che s’incrociano; 6.23) vietano di parcheggiare nel luogo demarcato (art. 30 cpv. 1 seconda frase). Se il posto in cui è vietato il parcheggio porta una iscrizione (ad es. «Taxi» o il numero di una targa), l’arresto per far scendere o salire i passeggeri e caricare o scaricare le merci è autorizzato soltanto se i veicoli autorizzati non ne sono ostacolati (art. 79 cpv. 4 OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per il parcheggio di un veicolo non autorizzato su un posto di parcheggio riservato alle persone disabili – fino a 60 minuti – l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione di fr. 120.- (infrazione n. 240.1).
La CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato su uno stallo riservato agli invalidi nel parcheggio del centro commerciale __________ a __________.
La ricorrente, dal canto suo, non contesta di aver usufruito di un parcheggio presso il suddetto centro commerciale nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel rapporto di contravvenzione, ma si giustifica invocando in sostanza l’inadeguatezza della segnaletica posta in loco, in quanto “nel posto da me occupato non c’era nessuna segnalazione sull’asfalto; l’unico segnale presente era invece un piccolo cartello appeso alla rete di recinzione a sinistra del posto da me occupato, che mostrava il disegno di una carrozzella e con 2 piccolissime frecce” (cfr. ricorso 6 settembre 2007).
Invitato a esprimersi sulle doglianze ricorsuali, l’agente accertatore ha confermato integralmente il rapporto di contravvenzione, precisando che:
“il cartello segnaletico è regolamentare e non è un “piccolo cartello appeso alla recinzione metallica con due piccolissime frecce”, come asserisce la __________.
Il veicolo era posteggiato proprio sotto questa segnaletica verticale in uno dei due posteggi riservati agli invalidi (a destra e a sinistra dello stesso) e indicati chiaramente dalla due frecce” (cfr. rapporto di contro-osservazioni 24 ottobre 2007, sul quale l’insorgente è rimasta silente nonostante il termine assegnatole da questo giudice con scritto raccomandato 2/5 novembre 2007 per esprimersi in merito).
Si noti, a titolo abbondanziale, che quand’anche il segnale non fosse stato posato regolarmente, il Tribunale federale, pronunciandosi sulla forza obbligatoria della segnaletica stradale, ha tuttavia relativizzato la portata delle condizioni di validità della medesima. Nella DTF 99 IV 164 i giudici dell’Alta corte hanno infatti precisato che i segnali e le demarcazioni esistenti devono essere osservati così come posti, in quanto, di principio, esprimono la forza obbligatoria della decisione di regolamentazione, ciò che costituisce un caso d’applicazione del principio della sicurezza del diritto; in altri termini, i segnali devono essere rispettati anche se non sono posizionati regolarmente e valevolmente, il loro aspetto esteriore non permettendo agli utenti della strada di verificarne la validità. Fanno unicamente eccezione quei casi in cui la posa della segnaletica è manifestamente dovuta a un errore o a una dimenticanza.
In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a suo carico.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).