Incarto n. 30.2007.127 10880/809
Bellinzona 5 agosto 2008
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 4 maggio 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 20 aprile 2007 n. 10880/809 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 10 maggio 2007 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
A. La CRTE 1 con decisione 20 aprile 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 140.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura TI __________ non osservava un segnale indicante ‘zona pedonale’ e posteggiava su un tratto dove è segnalato il divieto di parcheggio”.
Fatti accertati il 6 novembre 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 2a cpv. 1bis (nel frattempo abrogato e ripreso dall’art. 22c OSStr, in vigore dal 1° agosto 2002) e 30 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1, con comunicazione 10 maggio 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto:
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d’uomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza (art. 22c cpv. 1 OSStr).
I segnali «Divieto di fermata» (2.49) e «Divieto di parcheggio» (2.50) vietano rispettivamente la fermata volontaria e il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale. Il parcheggio è la sosta dei veicoli che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per le infrazioni oggetto dell’attuale procedimento, l’elenco allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede sanzioni pecuniarie di fr. 100.- (inosservanza del segnale «Zona pedonale»; infrazione n. 304.20) e fr. 40.- (parcheggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio, fino a due ore; infrazione n. 250 lett. a).
La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di non aver osservato un segnale indicante “zona pedonale” e nel contempo di aver posteggiato su un tratto dove è segnalato il divieto di parcheggio.
Il ricorrente contesta fin dalla prima comparsa scritta gli addebiti mossigli.
Egli fa valere di aver eseguito, unitamente agli operai della ditta __________ di __________, un’operazione di carico/scarico intesa a sgomberare tutta la merce rimasta a fine stagione nella cantina del Bar __________ (legato al Bar __________) - di cui è gerente da cinque anni - nel rispetto dalla segnaletica presente in loco che autorizza, tra le altre eccezioni, operazioni di carico e scarico nei giorni feriali tra le 7.00 e le 11.00, come da fotografie allegate al ricorso.
A comprova di quanto addotto, egli, già con le prime osservazioni 9 novembre 2006 (introdotte nell’ambito della procedura disciplinare - benché non sia data tale facoltà per legge - e successivamente trasmesse dalla polizia comunale all’autorità giudicante in seguito all’avvio della procedura ordinaria) ha prodotto fotocopia del bollettino di consegna della ditta fornitrice, dal quale risulta invero sempre il medesimo orario, ossia le ore 10.00.
Nelle osservazioni 26 marzo 2007 al rapporto di contravvenzione, egli ha specificato che:
“(…) Il giorno 06.11.2006 ero anche al bar per motivi di lavoro insieme ai collaboratori della ditta __________ di __________, loro portavano via la merce rimanente loro e io portavo via le bottiglie aperte, però siccome non è possibile arrivare in macchina fino al bar invece di lasciare la macchina sul marciapiede come fanno tanti l’ho lasciata di fronte alla casa comunale essendoci uno spazio libero dove non disturba nessuno che poi si trattava di un’ora di tempo”.
La versione del ricorrente è stata confermata dai gestori dell’esercizio pubblico in parola, i quali hanno così riassunto l’accaduto:
“Per la data del 6 novembre 2006 abbiamo incaricato il nostro gerente, signor , a voler liberare la cantina del bar sito nella località __________. Il signor __________ si è quindi attivato, ha concordato pure un appuntamento con il nostro fornitore di bibite, per poter sgomberare la cantina del bar . Quindi la mattina del 6 novembre verso le 10.10 il signor __________ svuotava la cantina, estraendo varie bottiglie aperte e diversi generi alimentari usati per allestire gli aperitivi, mettendoli tutti nel baule della sua autovettura parcheggiata antistante la casa comunale d’. Poco dopo, verso le 10.25 circa, sono arrivati gli operai della birreria __________ per ritirare tutta la merce rimanente come da contratto. Tale operazione di sgombero si è protratta fino alle ore 10.50.
(…)
Forse a trarre in inganno l’agente __________ può essere stata la situazione. Il signor __________ ha infatti prima dovuto sgombrare la cantina dalle bottiglie aperte (e quindi non cedibili alla birreria) più alcuni generi alimentari e poi ha dovuto aiutare e controllare il lavoro degli uomini della birreria che asportavano tutte le bevande, lavoro che si è protratto fino alle 10.50.
Riassumendo, prima ha caricato la sua autovettura e poi il camion della __________. A cantina svuotata ha controllato che non ci fosse altra merce da asportare ed è poi quindi ripartito. Ripetiamo, forse questa situazione può aver confuso l’agente __________. Rimane il fatto che il signor __________ in 40 minuti abbia svuotato in modo perfetto una cantina di un bar, operazione effettuata durante l’orario concesso. Motivo per il quale contesta la multa” (cfr. lettera 23 novembre 2006 sottoscritta da __________, in rappresentanza della società gestrice __________ Sagl).
“ 1. La vettura si trovava a circa 150 m distante dal Bar __________.
Le operazioni di scarico e carico per durante ed oltre 40 minuti non sono state fatte. Durante il nostro colloquio con il rubricato ho fatto rimarcare che ho potuto constatare in modo concreto che operazioni di carico e scarico non sono state effettuate”.
Come detto, il “divieto di parcheggio” (2.50) proibisce la sosta che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC). A contrario, la fermata destinata a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci, che per dimensioni, peso e/o quantità richiedono l’uso del veicolo, non è punibile. Affinché vi sia fermata e non parcheggio in caso di carico e/o scarico di merce occorre che il conducente sia in grado di permettere la partenza di altri veicoli non appena sollecitato in tal senso; deve quindi essere raggiungibile in ogni momento; tale circostanza riveste maggiore importanza rispetto alla durata dell’operazione, che deve comunque essere eseguita rapidamente, avuto riguardo a non ostacolare gli altri utenti. Nella misura in cui le predette condizioni non sono adempiute, l’immobilizzazione del veicolo è qualificabile come parcheggio (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 1.1. ad art. 19 ONC).
Inoltre, colui che lascia il suo veicolo per un certo tempo dopo aver terminato le operazioni di carico e/o scarico di merce in una strada munita di segnale indicante “divieto di circolazione, ad eccezione del carico e scarico merci” viola il divieto di parcheggio risultante implicitamente dal cartello di cui trattasi (DTF 114 IV 50, confermata nella DTF 126 IV 184), ciò che deve con ogni evidenza valere in caso di segnaletica che prescrive espressamente il divieto.
In particolare, come la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, la sosta di un veicolo durante un lasso di tempo di 10 minuti senza che siano caricate o scaricate merci eccede la durata ammissibile per l’esecuzione di tali operazioni (TRAM, sentenza del 17 dicembre 1996 in re S., consid. 4 con richiamo). In proposito, non è quindi decisiva la fascia oraria indicata su un’eventuale tavola complementare a precisazione di un’eccezione per carico e/o scarico merce nel contesto di un divieto di circolazione o, come in casu, di una zona pedonale, ritenuto che devono comunque valere i principi generali sopraccitati.
Ora, se da un lato non vi è motivo di dubitare che il ricorrente si sia effettivamente adoperato per svuotare la cantina del bar __________ (sebbene il fatto che la vettura si trovasse a 150 metri dal ristorante lasci alquanto perplessi, a maggior ragione se si considera che l’esercizio pubblico, per suo stesso dire, non dispone di un accesso diretto alla strada), dall’altro non si può certo considerare, tenuto altresì conto della capienza del baule della vettura, che l’operazione da lui eseguita sia durata 40 o 50 minuti (se si prende per buono l’orario d’arrivo indicato nel ricorso 4 maggio 2007) o un’ora (se si prende per buona l’asserzione contenuta nelle osservazioni 26 marzo 2007 al rapporto di contravvenzione), ciò che in ogni caso mette in evidenza la mancata linearità della versione dell’insorgente circa la durata della presunta operazione. D’altronde, dallo scritto 23 novembre 2006 dei gestori del bar risulta che dopo aver sgomberato la cantina dalle bottiglie aperte e da alcuni generi alimentari, e meglio dalle ore 10.25, egli ha dovuto aiutare e controllare il lavoro degli operai della ditta __________ SA che asportavano tutte le altre bevande. A partire da questo momento, l’immobilizzazione della sua vettura non aveva più ragione d’essere e si configura quindi a tutti gli effetti in un parcheggio, in violazione della vigente segnaletica. In altri termini, una volta terminato di sgombrare la cantina il veicolo non poteva rimanere in loco, ma doveva essere spostato al di fuori della zona pedonale ed esservi, se del caso, ricondotto qualora fosse effettivamente rimasta merce che per peso, quantità o dimensioni avrebbe richiesto l’utilizzo del veicolo.
Aggiungasi che lasciando la vettura a 150 metri dal ristorante, il ricorrente non era neppure immediatamente raggiungibile come esatto dalla giurisprudenza.
Giovi ribadire che la tavola complementare indicante la fascia oraria entro la quale è consentito effettuare operazioni di carico e/o scarico all’interno della zona pedonale in questione, non giustifica la permanenza di veicoli oltre il periodo strettamente necessario per le tali operazioni, che devono essere eseguite senza indugio.
Non vi è quindi spazio per l’applicazione del principio della parità di trattamento a detrimento del principio di legalità.
A giusta ragione la CRTE 1 gli ha quindi inflitto una multa di complessivi fr. 140.-, pari alla sanzione pecuniaria prevista dall’allegato 1 all’OMD per queste infrazioni (n. 304.20 e 250 lett. a), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art. 22c e 30 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).