30.2007.118

Incarto n. 30.2007.118 10351/807

Bellinzona 7 agosto 2008

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 aprile 2007 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 13 aprile 2007 n. 10351/807 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni 8 maggio 2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 13 aprile 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”.

Fatti accertati il 5 febbraio 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375 bis, 375 ter CPC.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

  2. Giusta l’art. 375 bis CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).

In caso di violazione del divieto affisso in loco, l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375 ter cpv. 2 CPC).

  1. La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato in data 8 gennaio 2004 dal giudice di pace del circolo di __________, e meglio il 5 febbraio 2007 alle ore 14.40/15.00.

La decisione impugnata si basa sul rapporto di denuncia 5 febbraio 2007 presentato da un agente della __________ SA Lugano per conto del DFE, Sezione della logistica, in rappresentanza della Repubblica e Cantone del Ticino, proprietaria dell’intero sedime (part. __________ RFD di __________, indicato in sede di denuncia) sul quale sorgono la Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI), il Liceo Cantonale, la Scuola cantonale degli operatori sociali e la Scuola media di __________.

  1. Il ricorrente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli, affermando fin dall’inizio che il parcheggio è legale, poiché effettuato in qualità di utente della SPAI di __________, dove frequentava un corso di informatica, durante il normale orario di lezione (di cui ha accluso copia dell’iscrizione e i relativi orari). Egli pretende di rientrare per ciò solo nella cerchia di aventi diritto a parcheggiare (nei 36 parcheggi esterni e 30 interni; cfr. ricorso), senza necessità di ottenere un’autorizzazione: “io ritengo che con la segnaletica attuale, gli utenti della SPAI hanno diritto a parcheggiare, come da segnale principale, mentre chi è estraneo ha bisogno di una autorizzazione. Ogni altra interpretazione, a mio modesto parere è abusiva”. L’omissione di richiedere la vignetta sarebbe quindi di natura meramente formale e non sostanziale.

L’insorgente contesta in seguito la validità della segnaletica trattandosi a parer suo di un parcheggio pubblico e non privato. In proposito, nelle osservazioni 22 marzo 2007, egli sostiene che il segnale si giustificherebbe solo se posato su sedime privato, mentre su sedime pubblico sarebbe illegale: “(…) il sedime in oggetto non è privato! Per cui il segnale che [esiste] sul luogo, a mio parere non è pertinente e nemmeno si dovrebbe trovare [lì] [in quanto] è destinato a fondi privati, mentre il parcheggio del Liceo cantonale e della SPAI sono pubblici. Infatti dallo schizzo allegato emerge senza ombra di dubbio che, in certi orari, può parcheggiare chiunque, mentre all’infuori di quegli orari, durante il [giorno], i non autorizzati, hanno bisogno di una vignetta. Evidentemente durante il giorno cioè durante le lezioni il parcheggio è riservato agli utenti di [tali] scuole tra i quali il sottoscritto”.

  1. Visti gli argomenti esposti dal ricorrente, è necessario dapprima verificare la natura giuridica del terreno in questione. Si osserva che da accertamenti eseguiti da questo giudice sul sistema di informazione fondiaria, risulta che la Repubblica e Cantone del Ticino è proprietaria del mappale n. __________. Il terreno in questione è quindi di proprietà dello Stato.

Si ricorda che lo Stato può essere proprietario di beni patrimoniali o amministrativi. Sono beni amministrativi quelli che servono direttamente all’adempimento di compiti di diritto pubblico, ovvero tutti i beni destinati, in quanto necessari, al soddisfacimento dei bisogni della vita comunitaria e sociale degli abitanti residenti e segnatamente: quelli di tipo amministrativo, educativo e culturale. Essi non sono direttamente accessibili al pubblico, sono utilizzati dai dipendenti dell’ente pubblico come strumento materiale per la fornitura ai cittadini di prestazioni che competono allo Stato. Rientrano tra i beni patrimoniali tutti gli altri, ovvero quelli privi di uno scopo pubblico diretto e contribuiscono all’adempimento di compiti pubblici solo indirettamente, per mezzo del loro valore capitale o mediante il loro reddito.

I beni patrimoniali soggiacciono di principio alle regole del diritto civile, mentre i beni amministrativi, tra i quali rientrano le scuole, soggiacciono in parte alle regole di diritto pubblico e in parte a quelle di diritto privato, a condizione che queste norme non si oppongano o impediscano l’utilizzazione dei beni conformemente alla loro destinazione. In altre parole, lo Stato è libero di disporre del suo patrimonio amministrativo come meglio ritiene e secondo le regole del diritto privato, a condizione che una legge non lo impedisca e che ciò non comprometta il compimento dei suoi compiti (cfr. sentenza della CCC del 6 aprile 2005, inc. n. 16.2004.43, consid. 6 e la dottrina ivi citata).

I posteggi annessi a un bene amministrativo non costituiscono beni d’uso comune, ma rientrano nella categoria dei beni amministrativi di modo che il loro uso, nell’ottica dei principi sopra enunciati, può essere disciplinato liberamente dal proprietario, a condizione di rispettarne la destinazione.

La riservazione dell’uso dei posteggi annessi alle scuole ai titolari di un’autorizzazione (trattasi in prevalenza di dipendenti degli istituti scolastici o di allievi con licenza di condurre) – garantendo di fatto un uso misto riservato durante certi giorni e orari e libero durante altri quando l’infrastruttura pubblica non viene utilizzata secondo la sua specifica destinazione - non solo non è vietato da nessuna norma di diritto pubblico, ma è ammesso anche dalla dottrina secondo la quale l’uso accresciuto del demanio pubblico è possibile da parte di una certa categoria d’utenti, se questo uso non pregiudica l’assolvimento dei compiti di diritto pubblico riservati allo Stato (sentenza sopraccitata, consid. 7).

  1. Occorre tuttavia precisare che nonostante lo Stato abbia la facoltà di utilizzare il fondo in esame come un privato, lo stesso ravvisa la qualità di “strada pubblica” (concetto che va interpretato in senso lato), poiché l’area di parcheggio ivi ubicata è liberamente accessibile a un numero indeterminato di persone, benché sia riservata durante certe fasce d’orario della settimana agli utenti in possesso di autorizzazione (cfr. sul tema: DTF 92 IV 10 cons. 1, 101 IV 173, 104 IV 105 cons. 3, 112 IV 38 cons. 1b; Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Band 1, Berna 2002, n. 167 e segg.).

Ne segue che il traffico veicolare su detta area, sia esso stazionario o in movimento, soggiace alle prescrizioni della legislazione sulla circolazione stradale e alla relativa segnaletica ufficiale, ritenuto che non sono ammessi segnali e demarcazioni non previsti dall’Ordinanza sulla segnaletica stradale (cfr. art. 101 cpv. 1 OSStr). Competente per collocare e togliere segnali e demarcazioni è di regola l’autorità giusta l’art. 104 cpv. 1 OSStr. La stessa, o l’Ufficio federale, deve – fatte salve le eccezioni previste dalla legge – decidere e pubblicare, menzionando i rimedi giuridici, le regolamentazioni locali del traffico che sono indicate da segnali di prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di prescrizione (cfr. art. 107 cpv. 1 OSStr). Per gli altri segnali e demarcazioni (come il segnale di indicazione “parcheggio”) non sono invece necessarie né decisioni né pubblicazioni. Va infine rilevato che per l’art. 104 cpv. 5 lett. a hanno inoltre il diritto di collocare il segnale “parcheggio”, conformemente alle direttive dell’autorità, i proprietari di un posto di parcheggio privato.

  1. Per poter far sanzionare le infrazioni commesse sul suo fondo il privato (e lo Stato quando agisce come tale) non può tuttavia limitarsi a posare la segnaletica, ma deve seguire una particolare procedura che in Ticino è prevista dall’art. 375bis CPC. Infatti solo i divieti e le restrizioni debitamente ordinati e segnalati, permettono al proprietario del fondo di ottenere il perseguimento di un’infrazione da parte dell’autorità preposta (in Ticino la Sezione della circolazione), la quale provvederà a infliggere una sanzione di diritto cantonale (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.4.6 lett. b ad art. 1 LCStr).

E’ d’uopo precisare che tali prescrizioni, anche se accompagnano un segnale ufficiale (come quello di “parcheggio”, n. 4.17), non devono essere pubblicate su un foglio ufficiale, a meno che non lo preveda il diritto cantonale (cfr. Bussy/Rusconi, op.cit., n. 3.4.6 lett. c ad art. 1 LCStr). In Ticino è richiesta solo la pubblicazione all’albo comunale.

  1. In definitiva, lo Stato nel riservare l’uso dei posteggi in esame ad una cerchia ristretta di persone tramite istanza al competente giudice di pace e la posa del relativo segnale, non ha fatto altro che disporre liberamente della sua proprietà. Si noti, come detto, che l’ente pubblico ha adottato un uso misto dei posteggi: il divieto, si applica solo dal lunedì al venerdì, tra le 06.00 e le 18.00, cioè durante l’orario scolastico. Il posteggio è quindi permesso per tutti all’infuori di tali orari e giorni, disciplinamento perfettamente noto al ricorrente che lo ha descritto con tanto di schizzo, attribuendosi tuttavia a suo piacimento la qualità di avente diritto, laddove lo scopo della segnaletica è chiaramente quello di garantire anzitutto un posteggio ai dipendenti degli istituti scolastici in possesso dell’apposita autorizzazione con vignetta, da esporre sul veicolo a comprova del diritto di parcheggiare.

L’interpretazione data alla segnaletica dal ricorrente è completamente errata e incomprensibile. Correttamente l’indicazione va letta nel senso che in certi giorni e orari il posteggio è limitato agli aventi diritto, ossia alle persone autorizzate (stabilite dal proprietario), e che a comprova dell’autorizzazione è necessaria una vignetta; dunque, negli orari in cui il posteggio non è aperto a tutti solo chi ha la vignetta ha il diritto di posteggiare. Si tratta di un sillogismo chiaro e preciso che non può essere interpretato a piacimento come fatto dall’insorgente. In altre parole la prima tavola complementare (inserita direttamente in calce al segnale “parcheggio”) indica che possono lasciare in loco il loro veicolo solo gli aventi diritto, la seconda tavola complementare esplica quando il posteggio è accessibile a chiunque (proprietario che rinuncia per un certo tempo al suo diritto di limitare l’uso della proprietà) e la terza tavola complementare specifica che gli autorizzati necessitano di una vignetta per poter esercitare il loro diritto.

Il divieto di parcheggiare per i non aventi diritto, conseguente alla decisione del giudice di pace dell’8 gennaio 2004 e debitamente segnalata, deve pertanto essere ritenuto sufficiente per giustificare la sanzione sulla base del diritto cantonale, nella misura in cui persegue unicamente l’interesse privato dello Stato a difendere la sua proprietà dallo stazionamento abusivo di veicoli.

  1. Ciò posto, in assenza della predetta autorizzazione, il ricorrente non era legittimato a posteggiare in uno degli stalli riservati agli aventi diritto. Egli non solo non ha dimenticato per una svista di esporre l’autorizzazione sul parabrezza, ma non ne ha neppure fatto richiesta, per cui non si tratta di un mero problema di carattere formale come preteso in sede di gravame.

Aggiungasi che in tutti gli scritti presentati dal ricorrente e più in particolare nella documentazione prodotta il 1° marzo 2007, non risulta nessuna menzione riguardante il diritto al posteggio nei pressi della SPAI per coloro che frequentano il corso “introduzione a Windows”. Il ricorrente non disponeva quindi di nessuna autorizzazione, di modo che il posteggio rilevato tra le 14.40 e le 15.00 (invero dalle 14.00 alle 15.40 come da lui ammesso) non era consentito. L’agente della __________ SA, constando che il ricorrente non era munito di una autorizzazione esplicita di parcheggio, ha quindi giustamente segnalato l’infrazione in applicazione dell’art. 375 ter CPC.

In conclusione, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni tali da consentire a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

  1. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 375 bis, 375 ter CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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