Incarto n. 30.2006.279 25449/690
Bellinzona 13 agosto 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 ottobre 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 13 ottobre 2006 n. 25449/690 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 31 ottobre 2006 presentate CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 13 ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 180.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il veicolo __________ superando da 16 a 20 km/h, su un’autostrada, il limite massimo di velocità di 80 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche. Velocità punibile 100 km/h”.
Fatti accertati il 27 aprile 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e 4 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. CRTE 1 nelle osservazioni 31 ottobre 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Preliminarmente occorre chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui lamenta una carenza di motivazione della decisione impugnata.
La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost).
Ora, la LPcontr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D'altra parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena conoscenza di causa a un'istanza superiore: in altre parole, l'interessato, rendendosi conto dei motivi alla base della decisione, deve potersi difendere adeguatamente.
L'ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c; 112 Ia 107 segg.).
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, CRTE 1 ha sufficientemente motivato la propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti, l’autorità ha precisato che il multato circolava ad una velocità superiore al limite consentito e ha ritenuto che le osservazioni presentate dallo stesso non fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento. Seppur breve, questa motivazione è sufficiente ai sensi dell'art. 29 Cost. Non risulta d'altronde che l'insorgente sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli dall'autorità dipartimentale.
La censura si rivela pertanto priva di fondamento.
Ciò premesso, va detto che l’art. 12 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).
Nella fattispecie le prove chieste dal ricorrente non appaiono suscettibili d’influire sull’esito del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
Per l’art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade. La velocità massima stabilita dal Consiglio federale può essere ridotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall’autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate dai Cantoni in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall’inquinamento fonico od atmosferico, l’eliminazione di svantaggi per i disabili, la sicurezza, l’alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali (art. 3 LCStr).
La velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli 120 km/h sulle autostrade (art. 4a cpv. 1 lett. d ONC). La limitazione generale della velocità a 120 km/h vale a partire dal segnale «Autostrada» (4.01) e termina al segnale «Fine dell’autostrada» (4.02) (art. 4a cpv. 4 ONC), fermo restando che se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità di cui al cpv. 1 (art. 4a cpv. 5 ONC). Per quanto qui interessa, i segnali «Velocità massima» (2.30) indicano in km/h, la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone. La velocità massima segnalata è soppressa dal segnale «Fine della velocità massima» (2.53) (art. 22 cpv. 1 OSStr). Analogamente il segnale «Via libera» (2.58) indica che sono soppresse più limitazioni di circolazione segnalate in precedenza e che sono di nuovo valide le norme generali della circolazione. Sulle autostrade la fine di un cantiere è indicata con questo segnale, purché non sussista o non inizi una restrizione segnalata (art. 32 cpv. 2 prima e seconda frase OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per il superamento, su un’autostrada, della velocità massima consentita, fissata a titolo generale, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA, l’allegato 1 all’ordinanza sulle multe disciplinari (OMD) commina - da 16 a 20 km/h - una sanzione pecuniaria di fr. 180.- (infrazione n. 303.3 lett. d).
Il rapporto di contro osservazioni 24 luglio 2006 della polizia cantonale precisa che “per motivi di lavori all’interno della galleria , carreggiata __________ (), direzione sud, veniva esposta la segnaletica come dal piano allegato. Si precisa che il limite di km/h 80, visibile a tutti gli utenti, era posto al centro del portale situato al Km 43.000. Inoltre, la corsia di sorpasso era sbarrata. Il controllo è stato effettuato all’interno della galleria al Km 41.750, sulla corsia di sorpasso, in presenza di operai”.
Più precisamente l’insorgente sostiene che “in quella occasione, e successivamente ancora, i segnali in basso al __________ rimangono spenti. Successivamente riportano l’indicazione del 100km orari, in basso sia a destra che ha sinistra, in prescrizione, per poi indicare i 80 km orari successivamente in alto al centro della strada. All’imbocco della galleria i segnali indicavano sia sulla destra che sulla sinistra il semaforo con altri cartelli. Solo al centro, con i numerosi TIR, lo stesso cartello non è ne chiaro ne visibile ed essendo in questo modo solo «ripetitivo», non essendo la segnaletica adeguata, la contravvenzione va annullata” (cfr. osservazioni 12 luglio 2006, pag. 1 e 2).
Affinché sia valido, un segnale deve essere facilmente riconoscibile e con sufficiente anticipo, essere leggibile, non dare adito a confusione.
L’art. 103 OSStr – che disciplina l’ubicazione dei segnali – sancisce che questi sono collocati sul lato destro della carreggiata, ma possono anche essere ripetuti sul lato sinistro, appesi al di sopra della carreggiata, istallato su isole o, in caso di necessità assoluta, collocati unicamente a sinistra (cpv. 1). Inoltre, devono essere situati a un’altezza variabile tra i 60 cm e i 2.50 m dal punto più alto delle carreggiata; questa distanza è di almeno 1,50 m nel caso di autostrade e semiautostrade e di almeno 4,50 m se i segnali sono sospesi al di sopra della carreggiata (cpv. 3 prima frase).
Il Tribunale federale, pronunciandosi sulla forza obbligatoria della segnaletica stradale, ha tuttavia relativizzato la portata delle condizioni di validità della medesima. Nella DTF 99 IV 164 i giudici dell’Alta corte hanno infatti precisato che i segnali e le demarcazioni esistenti devono essere osservati così come posti, in quanto, di principio, esprimono la forza obbligatoria della decisione di regolamentazione, ciò che costituisce un caso d’applicazione del principio della sicurezza del diritto; in altri termini, i segnali devono essere rispettati anche se non sono posizionati regolarmente e valevolmente, il loro aspetto esteriore non permettendo agli utenti della strada di verificarne la validità. Fanno unicamente eccezione quei casi in cui la posa della segnaletica è manifestamente dovuta a un errore o a una dimenticanza.
Ad ogni buon conto, la sua importanza è tale che andava rispettata quand’anche fosse stata posata in modo non conforme alle prescrizioni in materia. Si noti, inoltre, che per l’art. 16 cpv. 2 seconda frase OSStr - che sancisce i principi generali applicabili ai segnali di prescrizione – i segnali che prescrivono una «Velocità massima» (2.30) sono valevoli fino al segnale corrispondente che indica la fine della prescrizione (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58), ma al massimo fino alla fine della prossima intersezione. In casu, il segnale non andava quindi ripetuto.
Di fatto, contrariamente a quanto sostiene l’insorgente, la segnaletica così come posta era chiara e ben visibile a tutti gli utenti della strada, anche e soprattutto, in presenza di veicoli pesanti sulla carreggiata.
A giusta ragione CRTE 1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 180.- pari all’importo previsto dall’OMD per tale infrazione, oltre agli oneri processuali di primo grado.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e 4 ONC; 22 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).