Incarto n. 30.2006.277 24001/601

Bellinzona 14 agosto 2007

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 ottobre 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 29 settembre 2006 n. 24001/610 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 31 ottobre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1 con decisione 29 settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida della vettura __________ s’immetteva nel flusso della circolazione collidendo con un ciclomotore circolante sulla pubblica via”.

Fatti accertati il 12 luglio 2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento, subordinatamente la riduzione della multa che ritiene eccessiva.

C. La CRTE 1 con osservazioni 31 ottobre 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

  2. Giusta l’art. 36 cpv. 4 LCStr il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza. Chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio o simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi, se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra (art. 15 cpv. 3 ONC)

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

  1. CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di essersi immessa nel flusso della circolazione collidendo con un ciclomotore circolante sulla pubblica via.

  2. La ricorrente, dal canto suo, non nega di per sé la fattispecie, né la sua responsabilità nell’accaduto, ma contesta la multa inflittale dall’autorità di prime cure ritenuto come non abbia violato nessuna legge. Secondo l’insorgente si tratta infatti di una strada privata, dove i residenti si sono accordati sull’obbligo di precedenza. Quanto all’importo della multa, la medesima chiede, in sostanza, una riduzione dello stesso, considerando ingiusto di dover pagare una multa per “un ragazzino sprovveduto” (cfr. ricorso 14 ottobre 2006 in fine).

5.Preliminarmente è necessario determinare se le norme sulla circolazione stradale sono applicabili alla fattispecie, fatto contestato dalla ricorrente.

Sono strade pubbliche nel senso della LCStr le vie di comunicazione e gli spazi utilizzabili per la circolazione di tutti gli utenti o di alcuni tra loro, che si tratti di traffico in movimento o in sosta, che non sono riservati unicamente a un uso privato. Una strada è aperta alla circolazione pubblica quando, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del fondo (FF 1955 p. 9; DTF 101 IV 173), è messa alla disposizione di una cerchia indeterminata di persone anche se il suo utilizzo è limitato dalla natura della strada, rispettivamente dal modo o dallo scopo di utilizzo (DTF 104 IV 105).

Accertamenti svolti da questo giudice hanno permesso di stabilire che la via di comunicazione sulla quale si sono svolti i fatti in esame costituisce una strada di quartiere, la quale permette di raggiungere la strada principale __________. Si tratta quindi di una strada aperta alla circolazione, sulla quale vanno rispettate le norme della circolazione stradale.

  1. Come già anticipato, chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio o simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade (art. 15 cpv. 3 ONC).

Nella fattispecie, la ricorrente usciva dal parcheggio della propria abitazione e si immetteva su __________. Si tratta dunque di un caso d’applicazione della norma sopra citata, in cui i veicoli che già si trovano a circolare sulla pubblica via godono del diritto di precedenza rispetto agli altri veicoli.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, vi è stata una violazione delle norme della circolazione che ha portato alla collisione con il co-protagonista. Si noti che il fatto che l’assicuratore responsabilità civile della ricorrente abbia riscarito i danni patiti dal co-protagonista riguarda unicamente le conseguenze civilistiche dell’incidente, ma non ha alcuna incidenza in merito alla procedura contravvenzionale.

A nulla giova inoltre alla ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiurico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6s.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Aggiungasi per di più che l’insorgente medesima ha ammesso di non aver visto sopraggiungere il co-protagonista (cfr. verbale interrogatorio RI 1 12 luglio 2006, p. 1). Non le era quindi possibile stabilire se quest’ultimo circolava ad una velocità elevata, cosa che appare dubbia dato che lo stesso era appena partito dal suo domicilio (stesso indirizzo dell’insorgente) e aveva percoso, a suo dire, unicamente 20 metri (cfr. verbale interrogatorio __________ 14 luglio 2006, p. 1).

La decisione impugnata è quindi corretta.

  1. Quanto alla richiesta di riduzione dell’importo della multa inflitta dall’autorità di prime cure, va osservato che la medesima non è minimamente motivata. La ricorrente si limita infatti a sottolineare come la stessa sia esagerata, senza addurre elementi che potrebbero portare a una riduzione della multa.

  2. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto anche su questo punto, seguito da tasse di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

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