Incarto n. 30.2006.221 17553/602

Bellinzona 9 agosto 2007

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 agosto 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 28 luglio 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni 24 agosto 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 28 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della vettura TI __________ s’immetteva nel flusso della circolazione collidendo con un motoveicolo circolante sulla pubblica via”.

Fatti accertati il 6 maggio 2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della circolazione nelle osservazioni 24 agosto 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

  2. Giusta l’art. 36 cpv. 4 LCStr il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza. L’art. 15 cpv. 3 ONC - che concretizza tale disposto - precisa che chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi e, se necessario, chiedere a una persona di controllare la manovra.

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

  1. La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di essersi immesso nel flusso della circolazione senza rispettare il diritto di precedenza del motoveicolo che circolava sulla pubblica via, collidendo conseguentemente con quest’ultimo.

  2. Il ricorrente, dal canto suo, non contesta la dinamica dei fatti ritenuta dall’autorità di prime cure, ma sostiene di non aver violato alcuna norma della circolazione e di non avere nessuna colpa nella collisione, ascrivendone l’esclusiva responsabilità al co-protagonista. In particolare asserisce di essersi “immesso nel flusso della circolazione, ma questo dopo aver controllato che da destra non sopraggiungeva nessuno e che da sinistra le prime vetture in arrivo erano intenzionate (…) a svoltare nella via dalla quale io ero in procinto di uscire. (…) Lo scooter in questione era in fase di sorpasso, non visibile fino all’ultimo momento alla mia vista sulla carreggiata di “via di fuga” nella quale mi sarei immesso se avessi ultimato la manovra. Prima dell’impatto la mia vettura era già ferma e la collisione è avvenuta solo grazie agli errori (velocità, sorpasso non autorizzato e comunque azzardato in zona molto frequentata e con infinità di strade secondarie in entrata/uscita) e all’inesperienza dello scooterista, allievo conducente per di più da poco tempo” (cfr. ricorso 12 agosto 2006).

  3. Concedere la precedenza significa che il conducente che vi è tenuto non deve continuare la sua manovra o il suo avanzamento se ciò rischia di obbligare i conducenti di altri veicoli a modificare in modo brusco la loro direzione o la loro velocità (DTF 105 IV 341). Egli deve avanzare fino al bordo dell’intersezione in modo da essere visto dagli altri utenti della strada e in modo d’avere una buona visuale del traffico; egli deve inoltre volgere il suo sguardo e la sua attenzione da entrambi i lati della strada, senza diminuire questa attenzione nel corso della manovra d’entrata nella circolazione (DTF 85 IV 146).

Per costante giurisprudenza, il diritto di precedenza si estende su tutta la superficie d’incontro delle strade e non unicamente in un punto determinato dell’intersezione, tranne in caso di segnaletica o demarcazione diversa (DTF 102 IV 259). In tal senso è concepibile che l’avente diritto si trovi a circolare sulla metà sinistra della carreggiata non solo per sua colpa, ma anche per motivi legittimi, per esempio, per scansare un ostacolo che si trova alla sua destra o per sorpassare un altro veicolo, ciò che, nei limiti dell’art. 35 cpv. 4 LCStr, è lecito anche alle intersezioni (DTF 95 IV 95).

Giusta l’art. 35 cpv. 4 LCStr è vietato sorpassare nelle curve senza visuale, ai passaggi a livello sprovvisti di barriere e immediatamente prima di essi e prima di un dosso; alle intersezioni, il sorpasso è permesso solo se la visuale è libera e se il diritto di precedenza degli altri utenti della strada non viene ostacolato.

Nell’ambito del sorpasso alle intersezioni, la dottrina ha precisato che il conduttore che segue una strada principale è autorizzato a sorpassare sulla sinistra, eventualmente sulla destra, anche qualora la visibilità non sia buona (Bussy/Rusconi, commentario alla LCStr, ad art. 35, n. 2.7). Di conseguenza, colui che s’immette su di una strada principale, anche se vuole svoltare a destra, deve prendere in considerazione che un veicolo in transito sulla strada principale potrebbe fare uso del lato sinistro della carreggiata per effettuare un sorpasso (Bussy/Rusconi, commentario alla LCStr, ad art. 35, n. 2.7).

Nella fattispecie, va rilevato che agli atti non ci sono elementi per concludere che il co-protagonista circolasse a velocità eccessiva e che nel compiere la manovra di sorpasso del veicolo antistante abbia oltrepassato la doppia linea di sicurezza che precede quella di avvertimento. Ne segue che non può essergli imputata nessuna manovra illecita (quand’anche si potesse considerare azzardata), in quanto autorizzato a sorpassare il veicolo che stava svoltando a destra senza doversi preoccupare di quelli intenzionati a immettersi nella circolazione. Al contrario, al ricorrente può essere imputata una violazione del suo obbligo di concedere la precedenza e del principio generale di prudenza. Era infatti suo dovere accertarsi che il campo stradale fosse completamente libero, ciò che non ha potuto verificare in quanto al momento di immettersi sulla strada prioritaria la sua visuale era parzialmente ostruita dalla vettura che svoltava a destra. Parimenti egli doveva accertarsi che la sua manovra non ostacolasse il veicolo prioritario, portandolo a modificare bruscamente la sua marcia e velocità; eventualità che si è verificata nella fattispecie. Omettendo di agire in tal modo egli è venuto meno al diritto di precedenza del motoveicolo. Inoltre, maggior prudenza rispetto a quella mostrata era d’obbligo proprio per la specificità della strada. Come affermato dal ricorrente stesso, si tratta infatti di una via di transito molto frequentata, caratterizzata da numerose intersezioni e che richiede, specialmente negli orari di punta, quando il traffico è intenso, un’attenzione particolare.

In ogni caso, non gioverebbe all'interessato adombrare eventuali colpe di terzi, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid 3.3.). Inoltre, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che un comportamento non conforme del conducente prioritario non implica la perdita del suo diritto di precedenza (DTF 102 IV 261).

  1. In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

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