Incarto n. 30.2006.150 8978/690
Bellinzona 24 maggio 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 maggio 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 21 aprile 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 20 giugno 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione, con decisione 21 aprile 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 480.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, anticipati tramite il versamento cauzionale di fr. 610.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura __________ s’immetteva nel flusso della circolazione uscendo da un piazzale privato omettendo di osservare un segnale indicante divieto di accesso e di concedere la precedenza ad un autoveicolo circolante sulla pubblica via per cui collideva con lo stesso”.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 18 cpv. 3 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice - con toni inutilmente polemici e offensivi, che rasentano l’insolenza e non si addicono a questa sede - chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Il segnale «Divieto di accesso» (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato (art. 18 cpv. 3 prima frase OSStr).
Per l’art. 15 cpv. 3 ONC chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra (cfr. art. 36 cpv. 4 LCStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
La Sezione della circolazione stradale – in applicazione delle predette disposizioni – ha sanzionato l’insorgente per aver omesso di osservare un segnale di divieto d’accesso e di concedere la precedenza a un autoveicolo circolante sulla pubblica via, per cui collideva con lo stesso.
La ricorrente, dal canto suo, contesta recisamente di aver commesso le infrazioni ascrittele dall’autorità di prime cure, sostenendo, da un lato che la segnaletica non andava rispettata, in quanto posata su un terreno privato, rispettivamente poiché non conforme alle norme sulla segnaletica stradale. Dall’altro lato pretende che la collisione è da imputare unicamente a una manovra sconsiderata del co-protagonista, che circolava, a suo dire, a una velocità esorbitante. Delle specifiche argomentazioni si dirà nei successivi considerandi.
Per quanto attiene alla prima censura, come detto, l’insorgente ritiene di non aver omesso di osservare il segnale indicante divieto di accesso, in quanto sostiene che detta segnaletica non era vincolante. In primo luogo, asserisce che, trattandosi di un fondo privato, la stessa non ha carattere ufficiale. Secondariamente, afferma che la segnaletica dava adito a confusione, poiché oltre al segnale di “divieto d’accesso” (2.02), sul medesimo muro è stato affisso anche il segnale di “direzione obbligatoria” (2.32). Da ultimo, la ricorrente ne contesta la validità perché il punto più basso del segnale non si trova a 60 cm dal punto più alto della carreggiata come vuole la legge, ma unicamente a 20-30 cm.
Anzitutto va rilevato che tali censure sono state sollevate solo in un secondo tempo, ritenuto che subito dopo i fatti la ricorrente ha sostanzialmente ammesso di non aver scorto nessuna segnaletica, ciò che ha del resto ribadito con scritto 5 ottobre 2005, a pag. 3, nell’ambito della procedura amministrativa parallela.
Al di là di tale considerazione, entrando nel merito delle censure, si rileva che per l’art. 1 cpv. 2 LCStr, i conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione (art. 26 a 57) su tutte le strade che servono alla circolazione pubblica.
Sono strade pubbliche nel senso della LCStr le vie di comunicazione e gli spazi utilizzabili per la circolazione di tutti gli utenti o di alcuni tra loro, che si tratti di traffico in movimento o in sosta, che non sono riservati unicamente a un uso privato. Una strada è aperta alla circolazione pubblica quando, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del fondo (FF 1955 p. 9; DTF 101 IV 173), è messa alla disposizione di una cerchia indeterminata di persone anche se il suo utilizzo è limitato dalla natura della strada, rispettivamente dal modo o dallo scopo di utilizzo (DTF 104 IV 105). Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che gli spazi posti davanti ai garage e alle stazioni di servizio devono essere considerati come strade aperte alla circolazione pubblica (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, ad art. 1 LCStr, n. 2.8 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
Ne consegue che, malgrado nella decisione dell’autorità di prime cure si parli di “piazzale privato”, la zona antistante il Garage __________ è da considerare strada pubblica nel senso della LCStr, come tale assoggettata alle relative norme e ordinanze d’applicazione, e che la segnaletica posata si indirizza a tutti i conducenti di veicoli a motore che ne fanno uso.
I segnali e le demarcazioni devono essere posati laddove ciò è reso necessario dalle circostanze concrete delle vie di comunicazione; le limitazioni e prescrizioni della circolazione devono essere indicati esclusivamente con l’apposita segnaletica (Bussy/Rusconi, op. cit., ad. art 5 LCStr, n. 4.1 e 4.4).
Affinché sia valido, un segnale (o una demarcazione) deve essere facilmente riconoscibile e con sufficiente anticipo, essere leggibile, non dare adito a confusione, essere posto sul lato destro della carreggiata (tranne casi eccezionali in cui è ammessa la posa sul lato sinistro o su entrambi i lati) e, infine, essere situato a un’altezza variabile tra i 60 cm e i 3.50 m dal punto più alto delle carreggiata. Inoltre, il segnale (o la demarcazione) deve far parte del catalogo prestabilito dall’Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr).
Il Tribunale federale, pronunciandosi sulla forza obbligatoria della segnaletica stradale, ha tuttavia relativizzato la portata delle condizioni di validità della medesima. Nella DTF 99 IV 164 i giudici dell’alta corte hanno infatti precisato che i segnali e le demarcazioni esistenti devono essere osservati così come posti, in quanto, di principio, esprimono la forza obbligatoria della decisione di regolamentazione, ciò che costituisce un caso d’applicazione del principio della sicurezza del diritto; in altri termini, i segnali devono essere rispettati anche se non sono posizionati regolarmente e valevolmente, il loro aspetto esteriore non permettendo agli utenti della strada di verificarne la validità. Fanno unicamente eccezione quei casi in cui la posa della segnaletica è manifestamente dovuta a un errore o a una dimenticanza.
La presenza dei doppi segnali di “divieto d’accesso” (posti alle estremità dell’accesso al parcheggio) e di “direzione obbligatoria” (in corrispondenza dell’uscita) sul medesimo muro non dà inoltre adito a nessuna confusione, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente. Gli stessi, rafforzati peraltro dalla presenza di una vistosa segnaletica orizzontale (costituita da frecce di notevoli dimensioni nel senso da seguire), sono infatti necessari per indicare all’utente quale sbocco sulla strada principale costituisce l’entrata, rispettivamente l’uscita. Sarebbe più che altro la mancanza di segnaletica a creare confusione e insicurezza nel conducente. Per di più, la distanza esistente tra i due diversi segnali è tale per cui difficilmente non si riuscirebbe a recepirne il significato.
Di transenna, come detto, si noti che l’insorgente nel suo verbale d’interrogatorio 30 giugno 2005 aveva affermato che l’inosservanza del segnale di divieto non era dovuta al fatto che lo stesso non fosse valido, ma piuttosto perché non si era accorta che il piazzale disponesse di un’entrata e di un’uscita, non avvedendosi, in sostanza, dell’ampia segnaletica ivi presente, ciò che non costituisce in ogni caso un fatto giustificativo atto a far decadere l’infrazione commessa e denota semmai un comportamento disattento della medesima. Su questo punto, il ricorso si rivela pertanto infondato.
Così facendo, l’insorgente dimentica però che l’infrazione ascrittale non è quella di aver provocato la collisione, bensì di non aver rispettato il diritto di precedenza di un autoveicolo, comportamento in causalità con la collisione.
Al fine di stabilire se il diritto alla precedenza sia stato violato dall’insorgente è necessario determinare la dinamica dell’accaduto, ritenuto che in concreto si può far riferimento unicamente a quanto affermato dalle persone coinvolte nella collisione, dato che le loro vetture sono state spostate prima dell’arrivo degli agenti della polizia cantonale.
A tal proposito è d’obbligo un inciso. Nel suo ricorso, ma anche in alcuni scritti precedenti, l’insorgente contesta il lavoro svolto dagli agenti di polizia.
Tale contestazione porta principalmente sul mancato rilevamento della posizione in cui si trovavano alcuni pezzi di vetro del fanale della Jaguar condotta dalla multata e sulla mancata audizione in qualità di teste dell’amico __________.
Le doglianze sull’operato della polizia vanno integralmente respinte. Gli agenti intervenuti sul posto hanno dovuto limitarsi a raccogliere le versioni dei protagonisti dato che le vetture erano già state rimosse dalla carreggiata per decisione degli stessi; una precisa ricostruzione della dinamica della collisione era quindi impossibile. Gli stessi hanno unicamente potuto constatare che sul campo stradale non era visibile alcuna traccia di frenata. L’assenza di una precisa ricostruzione dell’accaduto non è certo dovuta all’agire lacunoso degli agenti, ma alle circostanze con cui sono stati confrontati.
Quanto alla mancata audizione dell’amico, l’autorità di prime cure, confermando la scelta operata dall’autorità d’indagine, ha di fatto proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, ritenendo di avere sufficienti elementi per statuire (DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Del resto, la ricorrente ha potuto produrre la dichiarazione testimoniale scritta dell’amico che è stata acquisita agli atti.
L’insorgente si duole inoltre del fatto che il verbale d’interrogatorio allestito dai medesimi agenti contiene dichiarazioni in parte false e sbagliate, che non le è stato tradotto prima della sottoscrizione, se non in modo telegrafico. Sostiene poi che da subito ha potuto constatare che l’interprete non aveva le conoscenze giuridiche e tecniche necessarie per svolgere la sua funzione (cfr. lettera 5 ottobre 2005 alla Sezione della circolazione nell’ambito della procedura amministrativa).
Orbene, anche quanto sollevato in relazione alla scorretta e incompleta verbalizzazione appare dubbioso agli occhi di questo giudice. Nel verbale (durato all’incirca un’ora) non risultano infatti riserve della ricorrente riguardo alla presunta incapacità dell’interprete, alla mancata traduzione integrale del verbale o a qualsiasi altro problema sorto durante l’interrogatorio. Inoltre la contestazione del medesimo è avvenuta - in modo generico - unicamente tre mesi più tardi (cfr. scritto 30 settembre 2005 alla Sezione della circolazione nell’ambito della procedura amministrativa parallela), per il che la censura appare tardiva. Se l’insorgente avesse effettivamente avuto delle rimostranze in merito a quanto verbalizzato e alle competenze specifiche dell’interprete, se ne doveva trovare traccia, se non nel verbale stesso, almeno poco tempo dopo l’audizione presso gli uffici della polizia cantonale, ciò che invece non è avvenuto. Anche su questo punto, il ricorso deve essere respinto.
Non di meno, gli elementi necessari all’odierno giudizio, di cui si dirà in seguito, emergono chiaramente dalla documentazione agli atti e non sono contestati dalla ricorrente.
Questa versione dell’accaduto è confermata dalla ricorrente medesima (cfr. ricorso 12 maggio 2006, p. 3), dal signor __________ (cfr. dichiarazione 29 settembre 2005) e dal signor __________ (cfr. verbale d’interrogatorio 30 giugno 2006).
Concedere la precedenza significa che il conducente che vi è tenuto non deve continuare la sua manovra o il suo avanzamento se ciò rischia di obbligare i conducenti di altri veicoli a modificare in modo brusco la loro direzione o la loro velocità. Tranne in caso di segnaletica o demarcazione diversa, il diritto di precedenza si estende su tutta la superficie d’incontro delle strade e non unicamente in un punto determinato dell’intersezione (DTF 102 IV 259).
Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 ONC). La giurisprudenza considera che vi è “ostacolo alla circolazione” quando, per rimediare a una situazione pericolosa creata del debitore della precedenza, il conducente prioritario è obbligato a modificare in modo brusco la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una frenata, sia con un’accelerazione (DTF 105 IV 341). La riduzione della velocità prima dell’intersezione è una condizione primordiale da rispettare, in primo luogo per essere in grado di rendersi conto se sulla strada prioritaria giungono dei veicoli e, in secondo luogo, per essere in grado di concedere la precedenza a chi ne ha diritto (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 36 LCStr, n. 3.4.5). L’arresto del veicolo s’impone quando il debitore del diritto di precedenza constata che non può liberare la carreggiata prima dell’arrivo del veicolo prioritario e ciò con un margine di sicurezza sufficiente (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 36 LCStr, n. 3.4.6). Il conducente non prioritario deve quindi avanzare fino al bordo dell’intersezione in modo da essere visto dagli altri utenti della strada e in modo d’avere una buona visuale del traffico; egli deve volgere il suo sguardo e la sua attenzione da entrambi i lati della strada, senza diminuire questa attenzione nel corso della manovra d’entrata nella circolazione (DTF 85 IV 146). Se la manovra che il debitore del diritto di precedenza intende eseguire lo porta ad attraversare la carreggiata, le precauzioni da lui prese devono essere tali da poter portare a termine la manovra in una sola volta, senza dover rallentare o arrestare la marcia (DTF 99 IV 173; DTF 105 IV 341).
Così facendo, anche la più prudente manovra d’entrata in circolazione era atta a causare un pericolo agli altri utenti della strada che, sorpresi dalla sua presenza, non potevano far altro che modificare in modo brusco la loro marcia o la loro velocità. Eventualità che si è poi verificata nella fattispecie.
Checché ne dica il signor__________
Questa violazione appare ancora più grave se, come sostiene l’insorgente, l’intersezione si trova posizionata dopo una curva e in presenza di una collina. La legge impone infatti al debitore del diritto di precedenza – e non agli altri utenti che già si trovano sulla strada – di essere maggiormente prudenti nei punti senza visuale e, se del caso, di farsi aiutare da una terza persona.
Dalla documentazione fotografica agli atti non è possibile stabilire se la strada in cui è avvenuta la collisione è caratterizzata da una curva e da una collina, ma se così dovesse essere, la manovra della ricorrente appare ancora più temeraria e grave.
Da ultimo, l’insorgente contesta la decisione dell’autorità di prime cure, in quanto ritiene che l’incidente sia da ascrivere esclusivamente alla manovra sconsiderata e alla velocità esorbitante del co-protagonista __________. Essa sostiene infatti che, trovandosi già ferma oltre la metà della carreggiata, era dovere di quest’ultimo arrestare la sua corsa permettendole così di portare a termine la sua manovra.
Il Tribunale federale ha stabilito che il diritto alla precedenza non è assoluto: in presenza di una situazione pericolosa o che sembra comportare dei rischi, chi ha la precedenza non deve fare affidamento su questo diritto a scapito della sicurezza della circolazione stradale; egli deve compiere tutto quanto è nelle sue facoltà per evitare la collisione (DTF 99 IV 173; DTF92 IV 138).
Affinché il conducente prioritario rinunci a esercitare questo suo diritto devono sussistere degli indizi che lo portino a pensare che il debitore della precedenza gliene impedirà l’esercizio (DTF 93 IV 32).
Nel caso concreto il co-protagonista __________ non aveva elementi che potessero indurlo a credere che il suo diritto di precedenza stava per essere violato. Nel suo campo visivo vi era unicamente il Range Rover, il quale si è fermato subito dopo aver notato la sua auto in provenienza da __________. La situazione presentatasi al signor __________ non poteva essere ritenuta pericolosa e non vi erano motivi di credere che il suo diritto di precedenza sarebbe stato violato. Prova ne è il fatto che la collisione non è avvenuta con il Range Rover, bensì con la vettura della ricorrente, che fino a una frazione di secondo prima era invisibile.
Ad ogni buon conto, a nulla giova alla ricorrente adombrare eventuali colpe del co-protagonista, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid 3.3.).
Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito spetta semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive assicurazioni.
Del resto, al di là delle affermazioni del teste __________ - che non trovano alcun riscontro negli atti
La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso - manifestamente infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese, già versate anticipatamente (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 18 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a suo carico.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).