Incarto n. 30.2006.129 7948/690
Bellinzona 2 aprile 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 aprile 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 7 aprile 2006 n. 7948/690 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
viste le osservazioni 5 maggio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 7 aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 100.- e alle spese fr. 80.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura TI __________, nell’abbordare una curva piegante per lui a sinistra, perdeva la padronanza di guida, invadeva la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e collideva con un autoveicolo sopraggiungente in senso inverso”.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo la riduzione della multa.
C. Nelle osservazioni 5 maggio 2006 la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Nell’atto ricorsuale l’insorgente postula il richiamo dell’incarto della Sezione della circolazione concernente la risoluzione impugnata e, sempre dalla medesima autorità, l’incarto del controllo tecnico effettuato pochi mesi prima al suo veicolo. L'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie il richiamo dell’incarto della Sezione della circolazione concernente la risoluzione impugnata risulta essere pacifico, mentre quello relativo al controllo tecnico richiesto non è atto a recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio.
Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
Secondo l’art. 34 cpv. 1 e 2 LCStr i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra; essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale. Sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 7 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme sulla circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
La decisione si fonda sul rapporto di constatazione dell’incidente 24 febbraio 2006 allestito da due agenti della Polizia cantonale sopraggiunti sul posto dopo l’incidente, i quali hanno precisato che “dalla nostra costatazione e dalle dichiarazioni rese dai protagonisti, il sinistro può essere così riassunto: RI 1 circolava da __________ verso __________. Giunto in territorio di __________ in via __________, mentre affrontava una curva piegante a sinistra, perdeva la padronanza del veicolo andando a invadere la corsia opposta e collidendo contro la fiancata destra [recte: sinistra] del veicolo condotto da __________. A causa dell’urto quest’ultimo andava o collidere con l’altra fiancata contro un muro sito alla sua destra, senza comunque danneggiarlo. __________ ha attribuito la perdita di padronanza del veicolo all’asfalto scivoloso e al fatto che la sua vettura aveva la trazione posteriore. Dalla nostra costatazione si è potuto accertare che la pavimentazione stradale era asciutta” (cfr. informazioni complementari al rapporto di polizia).
A sostegno della propria tesi il ricorrente sottolinea come la velocità a cui procedeva e l’equipaggiamento del suo veicolo fossero adeguati alle circostanze del caso.
Nel verbale d’interrogatorio 7 febbraio 2006 gli stessi agenti hanno inoltre fatto notare al denunciato che sulla strada si poteva unicamente costatare la presenza di un lieve manto di sale assorbito dall’asfalto, circostanza rimasta incontestata e della quale non vi è comunque motivo di dubitare. Tuttavia, anche nella denegata ipotesi in cui sul manto stradale fosse presente del ghiaccio, la circostanza non sarebbe comunque liberatoria.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale non è possibile determinare in modo oggettivo quale sia la velocità indicata in questi casi. La stessa sarà valutata di caso in caso prendendo in considerazione la configurazione della strada, la densità del traffico, le caratteristiche del veicolo e del suo carico, la natura dei copertoni, ecc. Il conducente deve tuttavia prendere tutte le precauzioni necessarie per impedire al veicolo di sbandare e, se del caso, viaggiare a passo d’uomo (DTF 101 IV 221 consid. 1).
Nella concreta fattispecie, va anzitutto rilevato che durante il mese di febbraio, ma in generale durante tutto il periodo invernale, bisogna attendersi la presenza di lastre di ghiaccio sulla carreggiata in determinate ore della giornata, ciò che consente quindi di escludere che si tratti di forza maggiore.
Il ricorrente non può quindi giustificare l’accaduto con l’eventuale presenza di ghiaccio e sottrarsi alle proprie responsabilità con l’ottimo stato del veicolo e con la velocità ridotta (quasi a “passo d’uomo”; cfr. ricorso punto 2, pag. 2) a cui circolava, circostanza quest’ultima di cui vi è senz’altro motivo di dubitare (già solo per il fatto che ha perso il controllo del proprio veicolo su una strada in salita). In proposito, si noti infatti che, contrariamente a quanto assunto per la prima volta nel gravame, in sede di interrogatorio dinanzi alle forze inquirenti egli asseriva che “posso stimare una velocità (n.d.r.: al momento del sinistro) di circa 50 km/h” (verbale 7 febbraio 2005 [recte: 2006], pag. 1 in fine).
Al di là di dell’evidente incongruenza (che lascia invero dubitare della credibilità del ricorrente), è palese che la velocità da lui tenuta - fors’anche perché tradito dall’abitudine, visto che per sua stessa ammissione percorreva tutti i giorni il tratto stradale sul quale è avvenuta la collisione al fine di recarsi al lavoro - non era sufficientemente adeguata alla configurazione della strada, caratterizzata da una curva stretta con visuale tra l’altro limitata (cfr. documentazione fotografica), alle condizioni del manto stradale, che in quel periodo dell’anno risulta essere particolarmente sdrucciolevole e, non da ultimo, alle caratteristiche meccaniche del veicolo da lui stesso evidenziate (trazione posteriore). Se la velocità fosse stata adattata alle circostanze concrete e oggettive del caso, la perdita di padronanza così come la collisione non avrebbero avuto luogo.
Per quanto attiene al raffronto con precedenti analoghi, è appena il caso di ricordare che confronti in materia di commisurazione della pena sogliono essere infruttuosi, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz, La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag 12 segg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 pag. 47 consid. 2c).
In concreto, la multa inflitta - che tiene già conto del fatto che egli non ha precedenti in materia di circolazione stradale - risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
per questi motivi, visti gli art. art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).