Incarto n. 30.2004.199/AMM 13782/207
Bellinzona 9 settembre 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 25 giugno 2004 presentato da
contro
la decisione n. 13782/207 dell'11 giugno 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni dell'8 luglio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione dell'11 giugno 2004, ha inflitto ad __________ una multa di fr. 100.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 25 marzo 2004 in territorio Sementina:
"alla guida della vettura __________ s'inoltrava in un'intersezione senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con quest'ultimo";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC;
che __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 25 giugno 2004 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle osservazioni dell'8 luglio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che non è il caso di disporre i complementi istruttori prospettati dalla multata, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che giusta l'art. 36 cpv. 2 prima frase LCS, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra;
che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione rimprovera alla multata di essersi inoltrata con la propria vettura – in violazione delle predette disposizioni – "in un'intersezione senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con quest'ultimo";
che l'insorgente nega dal canto suo ogni addebito, sottolineando – fra l'altro – di non essersi ancora inoltrata nell'intersezione nel momento del sinistro (ricorso, in particolare pag. 4, punto 6.3);
che secondo il Tribunale federale, l'intersezione è costituita dall'intera superficie sulla quale s'intersecano i tracciati delle due strade (cfr. DTF 116 IV 157);
che il debitore della priorità non è quindi tenuto a fermarsi già all'inizio dell'arrotondamento del margine stradale, ma può avanzare fino alla linea ideale di prolungamento del bordo della via prioritaria (v. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ª edizione, n. 3.2.4.a ad art. 36 LCS);
che in concreto, dal piano di situazione allegato al rapporto di polizia si evince come la vettura della multata – ritratta nella posizione assunta in seguito alla collisione (rapporto citato, pag. 4 in alto) – non si era ancora immessa nell'intersezione al momento del sinistro;
che tale veicolo, così come la zona di rinvenimento dei cocci e vetri di entrambe le vetture coinvolte nell'urto, si trovano in effetti dietro la linea ideale di prolungamento del margine sinistro della strada prioritaria;
che ciò posto, l'autorità di primo grado non può essere seguita laddove rimprovera alla multata di essersi "inoltra[ta] in un'intersezione senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra";
che dato quanto precede, s'impone in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria: