Incarto n. 30.2003.396/AMM 32171/002
Bellinzona 1° aprile 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 1° dicembre 2003 presentato da
_________ RI 1 _________ (difeso dalla DI 1 _________)
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni del 10 dicembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 14 novembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 13 settembre 2003 in territorio di _________:
"Ha omesso di sottoporre il veicolo _________ entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 2, 96 ONC;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 1° dicembre 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;
che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti;
che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente per avere "omesso di sottoporre il veicolo _________ entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali";
che l'insorgente non nega la fattispecie ("________ __________ è stato controllato dalla Polizia cantonale in data 13 settembre 2003 e in tale data il controllo del gas di scarico era effettivamente scaduto il 20.10.02": ricorso, punto 7), ma fa valere anzitutto un'errata applicazione del diritto, la Sezione della circolazione avendolo multato in base all'art. 96 ONC anziché all'art. 93 cpv. 2 LCS (ricorso, punto 3);
che sempre stando al ricorrente, l'autorità di primo grado avrebbe omesso di verificare la qualità delle emissioni dei gas di scarico, ragion per cui non sarebbe possibile desumere dalla sola scadenza del termine un'eventuale difformità del veicolo dalle prescrizioni legali (ricorso, punti 5 segg. con rinvio alla DTF 115 IV 148);
che il Tribunale federale, nella sentenza evocata dal ricorrente, ha avuto modo invero di negare l'applicazione dell'art. 93 LCS al conducente di un veicolo il cui servizio di manutenzione era scaduto ma le cui emissioni non erano state sottoposte a ulteriori verifiche da parte dell'autorità inquirente;
che proprio per questa ragione, tuttavia, la Sezione della circolazione non ha multato l'interessato per avere condotto un veicolo non conforme (art. 93 LCS), ma per avere violato l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale giusta l'art. 96 ONC, avendo egli omesso di sottoporre il proprio veicolo al servizio di manutenzione prescritto dall'art. 59a ONC;
che la decisione impugnata risulta dunque sotto questo profilo ineccepibile;
che la multa inflitta, per finire, è proporzionata all'infrazione commessa e al tempo trascorso dalla scadenza del servizio al controllo di polizia, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve perciò essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 2, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
_________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).